Cassazione Penale, Sentenza n. 12669/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro il decreto di archiviazione del Gip. Sosteneva un'abnormità funzionale del provvedimento per la totale assenza di correlazione tra la denuncia-querela e il contenuto della richiesta di archiviazione del PM, che si era concentrato sui fatti relativi a Paolillo; chiedeva che venisse disposta, ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p., l'imputazione per truffa processuale (art. 640 c.p.) nei confronti del Dott. Ciro Paolillo. Denunciava inoltre che il Gip non aveva risposto alle doglianze contenute nell'opposizione e che l'ordinanza era priva di adeguata motivazione e quindi abnorme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che, essendo il procedimento a carico di ignoti, non fosse configurabile la misura richiesta dalla difesa (imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p.) e che il decreto di archiviazione non fosse abnorme né frutto di stasi o incompetenza. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'infondatezza della notizia di reato e l'inammissibilità dell'opposizione (anche per mancata indicazione di investigazioni suppletive o elementi nuovi rilevanti). Ha richiamato la giurisprudenza sulla nozione di atto abnorme e conclude che non sussistono i presupposti per censurare l'ordinanza. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 409, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte osserva che la richiesta di imputazione prevista dall'art. 409, comma 5 non era applicabile nel procedimento a carico di ignoti; dunque la domanda della difesa non poteva essere accolta nell'ambito della opposizione all'archiviazione.
art. 640 cod. pen.
Il reato di truffa processuale invocato dalla difesa nei confronti di Paolillo è stato esaminato dalla Corte come oggetto della doglianza, ma la sentenza rileva l'assenza di elementi e di una richiesta di indagini suppletive adeguate tali da giustificare l'iscrizione di persone determinate nel registro degli indagati.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile senza assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il procedimento è a carico di ignoti, l'opposizione all'archiviazione è limitata: non è lo strumento per ottenere automaticamente l'iscrizione di persone determinate senza elementi nuovi o richieste di indagini specifiche.
- Le richieste di attribuzione di specifiche imputazioni (es. ai sensi dell'art. 409 c.p.p.) sono inapplicabili o improprie se non esistono al momento indizi chiari che ricondurranno a persone identificate; in tali casi occorre prima chiedere indagini suppletive mirate o l'iscrizione di nomi nel registro degli indagati.
- L'atto abnorme è una categoria eccezionale: non costituisce atto abnorme la semplice valutazione discrezionale o una motivazione ritenuta insoddisfacente, né una violazione formale isolata. Deve emergere una manifestazione di potere fuori dai casi consentiti, tale da determinare stasi o regressione processuale.
- In sede di opposizione all'archiviazione il ricorrente deve indicare chiaramente l'oggetto di investigazioni suppletive e gli elementi di prova nuovi o pertinenti che si ritiene non siano stati considerati; la mera lamentela sulla motivazione non sostituisce tali oneri e può portare all'inammissibilità.
- Presentare ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie; è quindi consigliabile, prima di impugnare, valutare la rilevanza e la specificità delle nuove circostanze prospettate e richiedere formalmente le indagini necessarie.
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