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Sentenza

Sentenza n. 651/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 25/2025 del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025.

Giustizia amministrativa202600221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, n. 25/2025, regolarmente notificata e divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e il Ministero era stato condannato ad assegnare le somme spettanti per gli anni scolastici accertati. L'Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato né ha corrisposto le somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dal giudice ordinario; la sentenza di ottemperanza ne impone l'attuazione nei limiti stabiliti dal giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca una prestazione economica e condanni l'amministrazione al pagamento determina inottemperanza, salvo che l'amministrazione dimostri l'avvenuto adempimento o opponga ragioni giuridicamente rilevanti.
  • In presenza di inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato entro un termine prefissato, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare, su istanza del creditore e dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando l'inadempimento risulti dal mancato adempimento del titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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