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Ordinanza

Ordinanza n. 1415/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22281/2025, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Roma in data 17 settembre 2025 e notificato in data 7 novembre 2025;

Giustizia amministrativa202600869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appello è stato proposto contro la sentenza breve del TAR Lazio, che aveva respinto l'impugnazione del decreto della Questura di Roma dichiarativo dell'irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito, rilevando preliminarmente seri dubbi circa la sottoscrizione dell'atto di appello da parte del difensore. Ha pertanto disposto il contraddittorio su tale unica questione, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha adottato un'ordinanza istruttoria e interlocutoria, senza decidere sull'ammissibilità dell'appello né sui motivi relativi al decreto di irricevibilità e alla sentenza di primo grado. In ragione dei seri dubbi sulla sottoscrizione dell'atto di appello da parte del difensore, ha assegnato alle parti 20 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie sulla questione e ha fissato la prosecuzione della trattazione in camera di consiglio. Le date indicate nel testo sono il 31 marzo 2026 nel dispositivo e, per mero refuso nella motivazione, il 31 marzo 2025.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per consentire alle parti di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio dal Collegio, concernente la sottoscrizione dell'atto di appello.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva relativa alla sottoscrizione dell'atto di appello, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione prima di assumere la decisione definitiva.
  • La rilevazione di seri dubbi sulla sottoscrizione dell'atto di appello giustifica un'ordinanza interlocutoria, senza anticipare la decisione sull'ammissibilità dell'impugnazione o sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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