Cassazione Civile, Ordinanza n. 07940/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione di una delibera di un ente culturale con cui era stata costituita e resa operante una sezione incaricata della verifica dell'autenticità delle opere di uno scultore. L'attore chiedeva di accertare la propria esclusiva competenza a compiere l'attività di certificazione e autenticazione delle opere, con conseguente nullità, annullabilità o inefficacia della delibera. La Corte d'appello aveva escluso la decadenza processuale ritenuta dal Tribunale, ma aveva rigettato la domanda nel merito, ritenendo che il diritto rivendicato non spettasse a soggetti estranei alle categorie indicate dall'art. 23 della legge sul diritto d'autore, e aveva inoltre ritenuto legittima la delibera impugnata. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame e violazione delle norme sulle prove per la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti; 2) violazione dell'art. 82 c.p.c. e manifesta illogicità, contestando la declaratoria di assorbimento/inammissibilità del motivo di appello sulla titolarità del diritto di autentica; 3) violazione dell'art. 23 c.c. (così come rubricato nel ricorso), sostenendo che l'omessa indicazione dei votanti nella delibera integrasse vizio rilevabile d'ufficio; 4) violazione dell'art. 82 c.p.c. per mancata estromissione di un soggetto che riteneva estraneo e privo di legittimazione; 5) violazione del D.M. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo; ha ritenuto infondato il terzo motivo. In particolare, il primo motivo era privo di specificità perché non indicava né trascriveva i capitoli di prova asseritamente non ammessi ed era comunque estraneo alla ratio decidendi, essendo la domanda respinta per ragioni giuridiche autonome; il secondo non attaccava la reale ratio della sentenza d'appello e si fondava anche su un evidente refuso lessicale della motivazione; il terzo è stato respinto perché il vizio dedotto atteneva a un'ipotesi di annullabilità della delibera, non rilevabile d'ufficio; il quarto era inammissibile poiché la questione della partecipazione processuale del terzo avrebbe dovuto essere dedotta con l'appello; il quinto era inammissibile per genericità e perché la valutazione della complessità della causa e della sua qualificazione come di valore indeterminabile è rimessa al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese della fase di legittimità e a versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 356 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per lamentare il mancato espletamento di prova in appello; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e per mancata attinenza alla ratio decidendi.
art. 111, comma 6, Cost.
invocato quale parametro del vizio motivazionale; la Corte non ha ravvisato alcuna censura ammissibile della motivazione decisiva.
art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.
richiamato in relazione ai mezzi istruttori; la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva indicato in modo specifico i capitoli di prova.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
utilizzato dalla Corte per affermare che il ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato congiuntamente all'art. 366 c.p.c. per affermare l'onere di depositare e indicare gli atti rilevanti a sostegno del motivo.
art. 82 c.p.c.
richiamato nei motivi secondo e quarto; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla partecipazione del terzo e non pertinente la censura di appello prospettata dal ricorrente.
art. 23 della legge 22 aprile 1941, n. 633
la Corte lo ha indicato come norma che individua tassativamente i soggetti titolari, dopo la morte dell'autore, della tutela del diritto morale d'autore rilevante nella controversia; ha escluso che il diritto rivendicato potesse spettare a soggetti diversi da quelli ivi previsti.
art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633
richiamato dal ricorrente per sostenere una lettura più ampia del diritto morale d'autore; la Corte non ha accolto tale impostazione.
art. 10 dello statuto dell'ente
richiamato per ritenere legittima la composizione e la presidenza della sezione costituita dall'ente.
D.M. n. 55/2014
richiamato per la liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non adeguatamente argomentata e perché la valutazione della complessità è rimessa al merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in combinazione con il comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci il mancato espletamento di prove deve indicare con precisione i capitoli di prova asseritamente non ammessi e deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, è inammissibile.
- La censura è inammissibile se non si confronta con la ragione giuridica autonoma e decisiva posta a base della decisione impugnata, specie quando il rigetto della domanda discenda da un preclusivo difetto di titolarità del diritto azionato.
- La tutela del diritto morale d'autore, dopo la morte dell'autore, spetta esclusivamente ai soggetti individuati dalla legge; non è consentito riconoscere tale legittimazione a soggetti diversi per volontà dell'autore o per mera pretesa di incarico.
- Un vizio della deliberazione assembleare che integri annullabilità non è rilevabile d'ufficio e deve essere specificamente dedotto dalla parte interessata nei termini e nei modi processualmente corretti.
- Le questioni relative alla legittimazione o alla partecipazione di un soggetto al giudizio devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito; se non specificamente devolute, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La qualificazione del valore della causa e la valutazione della sua complessità ai fini della liquidazione delle spese rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione con una mera contestazione astratta dei parametri tariffari.
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