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Sentenza

Sentenza n. 6869/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202602709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha presentato un'istanza per l'ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015, senza ottenere una decisione espressa. Ha quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione. Il Ministero dell'interno e la Prefettura di Roma, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti. Il ricorso è stato trattato e definito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio amministrativo. Ha rilevato che il d.lgs. n. 142/2015 pone specifici obblighi a carico dell'Amministrazione competente in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, sussiste il generale dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge. L'inerzia, a fronte di un'istanza ritualmente presentata, viola il principio di legalità dell'azione amministrativa e il buon andamento di cui all'art. 97 Cost. L'Amministrazione è stata condannata a pronunciarsi sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche tramite funzionario formalmente delegato, con ulteriori trenta giorni per adottare il provvedimento espresso. Le spese di lite sono state integralmente compensate; la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato è stata riservata a separato decreto, ove ne ricorrano i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 31 c.p.a.

    La pronuncia, pur senza richiamare espressamente la disposizione nel corpo della motivazione, definisce un'azione avverso il silenzio con accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e ordine di provvedere.

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    Impone all'Amministrazione il dovere generale di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Disciplina la posizione dei richiedenti protezione internazionale e pone a carico dell'Amministrazione obblighi specifici in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza.

  • art. 97 Cost.

    Il buon andamento dell'amministrazione è indicato quale parametro incompatibile con l'inerzia protratta sull'istanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea richiamata, la base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un richiedente protezione internazionale presenta un'istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015, l'Amministrazione competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di legge.
  • L'inerzia dell'Amministrazione sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza è illegittima perché contrasta con il generale dovere di conclusione del procedimento, con il principio di legalità dell'azione amministrativa e con il principio di buon andamento.
  • Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di pronunciarsi entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, assegnandogli un termine successivo per adottare il provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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