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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/218

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione

Normativa europea32017R0218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione istituisce il quadro operativo del registro della flotta peschereccia dell’Unione, strumento essenziale per l’applicazione della politica comune della pesca. Stabilisce quali dati devono essere raccolti nei registri nazionali, come devono essere trasmessi alla Commissione e in quali tempi, nonché le regole tecniche di scambio elettronico. Prevede inoltre un numero unico di identificazione per ciascun peschereccio, l’accesso dei soli Stati membri al registro completo e l’accesso del pubblico a una versione ridotta priva di dati personali. Abroga il regolamento (CE) n. 26/2004 e si applica dal 1° febbraio 2018.

Disciplina la costituzione, la tenuta e l’uso del registro della flotta peschereccia dell’Unione, nonché la raccolta e trasmissione dei dati da parte degli Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i pescherecci dell’Unione battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nell’Unione, con esclusione delle navi per acquacoltura e delle tonnare per la pesca del tonno rosso. Riguarda gli Stati membri, tenuti a raccogliere, convalidare, registrare e trasmettere alla Commissione i dati dei rispettivi registri nazionali, e la Commissione, che tiene il registro dell’Unione e ne garantisce la verifica e l’accesso. L’operatività decorre dal 1° febbraio 2018; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Registro della flotta peschereccia dell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione istituisce il quadro tecnico e amministrativo del registro della flotta peschereccia dell’Unione, previsto dall’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. La finalità è assicurare un sistema uniforme, aggiornato e verificabile per la gestione della flotta, utile al controllo della capacità e delle attività di pesca.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che il registro dell’Unione è uno strumento necessario per applicare correttamente la politica comune della pesca. Il regolamento sostituisce il precedente impianto del regolamento (CE) n. 26/2004, introduce strumenti elettronici più evoluti per lo scambio dei dati e mira a garantire un collegamento inequivocabile tra i dati del registro dell’Unione e altri sistemi informativi della pesca.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’articolo 3 limita l’applicazione a tutti i pescherecci dell’Unione, escludendo le navi per acquacoltura e le tonnare per la pesca del tonno rosso. Il regolamento si applica quindi alla flotta battente bandiera di uno Stato membro e immatricolata nell’Unione, mentre gli Stati membri sono i soggetti tenuti alla raccolta, validazione e trasmissione dei dati, e la Commissione è titolare del registro dell’Unione.

Obblighi degli Stati membri e della Commissione

L’articolo 1 distribuisce i ruoli: gli Stati membri devono alimentare il registro nazionale e trasmettere i dati alla Commissione, che tiene il registro dell’Unione. L’articolo 5 impone la raccolta, la convalida e la registrazione senza indugio dei dati elencati nell’allegato I. L’allegato contiene un set molto ampio di informazioni sulla nave, tra cui paese di immatricolazione, CFR, UVI ove disponibile, eventi, caratteristiche tecniche, attrezzi da pesca, potenza del motore, segmentazione, dati su proprietà e operatore, e ulteriori indicatori tecnici e amministrativi.

Comunicazione degli eventi e controlli

L’articolo 6 disciplina la comunicazione alla Commissione di ogni evento riguardante i pescherecci iscritti nel registro nazionale. La trasmissione deve avvenire entro la fine del giorno lavorativo in cui l’evento è stato interamente registrato. Se l’evento consiste nella correzione di dati precedenti, devono essere trasmessi tutti gli eventi relativi alla nave dalla data di censimento o dalla prima iscrizione nel registro nazionale. La Commissione verifica l’esattezza delle informazioni, registra gli eventi se la comunicazione è conforme e, in caso contrario, la respinge, chiedendo allo Stato membro le correzioni necessarie entro tre giorni lavorativi dalla notifica.

Istantanee e aggiornamenti completi

L’articolo 7 consente alla Commissione di richiedere in qualsiasi momento un’istantanea del registro a uno Stato membro. L’istantanea deve essere prodotta in modo completamente automatizzato e trasmessa secondo le regole tecniche dell’articolo 9. La Commissione sostituisce i dati nel registro dell’Unione se la trasmissione è conforme; altrimenti la respinge e lo Stato membro deve correggere il registro nazionale entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

Numero CFR e tracciabilità univoca

L’articolo 8 introduce il numero CFR (Common Fleet Register) come identificativo unico del peschereccio nell’Unione. Il CFR è attribuito quando la nave entra per la prima volta nella flotta dell’Unione, non può essere modificato durante la permanenza della nave nella flotta, né riattribuito a un’altra nave. Se la nave viene esportata fuori dall’Unione e poi reimportata in uno Stato membro, riottiene lo stesso numero. Il CFR deve comparire in tutte le trasmissioni di dati tra Stato membro e Commissione.

Standard tecnici di scambio dati

L’articolo 9 stabilisce che lo scambio dei dati avvenga secondo lo standard UN/CEFACT, mediante lo strato di trasporto messo a disposizione dalla Commissione. Gli Stati membri devono utilizzare il documento di attuazione FLUX Vessel Implementation Document. Le eventuali modifiche delle norme tecniche e del documento di attuazione sono adottate dalla Commissione di concerto con gli Stati membri. Il sistema è quindi fortemente armonizzato e orientato all’automazione e all’interoperabilità.

Accesso al registro e trasparenza

L’articolo 10 distingue tra accesso degli Stati membri e accesso del pubblico. Gli Stati membri possono accedere all’intero registro dell’Unione, anche tramite interfaccia utente o servizio web forniti dalla Commissione. Il pubblico dispone invece di una versione ridotta del registro, nella quale non figurano i dati personali, ma restano visibili gli identificativi delle navi per aumentare trasparenza e accessibilità delle informazioni.

Dati personali e protezione dei dati

L’articolo 11 assoggetta il trattamento, la gestione e l’uso dei dati personali alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. I considerando richiamano espressamente anche i profili di riservatezza, sicurezza, trasferimento dei dati dai sistemi nazionali alla Commissione e diritti degli interessati, inclusi informazione, accesso e rettifica.

Abrogazione e decorrenza

L’articolo 12 abroga il regolamento (CE) n. 26/2004. L’articolo 13 fissa l’entrata in vigore al 1° febbraio 2018; i considerando sottolineano che agli Stati membri è stato concesso un congruo periodo per adeguare i registri nazionali ai nuovi requisiti informativi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e riparto degli obblighi

L’articolo 1 attribuisce alla Commissione l’obbligo di costituire e tenere il registro della flotta peschereccia dell’Unione, e agli Stati membri l’obbligo di raccogliere e convalidare i dati del registro nazionale e di trasmetterli alla Commissione. Il regolamento definisce anche le informazioni minime sulle caratteristiche e attività delle navi che devono figurare nel registro nazionale.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce nozioni chiave, tra cui peschereccio, peschereccio dell’Unione, flotta peschereccia dell’Unione, nave per acquacoltura, evento, trasmissione, strato di trasporto, data di censimento, istantanea, proprietario giuridico, operatore, numero CFR e dati personali.

Campo di applicazione ed esclusioni

L’articolo 3 limita l’applicazione a tutti i pescherecci dell’Unione, escludendo espressamente le navi per acquacoltura e le tonnare per la pesca del tonno rosso. L’articolo 4 precisa che i dati del registro sono usati per l’applicazione della politica comune della pesca.

Raccolta, convalida e comunicazione dei dati

Gli Stati membri devono raccogliere, convalidare e registrare senza indugio i dati dell’allegato I nel registro nazionale (articolo 5). Ogni evento relativo a un peschereccio deve essere comunicato alla Commissione entro la fine del giorno lavorativo in cui è stato interamente registrato; se si tratta di correzioni, vanno trasmessi tutti gli eventi dalla data di censimento o dalla prima iscrizione. La Commissione verifica i dati, registra gli eventi se conformi e, in caso contrario, respinge la comunicazione e chiede correzioni entro tre giorni lavorativi (articolo 6).

Istanze di aggiornamento globale (“istantanee”)

La Commissione può chiedere in qualsiasi momento una istantanea del registro a uno Stato membro; la creazione deve essere completamente automatizzata (articolo 7). I dati sono inviati secondo le regole tecniche dell’articolo 9. Se l’istantanea è conforme, la Commissione sostituisce i dati sulle navi nel registro dell’Unione; in caso contrario la respinge e lo Stato membro deve correggere il registro nazionale entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

Numero unico CFR

L’articolo 8 impone agli Stati membri di attribuire a ogni peschereccio che entra per la prima volta nella flotta dell’Unione un numero nel registro comune della flotta (CFR). Il numero non può essere modificato durante la permanenza della nave nella flotta, neppure in caso di trasferimento ad altro Stato membro, né riattribuito a un’altra nave; se il peschereccio è esportato fuori dall’Unione e poi reimportato, riutilizza lo stesso numero CFR. Il CFR deve comparire in tutte le trasmissioni di dati relative alla nave.

Norme tecniche per lo scambio dei dati

L’articolo 9 prevede che le trasmissioni avvengano secondo lo standard UN/CEFACT, tramite lo strato di trasporto messo a disposizione dalla Commissione. Gli Stati membri utilizzano il documento di attuazione FLUX Vessel Implementation Document. Eventuali modifiche alle norme tecniche e al documento di attuazione sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.

Accesso al registro e versioni disponibili

L’articolo 10 stabilisce che gli Stati membri hanno accesso alle informazioni contenute nel registro dell’Unione, tramite interfaccia utente o servizio web. Il pubblico accede solo a una versione ridotta del registro, priva di dati personali ma comprensiva degli identificativi delle navi.

Tutela dei dati personali

L’articolo 11 dispone che il trattamento, la gestione e l’uso dei dati personali siano conformi alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001, richiamati anche nei considerando per quanto riguarda riservatezza, sicurezza, trasferimenti di dati, legittimità del trattamento e diritti degli interessati.

Abrogazione del precedente regolamento

L’articolo 12 abroga il regolamento (CE) n. 26/2004, che disciplinava in precedenza i registri delle flotte pescherecce nazionali e quello dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 13 stabilisce l’entrata in vigore del regolamento il 1° febbraio 2018. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescascambio di datiprotezione dei dati personaliamministrazione e registri pubblici

Testo integrale

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