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Ordinanza

Ordinanza n. 147/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Prefetto della Provincia di Salerno, Area I, Prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stato disposto nei confronti del Sig.-OMISSIS-il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); del decreto del -OMISSIS-uestore della Provincia di Salerno, Divisione P.A.S.I., Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata revocata al Sig.-OMISSIS-la licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS---OMISSIS-; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: per l’annullamento della versione integrale e non “omissata” della nota dei Carabinieri.

Giustizia amministrativa202501986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e nota dei Carabinieri nella versione integrale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. con cui gli è stato vietato detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il decreto del Questore con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia. Con motivi aggiunti ha inoltre chiesto l'annullamento della versione integrale e non omissata della nota dei Carabinieri. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire la domanda cautelare e la contestazione degli atti di pubblica sicurezza.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il pericolo di danno grave e irreparabile richiesto per l'adozione di misure cautelari, osservando che la licenza di porto d'arma era destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività venatoria. La domanda cautelare è stata quindi rigettata senza una valutazione espressa del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il giudizio di merito non è stato definito dall'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La norma è indicata quale base giuridica del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; l'ordinanza cautelare non ne esamina ulteriormente i presupposti applicativi.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il rigetto è motivato dall'assenza del pericolo di danno grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile; tale requisito non è ravvisabile, in relazione alla revoca o al diniego di sospensione di una licenza di porto d'armi destinata esclusivamente all'attività venatoria, quando il pregiudizio dedotto si limita alla perdita della possibilità di esercitare la caccia.
  • Quando il giudice cautelare esclude il periculum in mora, può respingere l'istanza senza ravvisare i presupposti per l'adozione di misure cautelari, anche senza una distinta valutazione espressa del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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