Sentenza n. 1846/2026 - Roma, Sezione 2
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata da Rasool Qasim presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad in Pakistan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente formatosi sull'istanza di rilascio del visto per motivi di studio presentata presso l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio asseritamente formatosi sull'istanza di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad si sono costituiti chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato e documentato la fissazione, presso l'Ambasciata, dell'appuntamento per il colloquio funzionale all'istruttoria dell'istanza. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la fissazione dell'appuntamento presso l'Ufficio consolare costituisce soltanto una fase interna del procedimento e non comporta il rilascio del visto, potendo il procedimento concludersi con l'accoglimento o con il diniego dell'ingresso. Tuttavia, la richiesta del ricorrente è stata valutata come espressiva di un significativo disinteresse alla perdurante coltivazione del ricorso; il giudizio è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione. La decisione è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel contesto della definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta situazione processuale rappresentata dalle parti.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa rappresentazione e verbalizzazione della possibilità di tale definizione.
Massime di principio
- La fissazione di un appuntamento presso l'ufficio consolare per il colloquio relativo a una domanda di visto costituisce una fase interna dell'istruttoria e non equivale al rilascio del visto né determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere.
- Quando la condotta processuale del ricorrente manifesta un significativo disinteresse alla perdurante coltivazione del ricorso, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se l'amministrazione non ha ancora adottato il provvedimento finale richiesto.
- La definizione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è possibile quando tale modalità sia rappresentata al ricorrente e formalmente verbalizzata nel corso della camera di consiglio.
Come è indicizzato
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