Ordinanza n. 62/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Firenze in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- con il quale è stato ordinato al ricorrente il divieto “di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale di italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all'Unione Europea per la durata di anni tre a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento” con la prescrizione “di non accedere, da due ore prima e fino a due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio, nei luoghi circostanti lo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, nonché a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni”; - di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché di ogni altro atto antecedente presupposto, connesso, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Firenze recante divieto triennale di accesso agli stadi e alle manifestazioni calcistiche, con prescrizione di non frequentare le aree circostanti lo Stadio Artemio Franchi e i luoghi di transito degli spettatori
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il divieto, della durata di tre anni, gli impediva di accedere ai luoghi di svolgimento di incontri di calcio sul territorio nazionale e degli altri Stati dell'Unione europea, imponendogli inoltre di non accedere, da due ore prima a due ore dopo le partite, alle aree circostanti lo Stadio Artemio Franchi di Firenze e ai luoghi interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto degli spettatori. In sede cautelare, il TAR ha rilevato che, sulla base dei fotogrammi prodotti dalla Questura, risultava incerta l'individuazione del ricorrente quale partecipante agli scontri indicati nel provvedimento. Ha inoltre rilevato l'assenza, allo stato degli atti, di evidenti elementi di collegamento tra tali scontri e il tifo sportivo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente un sufficiente fumus boni iuris. L'incertezza sull'identificazione del destinatario quale partecipante agli scontri e la mancata evidenza del collegamento degli episodi con il tifo sportivo non rendevano, a un primo sommario esame, adeguatamente giustificate le misure limitative della libertà di circolazione imposte dal Questore. Il Collegio ha quindi sospeso gli effetti del provvedimento impugnato e fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 10 giugno 2026. Il periculum in mora non è espressamente analizzato nell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato in presenza di un sufficiente fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della persona interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento questorile limitativo dell'accesso alle manifestazioni sportive può essere disposta quando gli elementi istruttori disponibili non consentano di identificare con sufficiente certezza il destinatario come partecipante agli episodi posti a fondamento della misura.
- Le misure limitative dell'accesso agli stadi e alle aree connesse alle manifestazioni sportive devono risultare giustificate da accertamenti istruttori idonei a evidenziare anche il collegamento tra gli episodi contestati e il contesto del tifo sportivo.
- L'incertezza sull'identificazione dell'interessato e l'assenza di un evidente collegamento tra gli scontri e il tifo sportivo integrano, a un primo sommario esame, elementi sufficienti a fondare il fumus boni iuris per la sospensione cautelare del DASPO.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →