Cassazione Penale, Sentenza n. 26543/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Foggetti impugnava l'ordinanza con cui il GIP, in sede di esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati per i quali l'imputato aveva riportato tre distinte condanne. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che, una volta riconosciuta la riconducibilità dei delitti di associazione mafiosa ed estorsione al medesimo disegno criminoso, la pena complessiva avrebbe dovuto essere ridotta; inoltre contestava l'esclusione della continuazione tra associazione mafiosa e reati finalizzati a rapine basata, tra l'altro, sull'ampio iato temporale, senza tenere conto di precedente decisione (anche se non irrevocabile) che aveva riconosciuto un analogo vincolo tra tentato omicidio ed estorsione commessi a distanza di sette anni e regolarmente depositata negli atti dell'incidente di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha censurato il giudice dell'esecuzione per non essersi conformato ai criteri giurisprudenziali sul riconoscimento della continuazione, avendo errato nel ritenere impossibile rideterminare la pena a causa della mancata applicazione degli aumenti per continuazione nella sentenza precedente. La Corte ha osservato che il GUP aveva già riconosciuto un programma criminoso unitario (con l'omicidio come reato più grave) e che, se reati accertati con sentenze diverse sono espressione del medesimo disegno criminoso, occorre rideterminare la pena in un unico quadro. Ha disposto il rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo giudizio libero nell'esito ma privo del vizio evidenziato.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
La Corte richiama che l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione richiede la prova di un programma criminoso unitario concepito almeno nelle sue linee essenziali; l'accertamento si fonda su indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione di vita; non è necessario che tutti gli indicatori sussistano contemporaneamente ma che alcuni siano significativi; la valutazione va adeguatamente motivata.
Corte Costituzionale, sent. n. 183 del 2013
Richiamata come criterio per disporre il rinvio a giudice in diversa composizione; la decisione impone che, per rimuovere vizi procedurali relativi alla composizione, il nuovo esame sia svolto da collegio diverso.
Massime di principio
- In sede di esecuzione la continuazione può essere riconosciuta solo se emerge un programma criminoso unitario concepito almeno nelle linee essenziali; non basta la mera somiglianza o la reiterazione di reati.
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare sugli indicatori tipici (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, previsione dei reati successivi al momento del primo fatto).
- Non è necessario che tutti gli indicatori siano presenti contemporaneamente: alcuni indicatori significativi possono bastare per riconoscere l'unità del disegno criminoso, purché la motivazione sia chiara e congrua.
- La presenza di sentenze irrevocabili che attestano la riconducibilità di reati al medesimo disegno criminoso deve essere considerata dall'esecuzione e può determinare la rideterminazione della pena complessiva anche se le singole condanne erano state pronunciate separatamente.
- L'argomento per cui sarebbe "impossibile" calcolare gli aumenti per continuazione perché una sentenza non li ha applicati non esime il giudice dall'accertare l'unità del disegno criminoso e dal procedere, se necessario, alla rideterminazione della pena.
- Se il giudice dell'esecuzione erri nella valutazione giuridica o motivazionale, la Cassazione può annullare l'ordinanza e disporre il rinvio per un nuovo esame, eventualmente in diversa composizione se richiesto da profili procedurali.
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