Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/306

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Commissione completa l’attuazione armonizzata della direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo, individuando per numerose categorie di prodotti i requisiti tecnici e le norme di prova di riferimento. L’allegato costituisce il cuore dell’atto e aggiorna costantemente i riferimenti alle convenzioni SOLAS e MARPOL, alle risoluzioni/circolari IMO e alle norme EN/IEC/ISO/ETSI applicabili. Sono inoltre disciplinati i moduli di valutazione della conformità e, per alcuni prodotti nuovi, specifiche date di applicazione e regimi transitori. L’atto ha effetto diretto negli Stati membri e mira a garantire uniformità di certificazione e immissione sul mercato dell’equipaggiamento marittimo nell’UE.

Stabilisce, per l’equipaggiamento marittimo, i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova applicabili ai fini dell’omologazione, dell’immissione sul mercato e dell’installazione a bordo delle navi UE.

Ambito di applicazione

Si applica a ciascun elemento di equipaggiamento marittimo elencato nell’allegato del regolamento, con riferimento ai requisiti derivanti dagli strumenti internazionali richiamati (in particolare SOLAS, MARPOL e COLREG, nonché risoluzioni e circolari IMO). Riguarda gli operatori economici coinvolti nella fabbricazione, certificazione e commercializzazione dell’equipaggiamento destinato a navi dell’Unione, oltre alla fase di installazione a bordo. Prevede un regime transitorio per gli elementi nuovi che, prima del 16 marzo 2017, rispettavano i requisiti nazionali di omologazione in vigore in uno Stato membro: tali prodotti possono essere immessi sul mercato e installati a bordo fino al 16 marzo 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione sull’equipaggiamento marittimo

Il regolamento attua in modo armonizzato la direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo, fissando i requisiti tecnici, le norme di prova e i riferimenti internazionali applicabili ai diversi prodotti destinati alle navi. La logica dell’atto è quella di allineare la certificazione UE agli strumenti IMO e agli standard tecnici europei e internazionali, così da garantire un livello uniforme di sicurezza, protezione ambientale e interoperabilità.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che gli atti di esecuzione della direttiva 2014/90/UE devono assumere la forma di regolamenti della Commissione per facilitare un’attuazione armonizzata, rapida e semplice. La Commissione è inoltre chiamata a indicare i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza, nonché le norme di prova e le date di applicazione. Viene altresì sottolineata l’esigenza di elencare esplicitamente nell’allegato i nuovi elementi di equipaggiamento divenuti oggetto di requisiti armonizzati dell’Unione e di prevedere un periodo transitorio ragionevole per gli articoli già conformi ai requisiti nazionali di omologazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 dispone che i requisiti internazionali richiamati si applicano a ciascun elemento di equipaggiamento marittimo elencato nell’allegato. La disciplina riguarda, in pratica, fabbricanti, organismi di valutazione della conformità, importatori e operatori che immettono sul mercato o installano a bordo equipaggiamenti destinati a navi dell’Unione. Il regolamento opera nel perimetro della navigazione marittima e copre anche apparecchiature destinate alle unità veloci (HSC), alle navi soggette a SOLAS, nonché ad alcuni prodotti previsti da COLREG 72.

Regime transitorio e date rilevanti

L’articolo 2 introduce una finestra transitoria per gli elementi nuovi indicati nella colonna 1 dell’allegato: se conformi ai requisiti nazionali di omologazione vigenti prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, essi possono continuare a essere immessi sul mercato e installati a bordo di navi dell’Unione fino al 16 marzo 2020. Nell’allegato compaiono inoltre varie date di applicazione differita per singole voci o sottovoci (ad esempio 1.1.2018, 15.3.2018, 1.6.2019, 21.3.2019, 7.12.2018, 22.11.2019), che indicano il momento a partire dal quale si applicano i requisiti aggiornati o i nuovi riferimenti tecnici.

Struttura dell’allegato e criteri di lettura

L’allegato è organizzato per grandi sezioni tematiche: mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, apparecchiature di radiocomunicazione, equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72, equipaggiamento SOLAS capitolo II-1 e una sezione per l’equipaggiamento per cui la serie di norme MED non è completa. Le tabelle riportano, per ciascun prodotto, i riferimenti alle regole SOLAS/MARPOL/COLREG, alle risoluzioni e circolari IMO, alle norme di prova (EN, IEC, ISO, ETSI) e ai moduli di valutazione della conformità. Le note generali precisano, tra l’altro, che in caso di più norme di prova separate da “oppure” è sufficiente soddisfare una delle serie, mentre altri separatori implicano l’applicazione cumulativa dei riferimenti indicati.

Mezzi di salvataggio

La sezione più ampia riguarda i mezzi di salvataggio: salvagenti anulari, luci di localizzazione per diversi dispositivi, segnali fumogeni, giubbotti di salvataggio, tute da immersione e antiesposizione, dispositivi di protezione termica, razzi a paracadute, fuochi a mano, boette fumogene, dispositivi lanciasagole, zattere di salvataggio gonfiabili e rigide, zattere autoraddrizzanti, dispositivi di libero galleggiamento (sganci idrostatici), imbarcazioni di salvataggio e di soccorso, imbarcazioni di soccorso veloci, dispositivi di ammaino, meccanismi di sgancio, sistemi marittimi di evacuazione, mezzi di soccorso, scale per imbarco/discesa e materiali catarifrangenti. Per ciascun prodotto l’allegato richiama specifiche regole SOLAS III e/o X, le risoluzioni MSC dell’IMO applicabili e, in molti casi, norme tecniche europee o internazionali. In diversi casi sono previste varianti di prodotto e differenziazioni tra imbarcazioni/zattere/sistemi a seconda della tipologia di nave e dell’impiego.

Prevenzione dell’inquinamento marino

La sezione ambientale disciplina apparecchiature per il filtraggio e la separazione delle acque oleose, rilevatori d’interfaccia olio/acqua, misuratori di contenuto di olio, sistemi di monitoraggio degli scarichi delle petroliere, sistemi di trattamento dei reflui, inceneritori di bordo, analizzatori NOx e sistemi di depurazione dei gas di scarico (scrubber). I riferimenti principali sono l’allegato I, IV e VI della convenzione MARPOL, con richiamo a risoluzioni MEPC e circolari IMO. Il regolamento contiene anche voci con date specifiche di prima applicazione, ad esempio per taluni sistemi di trattamento reflui e inceneritori, e distingue tra diverse configurazioni tecniche, come nel caso dei sistemi di depurazione dei gas di scarico o dei sistemi di trattamento dei reflui comprensivi o meno di specifiche funzioni per navi passeggeri.

Protezione antincendio

La sezione antincendio copre un ampio ventaglio di prodotti: sottofondi di rivestimento dei ponti, estintori portatili e carrellati, equipaggiamento da vigile del fuoco, autorespiratori, respiratori per evacuazione d’emergenza, componenti di sprinkler e di sistemi di allarme, barriere e porte tagliafuoco, materiali non combustibili, tubazioni e componenti non in acciaio per oli minerali/combustibili, rivestimenti e materiali di limitata propagazione della fiamma, tende e articoli tessili sospesi, mobili imbottiti, componenti di letti, serrande, finestre e portellini tagliafuoco, aperture nelle paratie, sistemi di rilevazione incendio e fumo, impianti di illuminazione di emergenza, impianti a gas inerte, impianti schiumogeni, sistemi a polvere chimica secca, sistemi guida di evacuazione, sistemi antincendio per elicotteri e apparecchiature specifiche per cucine di bordo e balconi delle cabine. Le fonti normative richiamate sono soprattutto SOLAS capitolo II-2, il Codice FTP 2010, il Codice FSS e circolari dettagliate dell’IMO. In questa sezione emergono numerose date di applicazione differita e aggiornamenti di norme tecniche, soprattutto per rilevatori, cavi, suonerie, porte, serrande e sistemi antincendio specializzati.

Apparecchiature di navigazione

La sezione navigazione disciplina bussole magnetiche e giroscopiche, ecometri, indicatori dell’angolo del timone, del numero di giri e del passo delle eliche, dispositivi di orientamento, apparecchiature GPS, GLONASS, Galileo e DGPS/DGLONASS, sistemi di controllo della rotta, dispositivi radar, ARPA e ATA, VDR e S-VDR, ECDIS/RCDS, AIS, BNWAS, impianti di ricezione sonora, sistemi di navigazione integrati, riflettori radar, sistemi di visione notturna per unità veloci, ricevitori differenziali, apparecchiature LRIT e altri dispositivi collegati. Per alcuni prodotti sono previste versioni specifiche per unità veloci, nonché opzioni cartografiche o varianti di classe (CAT 1, CAT 2, CAT 3, H, C). Le norme di riferimento comprendono in modo ricorrente SOLAS V/18, V/19, V/20, V/23 e X/3, oltre a risoluzioni A e MSC dell’IMO e a standard IEC/ISO/EN. L’allegato chiarisce anche che, per taluni dispositivi, i backup ECDIS e RCDS sono validi solo se le relative funzioni sono comprese nell’ECDIS e che il certificato modulo B deve indicare se tali opzioni siano state sottoposte a prova.

Apparecchiature di radiocomunicazione

La sezione radiocomunicazioni riguarda apparati VHF, MF, HF e MF/HF con DSC, ricevitori di vigilanza permanente, NAVTEX, EGC, Inmarsat-B e Inmarsat-C, EPIRB a 406 MHz, sistemi e apparati GMDSS e apparati VHF portatili e fissi per imbarcazioni di salvataggio, oltre a Inmarsat-F77. Il regolamento richiama in modo sistematico SOLAS capitolo IV e le circolari/correlative risoluzioni IMO e ITU-R. È espressamente indicato che, in caso di conflitto tra i requisiti della circolare MSC 862 dell’IMO e le norme di prova del prodotto, prevalgono i requisiti della circolare. In alcune voci si segnala la cessazione di taluni servizi o l’abbandono di determinate modalità tecniche, come per il servizio Inmarsat-B e per i requisiti relativi ai generatori di allarme bitonale o alla trasmissione su specifiche modulazioni decadute.

Equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72

La sezione dedicata al COLREG 72 contiene essenzialmente le luci di navigazione. Si applicano l’allegato I/14 della convenzione e norme EN/IEC 60945, oltre alla risoluzione IMO A.694(17) e alla risoluzione MSC.253(83). Il capo è molto essenziale rispetto alle altre sezioni.

Equipaggiamento SOLAS capitolo II-1

Per il capitolo II-1 SOLAS è disciplinata la voce relativa ai dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici, richiamando gli articoli SOLAS II-1/22-1, II-1/25 e XII/12, la risoluzione MSC.188(79) e la circolare MSC.1 1291. Sono previste date di applicazione e requisiti aggiornati, con distinzione tra versioni di norma IEC 60092-504 e riferimenti tecnici più recenti.

Sezione sui prodotti con serie MED non completa

L’ultima sezione elenca i prodotti per i quali la serie di norme per la certificazione MED non è completa, cioè per i quali mancano, o non sono ancora disponibili/adeguati, uno o più elementi tra omologazione, requisiti di trasporto e norme di prova. Le categorie includono, tra gli altri, riflettori radar per mezzi collettivi di salvataggio, materiali per tute da immersione, dispositivi di ammaino a libero galleggiamento, sistemi di diffusione sonora e allarme generale, tecnologie di riduzione NOx e SOx non standard, lampade di sicurezza, apparecchiature e componenti di navigazione o radiocomunicazione non ancora coperte in modo completo, dispositivi di segnalazione sonora, apparecchiature di avviamento in bassa temperatura e altri prodotti indicati puntualmente nell’elenco. Questa sezione ha rilevanza pratica perché segnala ai professionisti che, pur esistendo esigenze regolatorie, non è ancora disponibile una catena completa di standard MED per la certificazione armonizzata.

Profili operativi per gli operatori economici

Dal punto di vista applicativo, l’allegato impone un costante controllo di coerenza tra categoria di prodotto, regola SOLAS/MARPOL/COLREG applicabile, standard di prova e modulo di conformità richiesto. Per molti prodotti sono ammesse più soluzioni tecniche alternative, ma in altri casi i riferimenti sono cumulativi. Risulta quindi essenziale, per fabbricanti e consulenti, verificare la voce esatta dell’allegato, l’eventuale sottovoce, le note di categoria e le date di prima immissione sul mercato o di ultima installazione a bordo. L’effetto complessivo dell’atto è quello di rendere uniforme, nell’Unione, la catena tecnico-certificativa dell’equipaggiamento marittimo, riducendo divergenze nazionali e agevolando il riconoscimento della conformità su scala UE.

Disposizioni principali

Oggetto e criterio generale di applicazione

L’articolo 1 dispone che i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali si applicano a ciascun elemento di equipaggiamento marittimo come stabilito nell’allegato.

Regime transitorio per nuovi elementi

L’articolo 2 prevede che l’equipaggiamento indicato come elemento nuovo nella colonna 1 dell’allegato, se conforme ai requisiti nazionali di omologazione in vigore prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, possa continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell’Unione fino al 16 marzo 2020.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Struttura dell’allegato e logica delle tabelle

L’allegato elenca le categorie di equipaggiamento marittimo, i riferimenti normativi IMO/UE applicabili, le norme tecniche di prova, i moduli di valutazione della conformità (ad es. B+D, B+E, B+F, talvolta G), e le date di prima immissione sul mercato e di ultima installazione a bordo. Sono presenti note generali sulle modalità di lettura delle colonne, sulle varianti di prodotto, sul significato dei rinvii a norme IMO e sulla nozione di installazione a bordo.

Aggiornamento per grandi macro-aree di prodotto

L’allegato copre le principali famiglie di equipaggiamento: mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, apparecchiature di radiocomunicazione, equipaggiamento richiesto dalla convenzione COLREG 72, alcune apparecchiature del capitolo II-1 SOLAS, nonché una sezione per prodotti per i quali la serie di norme MED non è completa.

Come è indicizzato

Materienavigazione marittimasicurezza marittimaprevenzione dell'inquinamentoprotezione antincendioradiocomunicazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.