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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06001/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente deduceva inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen. per l'illegittima acquisizione di documentazione e per l'utilizzo di verbale di constatazione del 28/11/2018 proveniente da una verifica fiscale eseguita ai sensi dell'art. 52 d.P.R. n. 633/1972. Sosteneva che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate avevano acquisito fatture, registri contabili e copie degli hard disk aziendali (contenenti carte di circolazione) che avrebbero permesso di individuare fornitori esteri e comprovare una evasione IVA derivante dall'uso del regime del margine. Richiamava la sentenza Corte EDU (Italgomme, ric. 36617/2018 e altri) del 6/2/2025, secondo cui gli accessi e le verifiche in ambito commerciale violerebbero l'art. 8 CEDU, e deduceva quindi l'inutilizzabilità di tali elementi probatori (e delle testimonianze degli agenti che li acquisirono). In subordine chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. n. 633/1972 in relazione all'art. 117 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha ritenuto che la ricorrente non abbia dedotto né specificato violazioni procedurali previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. né circostanze concrete che rendessero illegittimo l'accesso o la verifica; non è quindi configurabile l'automatica inutilizzabilità dei documenti o delle testimonianze richiamando la sentenza CEDU. La Corte ha inoltre osservato che, dopo la pronuncia Italgomme, il legislatore ha introdotto con la legge di conversione 30/07/2025 n.108 (art.13-bis) prescrizioni sulle motivazioni degli atti di accesso, ma tali disposizioni hanno efficacia solo per gli atti redatti dopo l'entrata in vigore (2/08/2025), restando fatti salvi gli atti anteriori. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. n. 633/1972 non è stata ammessa per genericità dell'eccezione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese ex art. 616 cod. proc. pen. e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Invocato dalla ricorrente per chiedere l'inutilizzabilità delle prove ritenute acquisite illegittimamente; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non adeguatamente motivato ai sensi di questa norma

  • art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma che autorizza le verifiche fiscali; la ricorrente ne chiedeva la dichiarazione di illegittimità alla luce della giurisprudenza CEDU, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la deduzione fosse generica e non idonea a produrre l'inutilizzabilità nel processo penale

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte come rilevante per gli accertamenti emersi durante le visite ispettive: la ricorrente non ha contestato violazioni di tale disposizione né mostrato le condizioni che avrebbero giustificato l'accesso

  • art. 8 CEDU

    Tutela della vita privata e familiare richiamata dalla sentenza Italgomme della Corte EDU; la Corte di Cassazione ha rilevato che la pronuncia CEDU non produce automaticamente nei singoli processi penali l'inutilizzabilità degli atti senza specifiche deduzioni e collegamenti procedurali

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre conflitto tra norma interna e obblighi CEDU; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per genericità e ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che impone un'interpretazione conforme alla CEDU o la sollevazione di questione di legittimità quando l'interpretazione non è possibile

  • legge 30 luglio 2025, n. 108 (art. 13-bis)

    introduce l'obbligo di indicare e motivare circostanze e condizioni che giustificano l'accesso negli atti di autorizzazione e nei processi verbali

    Intervento legislativo successivo alla sentenza CEDU che prescrive nuovi requisiti formali per gli accessi; la Corte ha osservato la sua efficacia solo per atti successivi al 2/8/2025, preservando la validità degli atti anteriori

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per ricorso inammissibile; applicata dalla Corte insieme alla sanzione a favore della cassa delle ammende

  • sentenza Corte EDU Italgomme e altri c. Italia (ric. 36617/2018 e altri)

    36617/2018, decisione del 6/2/2025

    La Corte EDU ha ritenuto che le norme italiane che regolano accessi e verifiche presso locali adibiti ad attività economica non delimitino sufficientemente l'attività accertativa e manchino di garanzie adeguate, violando l'art. 8 CEDU; la ricorrente invocava questa pronuncia come base per l'inutilizzabilità delle prove

  • art. 12, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel contesto dell'intervento legislativo (art.13-bis) che ha modificato gli obblighi informativi e motivazionali degli atti di accesso; la modifica è stata dichiarata applicabile solo ai futuri atti

Massime di principio

  • La mera richiamata incompatibilità tra una pronuncia CEDU e una norma interna non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove in un processo penale: il ricorrente deve motivare concretamente le violazioni procedurali rilevanti nel processo (es. mancato rispetto di art. 220 disp. att.)
  • Se le prove derivano da attività amministrative (verifiche fiscali) è necessario indicare nel ricorso le ragioni giuridiche e fattuali specifiche per estendere l'inutilizzabilità anche alle testimonianze che hanno esaminato quegli atti
  • Le modifiche legislative adottate in seguito a una pronuncia CEDU possono sanare profili di illegittimità ma, se hanno efficacia temporale solo prospettica, non annullano automaticamente atti anteriori regolarmente prodotti
  • Per sollevare con successo una questione di legittimità costituzionale sulla base di obblighi CEDU occorre una deduzione precisa che mostri l'impossibilità di un'interpretazione conforme; motivi generici sono inammissibili
  • Nei ricorsi in Cassazione l'assenza di una precisa e circostanziata esposizione dei vizi di diritto o di fatto rende il motivo generico e destinato a essere dichiarato inammissibile

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