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Sentenza

Sentenza n. 1379/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza quanto al ricorso n. 2207 del 2025: della sentenza n. 277/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro; quanto al ricorso n. 3956 del 2025: della sentenza n. 277/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202503956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como n. 277/2024, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito sulla carta del docente di € 2.500,00 a favore di un ricorrente e di € 1.000,00 a favore dell’altra ricorrente, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I due ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della carta del docente per gli anni di servizio a tempo determinato. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 29 gennaio 2025, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Sono stati quindi proposti autonomi ricorsi per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., con richiesta di ordinare al Ministero il rilascio delle carte elettroniche e l’accredito degli importi riconosciuti, nonché di nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. I ricorsi risultavano corredati dalla copia asseverata della sentenza e dall’attestazione del passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito senza svolgere deduzioni sostanziali né fornire indicazioni sull’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, essendo entrambi diretti all’esecuzione della medesima sentenza. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accolto le domande rilevando che l’inadempimento del Ministero era incontestato e che erano incontroversi sia l’an sia il quantum dei crediti. Ha ordinato al Ministero di rilasciare ai ricorrenti le rispettive carte elettroniche del docente e di accreditare su di esse gli importi di € 2.500,00 e € 1.000,00, oltre a quanto dovuto secondo il giudicato, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate complessivamente in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione posta a fondamento del diritto alla carta del docente riconosciuto dal giudice civile; nel giudizio di ottemperanza il TAR ne esegue il contenuto già accertato dal giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’esecuzione coinvolge l’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri conformativi ed esecutivi esercitati dal TAR.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione; il TAR ne ha ritenuto rispettato il decorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare gli atti necessari a dare piena attuazione al comando giudiziale, senza rimettere in discussione l’an e il quantum della pretesa già accertata.
  • La produzione della copia asseverata della sentenza, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo esecutivo consente di verificare i presupposti formali dell’azione di ottemperanza; nei confronti dell’amministrazione deve inoltre essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento e non fornisce elementi sull’esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare direttamente il compimento degli adempimenti puntualmente individuati nel titolo esecutivo, fissando un termine perentorio per l’esecuzione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone poteri, termine di intervento e modalità di attivazione.
  • L’attività del commissario ad acta, quando rientra nei doveri istituzionali dell’ufficio cui appartiene, può essere espletata senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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