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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15701/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dal diniego di rimborso IVA relativo all’annualità 2016, fondato su un credito che la società fallita assumeva di aver maturato sin dal 1996 e di aver sempre riportato nelle dichiarazioni successive, anche per il tramite della curatela. L’Ufficio aveva chiesto la documentazione a supporto del credito; la richiesta era rimasta inevasa, e il fallimento sosteneva che il credito si fosse ormai "cristallizzato" per il decorso dei termini decadenziali di accertamento e per l’asserita inutilizzabilità della documentazione fiscale ormai oltre il termine di conservazione. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CGT di secondo grado aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’Amministrazione, pur avendo mantenuto integro il potere di accertamento, non potesse limitarsi a chiedere documentazione ma dovesse esaminare la domanda con i normali poteri di controllo. In cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione delle norme sull’IVA e dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 53 Cost., sostenendo che, in tema di rimborso IVA, resta a carico del contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi del credito, e che il mancato esercizio dei poteri di accertamento nei termini non trasforma la dichiarazione in fonte di consolidamento del credito né sposta sull’Ufficio l’onere di dimostrare l’inesistenza del diritto al rimborso. Tuttavia, prima di esaminare il motivo, la Corte ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, necessaria per verificare la tempestività dell’impugnazione, e ha escluso che tale onere fosse sanato dalla sola produzione del controricorso o dalla disponibilità altrimenti acquisita del documento; inoltre, ha accertato che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza, sicché non ricorreva l’eccezione che avrebbe reso superfluo il deposito della relata.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura fiscale, perché ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. per mancato deposito della relata di notifica della sentenza di appello, non risultando tale documentazione comunque disponibile al giudice; ha inoltre accertato che il ricorso era stato notificato il 28 dicembre 2022, quindi oltre il termine breve decorrente dalla notifica della decisione di appello del 10 novembre 2022. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato improcedibile e l’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità; è stato anche escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la soccombenza riguarda un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge come fondamento del ricorso per cassazione.

  • artt. 19, 30, 38-bis, 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Sono richiamati dalla ricorrente come norme sull’IVA e sul rimborso del credito d’imposta, sostenendo che esse non consentono il consolidamento del credito per il solo decorso del tempo.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per affermare che resta a carico del contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi del credito IVA richiesto a rimborso.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei tributi e dell’onere probatorio nel rimborso IVA.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    La Corte lo interpreta nel senso che il ricorrente per cassazione deve depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, se la sentenza è stata notificata, per consentire il controllo sulla tempestività del ricorso.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato come riferimento alla cosa giudicata formale e alla stabilità delle decisioni una volta decorsi i termini di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    È indicato come disciplina del termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    Sono richiamati per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 285 c.p.c.

    È richiamato quale modalità di notificazione della sentenza eseguita a cura di una parte nei confronti dell’altra, idonea a far decorrere il termine breve.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato per l’eventuale produzione separata della copia autentica della sentenza notificata, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    È richiamato per la produzione della documentazione da parte del controricorrente, idonea a escludere l’improcedibilità se il documento è comunque nella disponibilità del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la verifica della tempestività dell’impugnazione impone al ricorrente, quando la sentenza sia stata notificata, il deposito della copia autentica della decisione munita di relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile, salvo che la relata risulti comunque nella disponibilità della Corte per produzione della controparte o per acquisizione del fascicolo d’ufficio.
  • La notificazione della sentenza ai fini del termine breve ha efficacia bilaterale: il termine decorre per tutte le parti dalla data in cui la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario, senza che rilevi chi abbia promosso la notifica.
  • L’improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla sola proposizione del controricorso senza eccezioni.
  • In tema di rimborso IVA, il solo decorso del tempo e la mancata attivazione dei poteri di accertamento dell’Amministrazione non eliminano, di per sé, l’onere del contribuente di provare i fatti costitutivi del credito invocato, salvo diversa specifica previsione normativa o diverso accertamento nel merito.
  • I termini decadenziali che limitano il potere di accertamento dell’Amministrazione non si traducono automaticamente in un consolidamento del credito esposto in dichiarazione, né impediscono al giudice del rimborso di verificare i presupposti sostanziali del diritto azionato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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