Sentenza n. 1033/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1349/25 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 1349/2025, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto a ciascuno il diritto al beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi dal dovuto al saldo. L’amministrazione non aveva provveduto spontaneamente al pagamento. Risultavano documentati sia il passaggio in giudicato del titolo sia l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza e ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle somme riconosciute ai ricorrenti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che il ritardo nell’esecuzione del titolo può comportare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha applicato i presupposti per ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi, decorrente dalla notificazione del titolo, è stato considerato quale presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando viene nominato un dirigente dell’amministrazione obbligata, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato in via analogica, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, per la liquidazione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo.
- In presenza dei presupposti dell’ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- La disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, relativa all’assenza di compenso del commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione obbligata, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto altre condanne al pagamento di somme di denaro.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere trasmessi tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la procedura prevista per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.
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