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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-649/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'1 ottobre 2020. — A contro Daniel B e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris. — Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione medica obbligatoria – Vendita on line – Pubblicità del sito Internet di una farmacia – Limitazioni – Divieto di sconto in caso di ordine che superi un determinato quantitativo e di ricorso all’indicizzazione a pagamento – Obbligo di far compilare al paziente un questionario sanitario prima della convalida del suo primo ordine sul sito Internet – Tutela della salute – Direttiva 2000/31/CE – Commercio elettronico – Articolo 2, lettera a) – Servizio della società dell’informazione – Articolo 2, lettera h) – Ambito regolamentato – Articolo 3 – Principio del paese d’origine – Deroghe – Giustificazione – Tutela della salute – Tutela della dignità della professione di farmacista – Prevenzione dell’abuso di medicinali. — Causa C-649/18

Giurisprudenza europea62018CJ0649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce quali limiti uno Stato membro di destinazione possa imporre a una farmacia stabilita in un altro Stato membro che vende on line medicinali senza prescrizione. Le misure che incidono sulla pubblicità, sugli sconti promozionali e sul questionario sanitario possono essere ammesse se giustificate e proporzionate alla tutela della salute. Invece, il divieto di ricorrere all’indicizzazione a pagamento è, in linea di principio, contrario alla direttiva 2000/31, salvo prova rigorosa della sua necessità e proporzionalità.

Vendita on line transfrontaliera di medicinali non soggetti a prescrizione: compatibilità con la direttiva 2000/31 di divieti nazionali su pubblicità, sconti promozionali, questionario sanitario e indicizzazione a pagamento

La questione giuridica

Se la direttiva 2000/31/CE, in particolare gli articoli 2, 3 e 8, osti a che lo Stato membro di destinazione applichi a un prestatore stabilito in un altro Stato membro e operante nella vendita on line di medicinali non soggetti a prescrizione: 1) il divieto di acquisire clienti tramite talune tecniche pubblicitarie considerate contrarie alla dignità della professione; 2) il divieto di offerte promozionali con sconto oltre una certa soglia; 3) l’obbligo di inserire un questionario sanitario nella procedura di primo ordine on line; 4) il divieto di ricorrere all’indicizzazione a pagamento su motori di ricerca e siti comparatori.

Principio di diritto

La Corte afferma che la direttiva 2000/31 si applica alle restrizioni nazionali che incidono sulla vendita on line di medicinali non soggetti a prescrizione e che, in linea di principio, lo Stato membro di destinazione non può imporre tali restrizioni a un prestatore stabilito in un altro Stato membro; tuttavia, sono ammissibili le misure che rientrano nelle deroghe dell’articolo 3, paragrafo 4, se perseguono la tutela della salute o altri interessi legittimi, sono necessarie e proporzionate. Ne segue che sono in linea di massima compatibili il divieto di pratiche pubblicitarie massicce contrarie alla dignità professionale, il divieto di sconti promozionali oltre una certa soglia e l’obbligo di questionario sanitario, mentre il divieto di indicizzazione a pagamento è incompatibile salvo che lo Stato membro dimostri concretamente la sua idoneità e proporzionalità rispetto alla tutela della salute.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 34 TFUE
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 85 quater direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 88 direttiva 2001/83/CE
  • Direttiva 98/34/CE
  • Direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 1 direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 2 direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 3 direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 8 direttiva 2000/31/CE

Vendita on line di medicinali non soggetti a prescrizione e restrizioni pubblicitarie nazionali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Paris in una controversia tra una farmacia on line stabilita nei Paesi Bassi e operatori professionali francesi. La Corte è chiamata a valutare se alcune norme francesi applicabili alla promozione e alle modalità di vendita on line di medicinali non soggetti a prescrizione siano compatibili con la direttiva 2000/31/CE.

Fatti e procedimento principale

La società A gestisce una farmacia nei Paesi Bassi e un sito Internet destinato specificamente ai clienti francesi, attraverso il quale vende medicinali autorizzati in Francia e non soggetti a prescrizione medica obbligatoria. La società ha realizzato una campagna pubblicitaria su larga scala verso la clientela francese, mediante volantini inseriti nei pacchi di altri operatori, invii postali, offerte promozionali con sconti oltre una certa soglia e acquisto di indicizzazione a pagamento sui motori di ricerca.

Daniel B, UD, AFP, B e L hanno agito dinanzi ai giudici francesi lamentando concorrenza sleale fondata sul mancato rispetto della normativa francese in materia di pubblicità e vendita di medicinali on line. Il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile il diritto francese; in appello la cour d’appel de Paris ha sottoposto alla Corte un’unica questione pregiudiziale articolata in quattro profili.

Normativa rilevante richiamata dalla Corte

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2000/31/CE, in particolare gli articoli 2, 3 e 8;
  • la direttiva 2001/83/CE, in particolare l’articolo 85 quater e l’articolo 88;
  • la direttiva 98/34/CE e la direttiva (UE) 2015/1535 per la definizione di servizio della società dell’informazione;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio;
  • l’articolo 34 TFUE, menzionato dal giudice del rinvio ma ritenuto non necessario ai fini della risposta, poiché la disciplina è già armonizzata dalla direttiva 2000/31.

Inquadramento della fattispecie nella direttiva 2000/31

La Corte qualifica il servizio di vendita on line di medicinali come servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva 2000/31, richiamando la nozione di cui alla direttiva 98/34 e poi alla direttiva 2015/1535. Rileva inoltre che l’attività rientra nell’"ambito regolamentato" dell’articolo 2, lettera h), poiché include requisiti relativi all’esercizio dell’attività, alla pubblicità on line e alle condizioni contrattuali.

La Corte osserva che l’articolo 3 della direttiva 2000/31, fondato sul principio del paese d’origine, impedisce in linea di principio allo Stato membro di destinazione di limitare la libera circolazione di tali servizi per motivi rientranti nell’ambito regolamentato. Le deroghe sono possibili solo alle condizioni cumulative dell’articolo 3, paragrafo 4: necessità per uno degli obiettivi elencati, incidenza su un servizio concreto lesivo o rischioso, proporzionalità e previo adempimento delle formalità di notifica e richiesta allo Stato membro d’origine.

Ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal governo francese e dalla società A. In particolare, ribadisce che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che, anche in controversie tra privati, il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno conformemente alla direttiva. Quanto alla mancata notifica dei provvedimenti nazionali, la Corte ricorda che si tratta di un obbligo procedurale sostanziale, la cui violazione può incidere sull’opponibilità dei provvedimenti, ma lascia al giudice del rinvio le verifiche di fatto necessarie.

Ragionamento della Corte: prima parte, pubblicità e acquisizione clienti

La prima questione riguarda il divieto di acquisire clienti tramite pratiche considerate contrarie alla dignità della professione, in particolare la massiccia distribuzione di posta e volantini fuori dalla farmacia.

La Corte esclude che siano pertinenti i titoli VIII e VIII bis della direttiva 2001/83, perché essi disciplinano il contenuto e le modalità della pubblicità dei medicinali, non la pubblicità dei servizi di vendita on line. Ritiene invece che la pubblicità, sia essa svolta con mezzi elettronici sia mediante supporti fisici, sia un elemento accessorio e inscindibile del servizio di vendita on line, e quindi rientri integralmente nell’ambito regolamentato della direttiva 2000/31.

Di conseguenza, il divieto nazionale costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi della società dell’informazione. La Corte ammette però che la tutela della dignità della professione sanitaria, strettamente collegata alla tutela della salute e richiamata anche dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, possa giustificare una misura restrittiva. La misura è quindi ammissibile se non equivale a un divieto generale e assoluto di ogni pubblicità fuori dalla farmacia. Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa francese, in concreto, lasci spazio a forme di pubblicità non eccessive.

Ragionamento della Corte: seconda parte, sconti promozionali oltre una certa soglia

La seconda questione riguarda il divieto di offerte promozionali consistenti in uno sconto sul prezzo totale dell’ordine una volta superato un determinato importo.

Anche tale misura limita la capacità della farmacia di attrarre clienti residenti in un altro Stato membro e costituisce quindi una restrizione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31. La Corte riconosce che il divieto può perseguire l’obiettivo di prevenire il consumo eccessivo o inappropriato di medicinali, obiettivo collegato alla tutela della salute.

Tuttavia, la compatibilità della misura dipende dal suo perimetro concreto. Se il divieto riguarda solo i medicinali ed è sufficientemente circoscritto, può essere giustificato; se invece si estende anche a prodotti parafarmaceutici o assume portata eccessivamente ampia, potrebbe superare quanto necessario. Anche qui il giudice nazionale deve verificare l’effettiva portata applicativa della misura.

Ragionamento della Corte: terza parte, questionario sanitario on line

La terza questione concerne l’obbligo di inserire un questionario sanitario nella procedura del primo ordine on line, con raccolta di dati personali sul paziente prima della convalida dell’ordine.

La Corte ritiene che tale obbligo disciplini le condizioni di conclusione del contratto e il modo in cui si svolge l’attività di consulenza farmaceutica on line, sicché rientra nell’ambito regolamentato della direttiva 2000/31. Esso costituisce una restrizione, poiché ha effetto dissuasivo sull’acquisto on line.

La misura è però giustificata dall’obiettivo di tutela della salute, in quanto consente al farmacista di individuare controindicazioni e di offrire una distribuzione più appropriata dei medicinali. La Corte sottolinea che, anche se si tratta di medicinali non soggetti a prescrizione, non si può escludere un rischio per l’uso inappropriato. Considerato il margine di discrezionalità degli Stati membri e la giurisprudenza sui controlli preliminari nelle vendite on line di farmaci, la Corte conclude che la misura non eccede quanto necessario.

Ragionamento della Corte: quarta parte, indicizzazione a pagamento

La quarta questione riguarda il divieto di ricorrere all’indicizzazione a pagamento su motori di ricerca e siti di comparazione dei prezzi.

La Corte riconosce che anche questa misura limita la possibilità della farmacia di farsi conoscere e quindi costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi della società dell’informazione. In astratto, potrebbe essere giustificata dalla tutela della salute e dall’esigenza di assicurare un approvvigionamento stabile e di qualità di medicinali sul territorio, evitando concentrazioni commerciali eccessive.

Tuttavia, a differenza delle altre misure, la Corte osserva che il governo francese non ha fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare l’idoneità e la necessità del divieto. Pertanto, il giudice del rinvio deve verificare, sulla base di prove concrete, se il divieto sia effettivamente idoneo e proporzionato rispetto all’obiettivo di salute pubblica. In mancanza di tale dimostrazione, il divieto è contrario alla direttiva 2000/31.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che la direttiva 2000/31:

  • non osta al divieto di acquisire clienti con pratiche pubblicitarie massicce e alla condizione che non si traduca in un divieto generale di qualsiasi pubblicità fuori dalla farmacia;
  • non osta al divieto di sconti promozionali oltre una certa soglia, purché la misura sia sufficientemente circoscritta e riferita ai soli medicinali;
  • non osta all’obbligo di questionario sanitario nella procedura di ordine on line;
  • osta al divieto di indicizzazione a pagamento, salvo che sia dimostrato davanti al giudice del rinvio che esso è idoneo e necessario a tutela della salute.

Principi affermati

La pronuncia conferma che la vendita on line di medicinali non soggetti a prescrizione è pienamente soggetta al regime della direttiva 2000/31 per quanto riguarda le condizioni del servizio e della relativa pubblicità. Gli Stati membri di destinazione possono derogare al principio del paese d’origine solo in presenza dei presupposti rigorosi dell’articolo 3, paragrafo 4, e con onere probatorio a loro carico in ordine alla necessità e proporzionalità della misura restrittiva.

Come è indicizzato

Materiecommercio elettronicomedicinali per uso umanopubblicità farmaceuticalibera prestazione dei servizitutela della salute

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