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Sentenza

Sentenza n. 1267/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente e all’accredito dei relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I cinque ricorrenti hanno agito per l’esecuzione della sentenza n. 291 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 14 marzo 2024 e passata in giudicato, con la quale era stato ordinato all’amministrazione scolastica di attribuire, mediante buoni elettronici di spesa, gli importi spettanti per le annualità scolastiche indicate nel titolo, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione e oltre le spese di lite. La sentenza riconosceva complessivamente 1.000 euro a favore di uno dei ricorrenti, 1.500 euro a favore di ciascuno di altri due ricorrenti, 2.000 euro a favore di un quarto ricorrente e 500 euro a favore del quinto. La pronuncia era stata notificata all’amministrazione il 3 marzo 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L’amministrazione si è costituita senza dimostrare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando ai ricorrenti la Carta del docente e accreditando gli importi stabiliti nel titolo per le annualità scolastiche riconosciute, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, spese di lite e accessori. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, cui spetterà anche il pagamento dell’eventuale penalità maturata e la trasmissione al TAR di una relazione sugli adempimenti compiuti. Il TAR ha accolto anche la domanda di penalità di mora, ritenendo applicabile l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. alle condanne pecuniarie. La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato all’amministrazione, poiché dopo tale termine opera il commissario ad acta e la prosecuzione della penalità diventerebbe manifestamente iniqua. La condanna è stata giustificata dalla protratta e ingiustificata inerzia, dalla non particolare complessità degli adempimenti e dall’assenza di ragioni ostative rappresentate dall’amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 850 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria

    Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora può essere disposta anche per l’inadempimento di una condanna pecuniaria, purché non risulti manifestamente iniqua e non sussistano altre ragioni ostative. Nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine assegnato prima dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    La modifica normativa è richiamata quale fondamento dell’applicabilità della penalità di mora anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono formalità e presupposti rispettati prima della proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Gli interessi legali o la rivalutazione sulle somme riconosciute decorrono dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice di ordinare l’esecuzione integrale del giudicato, assegnare un termine all’amministrazione, nominare un commissario ad acta per l’inerzia e adottare misure coercitive indirette.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria passata in giudicato, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento o allegare specifici fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione; in mancanza, il giudice può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute e dei relativi accessori.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all’inadempimento di condanne aventi natura pecuniaria, quando l’inerzia sia ingiustificata, l’adempimento non presenti particolare complessità e non emergano ragioni ostative o un effetto manifestamente iniquo.
  • Quando il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta destinato a intervenire dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo, la penalità di mora può essere limitata a tale termine: la sua prosecuzione oltre l’avvio dell’intervento sostitutivo può risultare iniqua perché il creditore dispone già di un rimedio esecutivo più incisivo.
  • In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione a un’apposita istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • L’ottemperanza a un giudicato che riconosce un beneficio amministrativo e una somma di denaro può comprendere sia l’adozione dell’atto o l’attribuzione materiale del beneficio, sia il pagamento degli importi, degli interessi o della rivalutazione e delle spese riconosciute nel titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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