Sentenza del 31/07/2017 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato 18 cartelle di pagamento, per complessivi euro 149.687,09 oltre interessi, conosciute tramite estratto di ruolo. Ha contestato, tra l'altro, la mancata o irregolare notifica delle cartelle e degli atti prodromici, la prescrizione e la decadenza del diritto alla riscossione, la violazione dell'art. 25 del DPR 602/1973, l'assenza dei requisiti del sottoscrittore del ruolo, l'illegittimità degli interessi sulle sanzioni e la mancata indicazione del relativo calcolo. La Regione Emilia-Romagna ha inoltre eccepito l'incompetenza territoriale della Commissione di Reggio Emilia per la cartella relativa alla tassa automobilistica, trattandosi di controversia rientrante nella competenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna.
La decisione
La Commissione ha dichiarato la propria incompetenza territoriale limitatamente alla cartella relativa al ruolo della Regione Emilia-Romagna, indicando come competente la Commissione tributaria provinciale di Bologna e assegnando alla ricorrente tre mesi per la riassunzione. Ha accolto il ricorso relativamente a 12 cartelle notificate via PEC in formato ".pdf" anziché ".p7m", ritenendo invalida la notificazione per mancanza di garanzia dell'integrità, immodificabilità, autenticità e paternità dell'atto. Ha invece rigettato il ricorso per le restanti 5 cartelle, ritenute regolarmente notificate e non prescritte. Sono state respinte anche le contestazioni relative alla sottoscrizione del ruolo, agli interessi sulle sanzioni e alla mancata indicazione del calcolo degli interessi. Le spese di giudizio sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992
sospensione cautelare dell'atto impugnato
La domanda di sospensione è stata ritenuta infondata e rigettata.
Art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
competenza territoriale della Commissione tributaria provinciale
La norma è stata applicata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 2016: per le controversie relative alla riscossione rileva la sede dell'ente creditore o concedente, non quella dell'agente della riscossione.
Sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 2016
illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 nella parte in cui individua la competenza in base alla sede del concessionario
La competenza territoriale deve essere individuata considerando la sede dell'ente impositore o concedente, con conseguente competenza della Commissione tributaria di Bologna per la pretesa della Regione Emilia-Romagna.
Art. 36-bis del DPR n. 600/1973
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi
Le cartelle, salvo una diversa posizione indicata dall'Agenzia, derivavano dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi e non da autonomi avvisi di accertamento.
Art. 25 del DPR n. 602/1973
notifica della cartella di pagamento entro i termini di legge
La Commissione ha ritenuto rispettati i termini di notifica per le cinque cartelle validamente notificate.
Art. 42 del DPR n. 600/1973
sottoscrizione degli avvisi di accertamento
La censura è stata ritenuta non decisiva, poiché le cartelle derivavano principalmente dalla liquidazione delle dichiarazioni e non da avvisi di accertamento.
Massime di principio
- La competenza territoriale nelle controversie sulla riscossione deve essere verificata in relazione all'ente creditore o concedente, non automaticamente alla sede dell'agente della riscossione.
- Quando si contesta una cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, è essenziale verificare la prova della notifica, la data, il mezzo utilizzato e la documentazione depositata dall'amministrazione.
- Secondo l'orientamento espresso nella sentenza, una notifica PEC della cartella allegata come semplice file ".pdf" può essere invalida se manca un'attestazione di conformità e non sono garantite autenticità, integrità e paternità del documento; il formato ".p7m" è stato ritenuto idoneo a fornire tali garanzie.
- La contestazione della sottoscrizione del ruolo non comporta necessariamente la nullità della cartella: assume rilievo soprattutto la presenza della data di esecutività del ruolo, dalla quale decorrono i termini rilevanti per la riscossione.
- Le eccezioni di prescrizione e decadenza devono essere valutate sulla base delle date di formazione, consegna e notifica delle cartelle e degli eventuali atti interruttivi; una notifica tempestiva e documentata può escludere la prescrizione.
- Gli interessi e le sanzioni sono legittimi quando applicati secondo tassi e modalità stabiliti dalla legge; non è necessariamente richiesta l'indicazione analitica del metodo di calcolo se questo è direttamente previsto dalla normativa.
- La soccombenza parziale di entrambe le parti può giustificare la compensazione delle spese processuali.
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