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Sentenza

Sentenza n. 13731/2026 - Roma, Sezione 2Q

Giustizia amministrativa202308162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni della Regione Basilicata di ripartizione e aggiornamento degli oneri di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché gli atti statali e regionali presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione regionale che le aveva imputato una quota degli oneri di ripiano derivanti dal superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali, l’accordo Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli atti delle aziende sanitarie. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva deliberazione regionale di aggiornamento degli importi, che aveva ridotto la somma richiesta da euro 886.599,43 a euro 46.102,57. I motivi dedotti riguardavano: l’illegittimità costituzionale della disciplina del payback per contrasto con i principi di capacità contributiva, eguaglianza, riserva di legge, legalità, ragionevolezza, proporzionalità, tutela dell’affidamento e certezza del diritto; il contrasto con gli artt. 3, 23, 42 e 117 Cost., con l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; la violazione del principio di neutralità dell’IVA e della direttiva 2006/112/CE, per la richiesta del ripiano al lordo dell’IVA; la violazione del diritto di partecipazione e del principio audi alteram partem; la violazione della legge n. 241/1990, dei decreti ministeriali applicati e dell’art. 97 Cost.; nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, carenza di motivazione e disparità di trattamento. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere aderito al meccanismo transattivo previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, versando alla Regione il 25% dell’importo richiesto, pari a euro 11.526,00, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha preso atto dell’adesione della società al meccanismo di definizione agevolata delle controversie sul payback e dell’avvenuto pagamento in misura ridotta. Ha tuttavia rilevato che la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 presuppone anche la comunicazione al giudice, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento del pagamento; tale adempimento non risultava eseguito. In assenza di tale comunicazione, non poteva essere dichiarata formalmente la cessazione della materia del contendere. Il pagamento effettuato determinava però la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il bene della vita conseguito dalla ricorrente, consistente nell’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto, era diverso dall’obiettivo originario del ricorso, volto all’eliminazione degli atti impugnati. Le questioni di legittimità dedotte non sono state quindi esaminate nel merito. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis

    Disciplina il tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e il ripiano del relativo superamento; costituisce la base normativa degli atti impugnati.

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118

    Prevede per le aziende fornitrici di dispositivi medici che abbiano proposto ricorso la possibilità di estinguere l’obbligazione mediante il pagamento del 25% degli importi richiesti e stabilisce la cessazione della materia del contendere, subordinata alla comunicazione al giudice dei provvedimenti regionali di accertamento del pagamento.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • L’adesione a un meccanismo legislativo di definizione agevolata dell’obbligazione controversa e il pagamento dell’importo ridotto determinano la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso quando il vantaggio conseguito dal ricorrente è diverso dall’eliminazione degli atti impugnati.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può essere dichiarata solo quando siano stati adempiuti tutti gli oneri procedurali espressamente previsti dalla legge, compresa la comunicazione al giudice dell’avvenuto pagamento da parte dell’amministrazione competente.
  • In mancanza della comunicazione amministrativa richiesta dalla disciplina speciale, il pagamento agevolato può comunque fondare una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito le censure rivolte agli atti impugnati.
  • La sopravvenuta carenza di interesse va valutata confrontando il bene della vita originariamente perseguito con quello concretamente conseguito nel corso del giudizio: il pagamento ridotto di un’obbligazione non coincide con l’annullamento degli atti che la avevano imposta.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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