Sentenza del 01/08/2017 n. 346 - Comm. Trib. Prov. Savona
Atti impoesattivi - nullità della notifica - sanatoria per raggiungimento dello scopo - art. 156, c. 2, c.p.c. - si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la nullità della notificazione di un atto impositivo ne determinasse l’inesistenza o l’inefficacia, impedendo il perfezionamento della pretesa tributaria. La questione riguardava in particolare l’applicabilità dell’art. 156, comma 2, c.p.c., secondo cui la nullità è sanata quando l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
La decisione
La contestazione non è stata accolta sul punto della nullità invalidante. La notificazione degli atti impositivi costituisce una condizione di efficacia e non un requisito di esistenza dell’atto. Anche una notificazione nulla può essere sanata quando il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell’atto entro il termine di decadenza dell’Amministrazione, circostanza desumibile, in particolare, dalla tempestiva impugnazione dell’atto e dalla contestazione anche del merito della pretesa. Resta a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere di provare tale conoscenza.
Norme richiamate
Art. 156, comma 2, codice di procedura civile
La nullità è sanata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La disposizione si applica anche alla nullità della notificazione di atti impositivi, quando il contribuente abbia acquisito una conoscenza effettiva dell’atto e abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Massime di principio
- Negli atti impositivi, la notificazione normalmente non incide sull’esistenza giuridica dell’atto, ma sulla sua efficacia nei confronti del contribuente.
- La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo quando il contribuente dimostri, anche attraverso un’impugnazione tempestiva e riferita al merito, di avere conosciuto effettivamente l’atto.
- La sanatoria non opera automaticamente: l’Amministrazione deve provare che la conoscenza dell’atto è avvenuta entro il termine di decadenza previsto per l’esercizio del potere impositivo.
- La contestazione della notificazione non è di per sé sufficiente a neutralizzare la pretesa tributaria se il contribuente ha comunque ricevuto conoscenza dell’atto e ha potuto difendersi compiutamente.
- La tempestiva impugnazione può costituire un elemento decisivo per dimostrare il raggiungimento dello scopo della notificazione, ma non elimina l’obbligo dell’Amministrazione di provare la conoscenza nei tempi utili.
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