Cassazione Penale, Ordinanza n. 35496/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. La censura, per come riassunta nell'ordinanza, mirava sostanzialmente a contestare la prova dell'assenza dell'imputato dal luogo di lavoro, chiedendo alla Corte di legittimità una rivalutazione del merito. La Cassazione ha rilevato che i motivi erano generici e "riversati in fatto", quindi non scrutinabili in sede di legittimità, perché diretti a rimettere in discussione un accertamento probatorio già compiuto dal giudice di merito e rimasto non contestato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, comprese le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammessi motivi che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito o della prova già apprezzata dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche e si limitano a contestazioni fattuali non supportate da specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è dichiarata, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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