Sentenza n. 7804/2026 - Roma, Sezione 2
per il riconoscimento del loro diritto ad un corretto inquadramento giuridico del rapporto lavorativo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con effetto ex tunc, quale rapporto di lavoro di diritto pubblico, e impugnativa del passaggio alla nuova giurisdizione tributaria in applicazione della legge n. 130/2022, senza riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro e senza corretto inquadramento giuridico del rapporto di lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regime giuridico ed economico applicato ai giudici tributari onorari a seguito della riforma della giustizia tributaria introdotta dalla legge n. 130/2022, con mancato riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto e del relativo trattamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero ed ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento, con effetto retroattivo, di un rapporto di pubblico impiego con funzioni giurisdizionali alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con conseguente inquadramento giuridico ed economico, ricostruzione contributiva e previdenziale, pagamento delle differenze retributive e delle indennità di fine rapporto. Hanno inoltre dedotto una discriminazione rispetto ai magistrati professionali e ai giudici tributari provenienti dalle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché l'illegittimità dell'esclusione dall'accesso agli incarichi direttivi e semidirettivi delle Corti di giustizia tributaria. Sono state invocate la normativa nazionale sul pubblico impiego, le direttive europee sul lavoro a tempo parziale e determinato, gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli articoli 151 e 157 TFUE. In subordine è stato chiesto il pagamento delle differenze economiche e contributive ai sensi dell'art. 2126 c.c., oltre al risarcimento dei danni. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 545/1992, confluito nell'art. 17 d.lgs. n. 175/2024, e l'art. 3, comma 121, l. n. 350/2003, nonché l'inammissibilità del ricorso e dell'azione di mero accertamento. L'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile, indicando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione, davanti al quale le domande possono essere riproposte mediante riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che l'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 545/1992 esclude che la nomina a componente della Corte di giustizia tributaria determini un rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione designante. Inoltre, l'art. 3, comma 121, l. n. 350/2003 devolve espressamente al giudice ordinario le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di giudice tributario, precisando che tali funzioni non configurano mai attività di pubblico impiego. La giurisdizione ordinaria è stata ritenuta piena e comprensiva sia dell'an sia del quantum della pretesa economica. Ai fini del riparto rileva il petitum sostanziale: il bene della vita perseguito consiste essenzialmente nel riconoscimento di una pretesa economica e normativa, mentre l'accertamento del rapporto di pubblico impiego costituisce una questione strumentale o mediata. È stata ritenuta irrilevante la qualificazione formale della domanda come accertamento del rapporto pubblicistico e non come mera domanda retributiva. Il TAR ha richiamato precedenti conformi dello stesso Tribunale, del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, inclusa l'ordinanza n. 12488/2025, secondo cui il riferimento al trattamento del magistrato ordinario opera come parametro per il riconoscimento del trattamento spettante al lavoratore. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 545/1992
La nomina a componente di Corte di Giustizia Tributaria non determina un rapporto di pubblico impiego con l'Amministrazione che ha proceduto alla designazione.
La funzione di giudice tributario onorario non costituisce rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione designante.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 175/2024
Ha recepito la disciplina già contenuta nell'art. 11 d.lgs. n. 545/1992, escludendo la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego per la nomina a componente della Corte di giustizia tributaria.
art. 3, comma 121, l. n. 350/2003
Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario.
Attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione piena sulle controversie relative al trattamento economico dei giudici tributari, comprendente sia l'an sia il quantum della pretesa.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione.
art. 2126 c.c.
È stato invocato dai ricorrenti quale fondamento della domanda subordinata di differenze retributive e contributive, ma non è stato esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione amministrativa.
artt. 1 e 3 d.lgs. n. 165/2001
Sono stati invocati dai ricorrenti a sostegno della pretesa di riconoscimento del rapporto di pubblico impiego, senza essere esaminati nel merito.
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, allegato alla direttiva 97/81/CE
Invocata dai ricorrenti per sostenere la parità di trattamento rispetto ai lavoratori comparabili; questione non esaminata nel merito.
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE
Invocata dai ricorrenti per sostenere il divieto di discriminazione; questione non esaminata nel merito.
artt. 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocati dai ricorrenti a sostegno della parità di trattamento e del divieto di discriminazione; questione non esaminata nel merito.
artt. 151 e 157 TFUE
Invocati dai ricorrenti a sostegno delle pretese di parità e non discriminazione; questione non esaminata nel merito.
Massime di principio
- Le controversie relative al trattamento economico spettante per l'esercizio delle funzioni di giudice tributario onorario rientrano nella giurisdizione piena del giudice ordinario, in forza dell'art. 3, comma 121, l. n. 350/2003.
- La giurisdizione ordinaria sulle controversie concernenti il trattamento economico dei giudici tributari comprende tanto l'accertamento dell'an della pretesa quanto la determinazione del quantum dovuto.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: quando la domanda mira prevalentemente al riconoscimento di differenze economiche, contributive e previdenziali, l'eventuale accertamento del rapporto di pubblico impiego costituisce una questione mediata e non sposta la controversia nella giurisdizione amministrativa.
- La nomina a componente di una Corte di giustizia tributaria, secondo la disciplina richiamata dal giudice, non determina un rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione che ha proceduto alla designazione.
- In presenza di una pronuncia declinatoria della giurisdizione, le domande possono essere riproposte davanti al giudice ordinario mediante riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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