Sentenza del 01/08/2017 n. 205 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Diniego rimborso avverso silenzio-rifiuto S.S.N. - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato il diniego, anche mediante silenzio-rifiuto, relativo alla richiesta di rimborso del 90% dei contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, sostenendo di avere diritto all'agevolazione prevista per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994. La questione riguarda sia la legittimazione dell'INPS a riconoscere ed erogare il rimborso, in quanto ente incaricato della gestione della contribuzione sanitaria, sia la compatibilità dell'agevolazione con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
La decisione
La massima riportata afferma che la società è astrattamente legittimata a richiedere il rimborso e che l'INPS è l'ente competente a provvedervi. La richiesta è ammissibile nella misura del 90% dei contributi relativi agli anni indicati, purché la società dimostri di rientrare nel regime de minimis e il beneficio non determini una sovracompensazione rispetto al danno subito. Le controversie sulla materia rientrano nella competenza delle commissioni tributarie. Dal testo fornito non emerge con certezza se il ricorso sia stato formalmente accolto o soltanto se siano stati riconosciuti il diritto astratto e i presupposti per il rimborso; pertanto, il risultato concreto non è integralmente determinabile.
Norme richiamate
Disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 in Piemonte
rimborso ... nel limite del 90% per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997
La disciplina consente, in presenza dei relativi requisiti, di chiedere il rimborso di una quota pari al 90% dei contributi versati per il Servizio Sanitario Nazionale.
Regime europeo de minimis
purchè il soggetto richiedente rientri a pieno titolo nel c.d. regime de minimis
Il beneficio può essere riconosciuto solo se rispetta i limiti e le condizioni applicabili agli aiuti di importanza minore.
Normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato
non comporti sovra compensazioni rispetto al danno sofferto
L'agevolazione non deve eccedere il danno effettivamente subito, altrimenti può configurarsi un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Decisione della Commissione europea n. 2016/195 del 14 agosto 2015
La decisione è richiamata per confermare l'ammissibilità del beneficio, subordinatamente al rispetto del regime de minimis e all'assenza di sovracompensazione.
Massime di principio
- Per agevolazioni contributive o rimborsi collegati a calamità naturali, occorre verificare sia l'evento dannoso sia l'effettiva inclusione del richiedente tra i beneficiari previsti dalla legge.
- L'ente competente al rimborso è normalmente quello che ha riscosso o gestito la contribuzione, anche se la controversia può rientrare nella giurisdizione tributaria.
- Il riconoscimento del diritto al beneficio non è necessariamente automatico: devono essere verificati i requisiti soggettivi, il rispetto dei termini, la documentazione del danno e l'ammontare dei contributi versati.
- Le agevolazioni concesse in seguito a calamità devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusi i limiti del regime de minimis.
- Il beneficio non può trasformarsi in una sovracompensazione: l'importo ricevuto deve rimanere proporzionato al danno effettivamente subito.
- In presenza di silenzio-rifiuto, è importante identificare correttamente l'ente competente e impugnare il comportamento nel termine previsto dalla disciplina processuale applicabile.
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