Sentenza del 31/07/2017 n. 821 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'avviso di liquidazione richiedeva 82.661 euro di imposta proporzionale di registro per la registrazione dell'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva dichiarato esecutivo un decreto ingiuntivo di 2.644.490 euro a carico dell'istituto assicurativo. L'obbligazione derivava dal mancato adempimento di opere di urbanizzazione previste da una convenzione edilizia e garantite da polizza fideiussoria. I ricorrenti sostenevano che dovesse applicarsi l'alternatività tra IVA e imposta di registro prevista dalla nota II dell'art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, escludendo quindi l'imposta proporzionale. In subordine, invocavano le agevolazioni per l'edilizia economica e popolare e contestavano la base imponibile, ritenendo dovesse essere limitata a 1.200.000 euro, corrispondenti alla somma oggetto della provvisoria esecutività.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso del Comune di Villorba e di A.C.I. N.V. Ha stabilito che la nota II dell'art. 8 esclude l'imposta proporzionale soltanto quando l'atto giudiziario dispone il pagamento di prestazioni soggette a IVA. Poiché gli oneri di urbanizzazione, anche se assolti mediante cessione di aree o opere oppure monetizzati, sono esclusi dal campo IVA ai sensi dell'art. 51 della legge n. 342/2000, si applica l'imposta proporzionale di registro. È stata ritenuta corretta anche la base imponibile di 2.644.490 euro, pari all'importo della condanna. Le agevolazioni dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973 non erano applicabili e l'art. 37 del D.P.R. n. 131/1986 non consentiva di considerare una successiva transazione tra privati e Comune. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Nota II dell'art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico
L'esclusione dall'imposta proporzionale di registro opera soltanto per la parte dell'atto giudiziario relativa a corrispettivi o prestazioni effettivamente soggetti a IVA. Non si applica quando la prestazione è fuori dal campo IVA.
Art. 40 del D.P.R. n. 131/1986
È richiamato per il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: l'imposta proporzionale di registro non si applica agli atti relativi a operazioni soggette a IVA, ma tale alternatività presuppone l'effettiva applicabilità dell'IVA.
Art. 51 della legge n. 342/2000
Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto [...] la cessione nei confronti dei comuni di aree e di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
Gli oneri di urbanizzazione, sia corrisposti in denaro sia assolti mediante cessione di aree o opere, sono estranei al campo IVA. Di conseguenza, la loro monetizzazione oggetto della condanna non beneficia dell'alternatività IVA-registro.
Art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973
Edilizia economica e popolare
Le agevolazioni in materia di imposta di registro e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali riguardano specifiche ipotesi di edilizia economica e popolare, tra cui la cessione gratuita di aree al Comune, non la fattispecie di pagamento garantito da fideiussione esaminata.
Art. 37 del D.P.R. n. 131/1986
La base imponibile dell'imposta di registro sull'atto giudiziario è costituita dall'importo della condanna risultante dall'atto da registrare. Riduzioni o rimborsi possono rilevare solo nei casi previsti dalla norma, in particolare per effetto di successive sentenze passate in giudicato; una transazione tra privati e Comune non è stata ritenuta rilevante.
Art. 10 del D.P.R. n. 633/1972
Il richiamo alle prestazioni assicurative eventualmente esenti da IVA non incide sulla tassazione dell'atto giudiziario, perché rileva la natura dell'obbligazione oggetto della condanna e non quella del rapporto assicurativo sottostante.
Artt. 15, 35 e 36 del D.lgs. n. 546/1992
Disposizioni processuali applicate per la decisione e per la compensazione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- L'alternatività tra IVA e imposta di registro opera solo quando l'operazione o la prestazione oggetto dell'atto giudiziario è effettivamente soggetta a IVA; l'esclusione o l'estraneità dal campo IVA può comportare l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale.
- Per gli atti giudiziari che dispongono pagamenti, la base imponibile dell'imposta di registro è normalmente l'importo della condanna risultante dall'atto da registrare, non necessariamente l'importo provvisoriamente esecutivo o quello successivamente transatto.
- Nel settore urbanistico, gli oneri di urbanizzazione possono essere trattati unitariamente ai fini IVA anche quando sono adempiuti tramite denaro, cessione di aree o realizzazione di opere; la loro monetizzazione non diventa per ciò solo una prestazione soggetta a IVA.
- Le agevolazioni fiscali per l'edilizia economica e popolare sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle espressamente previste, come una condanna al pagamento fondata su una polizza fideiussoria.
- La natura IVA del rapporto assicurativo o il fatto che nel calcolo dell'obbligazione siano stati considerati importi comprensivi di IVA non determina automaticamente l'applicazione dell'alternatività per la registrazione dell'atto giudiziario.
- Una modifica dell'importo dovuto successiva all'atto giudiziario rileva ai fini dell'imposta di registro solo nei casi e con gli strumenti previsti dalla legge; una semplice transazione tra le parti, soprattutto se lo Stato non ne è parte, può non consentire la riduzione della base imponibile originaria.
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