Sentenza del 17/03/2021 n. 7536 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava, per l'anno 2004: 1) la deducibilità per competenza degli accantonamenti a titolo di indennità suppletiva di clientela; 2) omissione di ricavi derivanti dalla concessione in godimento (locazione/comodato) di un immobile in Spagna in favore della (---) s.a.; 3) omissione di assoggettamento ad IVA di tale corrispettivo. La società impugnò gli avvisi; il giudice di primo grado accolse parzialmente il ricorso (sul profilo IVA dei canoni), la CTR Veneto ribaltò in parte accogliendo l'Agenzia e ritenendo non deducibili gli accantonamenti, qualificando come onerosa la concessione dell'immobile e quindi sussistenti ricavi non contabilizzati e IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi 1°, 3° e 4° (assorbendo il 2°), ritenendo errata la decisione della CTR in ordine alla non deducibilità per competenza degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela e rilevando insufficiente motivazione e carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'antieconomicità dell'operazione di comodato/locazione e la conseguente sussistenza di ricavi non dichiarati. Invece ha rigettato i motivi 5° e 6° relativi alla territorialità IVA (infondati ratione temporis). La sentenza della CTR è cassata nei punti accolti e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (T.U.I.R.) articolo 105
art. 105 (vecchio art.70) - deducibilità accantonamenti per competenza
L'art.105 è stato interpretato dalla Corte nel senso che gli accantonamenti per indennità di cessazione del rapporto d'agenzia (comprendente l'indennità suppletiva di clientela) sono deducibili per competenza, anche se la componente è aleatoria, in applicazione della normativa risultante dall'art.1751 c.c. dopo la riforma del 1991.
Codice Civile articolo 1751
art. 1751 c.c. (disciplina indennità di fine rapporto agente)
L'art.1751 c.c., modificato dal D.Lgs. n.303/1991, ha unificato il trattamento dell'indennità di fine rapporto dell'agente, ricomprendendo anche l'indennità suppletiva di clientela nella disciplina della indennità per cessazione del rapporto; perciò la relativa deducibilità fiscale segue il principio di competenza.
Decreto Legislativo n. 303 del 1991
D.Lgs. n.303/1991 (attuazione direttiva 86/653/CEE)
Ha modificato l'art.1751 c.c. uniformando la disciplina dell'indennità di fine rapporto e rendendo applicabile la deducibilità per competenza prevista dal TUIR.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 articolo 7
art.7 commi 3 e 4 (criteri territorialità IVA)
Prima delle modifiche recepite successivamente, il comma 3 stabiliva il principio generale (prestatore/domicilio o sede) e il comma 4 conteneva una deroga per le prestazioni relative a beni immobili. La Corte ha ritenuto che, ratione temporis, la locazione non rientrava nella deroga per i contratti di concessione di diritti di utilizzazione fino alla successiva modifica comunitaria e di recepimento nazionale.
Direttiva 77/388/CEE e Direttiva 2006/112/CE
Direttiva 77/388/CEE art.9 par.2; Direttiva 2006/112/CE art.45
Le direttive definivano il luogo delle prestazioni relative a beni immobili come il luogo in cui il bene è situato; successivamente la Direttiva 2008/8 ha chiarito che la 'concessione di diritti di utilizzazione' (quindi locazione) rientra espressamente nella nozione.
Direttiva 2008/8/CE
Direttiva 2008/8/CE art.47 (modifica criteri territorialità)
Ha ampliato la nozione di prestazione relativa a beni immobili includendo espressamente la concessione di diritti di utilizzazione; la Corte ha richiamato la direttiva per spiegare che il regime derogatorio per le locazioni è divenuto esplicito solo dopo tale modifica e relativo recepimento nazionale.
Decreto Legislativo n. 18 del 2010 / DPR 633 art.7-quater
D.Lgs. n.18/2010 e art.7-quater DPR 633/1972
Recependo la direttiva, ha introdotto in diritto interno il criterio che considera effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni relative a beni immobili comprese la concessione di diritti di utilizzazione; non applicabile ratione temporis ai fatti del 2004 esaminati.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articoli 39 e 40
artt.39-40 DPR 600/1973 (accertamento e presunzioni)
Norme richiamate nella censura sulla presunzione di maggiori ricavi: la Corte ha richiamato il principio che l'Amministrazione può accertare induttivamente ma la presunzione di antieconomicità deve avere gravità, precisione e concordanza e la motivazione deve indicare gli elementi fattuali su cui si fonda.
Codice Civile articoli 2697, 2727, 2729
artt.2697, 2727, 2729 c.c. (onere e mezzi di prova; presunzioni)
Richiamati in relazione all'onere della prova e al valore delle presunzioni: la Corte ricorda che l'accertamento induttivo richiede presunzioni idonee e motivate; in mancanza il giudice deve assorbire l'accertamento.
Massime di principio
- Gli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela (indennità di fine rapporto agente) sono deducibili per competenza ai fini delle imposte sui redditi, anche se la componente è aleatoria, a seguito della riforma dell'art.1751 c.c. (D.Lgs. n.303/1991) e della relativa interpretazione del T.U.I.R.
- Quando l'Amministrazione fiscale contesta l'operazione quale antieconomica per ricondurla a corrispettivo imponibile, deve fondare l'accertamento su elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza; mere asserzioni generiche o l'assenza di specifici elementi fattuali non sono sufficienti a giustificare una rettifica.
- La qualificazione fiscale (oneroso vs gratuito) di una concessione di godimento deve emergere da un ragionamento motivato che colleghi fatti concreti e verificabili: l'esistenza di rapporti collegati non determina automaticamente la corrispettività se non è dimostrato il nesso economico e le contropartite.
- Sui profili IVA relativi alla territorialità, va valutata la normativa vigente ratione temporis: le eccezioni per i servizi immobiliari e la locazione/diritti di utilizzazione sono state chiarite solo con la modifica comunitaria e il recepimento nazionale successivo (Direttiva 2008/8/CE e D.Lgs. n.18/2010), per cui per fatti anteriori si applicano i criteri previgenti.
- In sede processuale, se il giudice d'appello omette di motivare adeguatamente o fonda l'accertamento su presunzioni deboli, la cassazione dispone rinvio per riesame; quindi il contribuente può ottenere l'annullamento parziale o totale se dimostra insufficienza della motivazione o carenza di presunzioni.
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