Sentenza del 31/07/2017 n. 127 - Comm. Trib. Prov. Mantova
IMU - Partiti politici - Attività Culturale - Esenzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente riteneva applicabile l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992, sostenendo che gli immobili fossero impiegati, direttamente o indirettamente, per attività culturali, anche mediante la loro messa a disposizione di altri soggetti. La contestazione riguardava quindi sia la soggettività del partito politico sia la natura delle attività svolte negli immobili.
La decisione
L'esenzione è stata negata. I partiti politici sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi all'esenzione per effetto del d.lgs. 149/2013. Inoltre, anche anteriormente a tale disciplina, mancava il requisito oggettivo: l'attività dei partiti politici è diretta alla propaganda e alla ricerca del consenso e non può essere qualificata come attività culturale ai fini dell'esenzione. L'utilizzo indiretto degli immobili, tramite concessione a terzi per attività culturali, non è sufficiente a superare tali impedimenti.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Esenzione dall'imposta per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto.
L'esenzione richiede il concorso dei requisiti soggettivo e oggettivo: il soggetto deve rientrare tra quelli ammessi e l'immobile deve essere effettivamente destinato a una delle attività agevolate. Nel caso esaminato, entrambi i requisiti risultano assenti o comunque non soddisfatti.
D.lgs. 2 dicembre 2013, n. 149
Esclusione dei partiti politici dal novero dei soggetti ammessi all'esenzione.
I partiti politici non possono beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili destinati alle attività agevolate, in ragione della loro esclusione soggettiva.
Massime di principio
- Per applicare un'esenzione tributaria sugli immobili non è sufficiente dimostrare che nei locali si svolgano attività astrattamente culturali: occorre verificare sia che il soggetto rientri tra quelli ammessi sia che l'immobile sia concretamente destinato all'attività agevolata.
- L'attività istituzionale di un partito politico, anche se comprende iniziative formative o culturali, resta normalmente collegata alla propaganda e alla ricerca del consenso e non assume automaticamente natura culturale ai fini dell'esenzione IMU.
- La concessione o messa a disposizione dell'immobile a soggetti terzi non garantisce l'esenzione: l'utilizzo indiretto deve comunque rispettare tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione; in caso di dubbio non possono essere estese a soggetti o attività non espressamente compresi nella disciplina.
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