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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07940/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente)

La controversia

La controversia nasceva dall'impugnazione di una delibera di un ente culturale con cui era stata costituita e resa operante una sezione incaricata della verifica dell'autenticità delle opere di uno scultore. L'attore chiedeva di accertare la propria esclusiva competenza a compiere l'attività di certificazione e autenticazione delle opere, con conseguente nullità, annullabilità o inefficacia della delibera. La Corte d'appello aveva escluso la decadenza processuale ritenuta dal Tribunale, ma aveva rigettato la domanda nel merito, ritenendo che il diritto rivendicato non spettasse a soggetti estranei alle categorie indicate dall'art. 23 della legge sul diritto d'autore, e aveva inoltre ritenuto legittima la delibera impugnata. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame e violazione delle norme sulle prove per la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti; 2) violazione dell'art. 82 c.p.c. e manifesta illogicità, contestando la declaratoria di assorbimento/inammissibilità del motivo di appello sulla titolarità del diritto di autentica; 3) violazione dell'art. 23 c.c. (così come rubricato nel ricorso), sostenendo che l'omessa indicazione dei votanti nella delibera integrasse vizio rilevabile d'ufficio; 4) violazione dell'art. 82 c.p.c. per mancata estromissione di un soggetto che riteneva estraneo e privo di legittimazione; 5) violazione del D.M. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo; ha ritenuto infondato il terzo motivo. In particolare, il primo motivo era privo di specificità perché non indicava né trascriveva i capitoli di prova asseritamente non ammessi ed era comunque estraneo alla ratio decidendi, essendo la domanda respinta per ragioni giuridiche autonome; il secondo non attaccava la reale ratio della sentenza d'appello e si fondava anche su un evidente refuso lessicale della motivazione; il terzo è stato respinto perché il vizio dedotto atteneva a un'ipotesi di annullabilità della delibera, non rilevabile d'ufficio; il quarto era inammissibile poiché la questione della partecipazione processuale del terzo avrebbe dovuto essere dedotta con l'appello; il quinto era inammissibile per genericità e perché la valutazione della complessità della causa e della sua qualificazione come di valore indeterminabile è rimessa al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese della fase di legittimità e a versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare il mancato espletamento di prova in appello; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e per mancata attinenza alla ratio decidendi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato quale parametro del vizio motivazionale; la Corte non ha ravvisato alcuna censura ammissibile della motivazione decisiva.

  • art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.

    richiamato in relazione ai mezzi istruttori; la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva indicato in modo specifico i capitoli di prova.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per affermare che il ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato congiuntamente all'art. 366 c.p.c. per affermare l'onere di depositare e indicare gli atti rilevanti a sostegno del motivo.

  • art. 82 c.p.c.

    richiamato nei motivi secondo e quarto; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla partecipazione del terzo e non pertinente la censura di appello prospettata dal ricorrente.

  • art. 23 della legge 22 aprile 1941, n. 633

    la Corte lo ha indicato come norma che individua tassativamente i soggetti titolari, dopo la morte dell'autore, della tutela del diritto morale d'autore rilevante nella controversia; ha escluso che il diritto rivendicato potesse spettare a soggetti diversi da quelli ivi previsti.

  • art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633

    richiamato dal ricorrente per sostenere una lettura più ampia del diritto morale d'autore; la Corte non ha accolto tale impostazione.

  • art. 10 dello statuto dell'ente

    richiamato per ritenere legittima la composizione e la presidenza della sezione costituita dall'ente.

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato per la liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non adeguatamente argomentata e perché la valutazione della complessità è rimessa al merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in combinazione con il comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci il mancato espletamento di prove deve indicare con precisione i capitoli di prova asseritamente non ammessi e deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, è inammissibile.
  • La censura è inammissibile se non si confronta con la ragione giuridica autonoma e decisiva posta a base della decisione impugnata, specie quando il rigetto della domanda discenda da un preclusivo difetto di titolarità del diritto azionato.
  • La tutela del diritto morale d'autore, dopo la morte dell'autore, spetta esclusivamente ai soggetti individuati dalla legge; non è consentito riconoscere tale legittimazione a soggetti diversi per volontà dell'autore o per mera pretesa di incarico.
  • Un vizio della deliberazione assembleare che integri annullabilità non è rilevabile d'ufficio e deve essere specificamente dedotto dalla parte interessata nei termini e nei modi processualmente corretti.
  • Le questioni relative alla legittimazione o alla partecipazione di un soggetto al giudizio devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito; se non specificamente devolute, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La qualificazione del valore della causa e la valutazione della sua complessità ai fini della liquidazione delle spese rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione con una mera contestazione astratta dei parametri tariffari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDiritto d'autore
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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