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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23927/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del 14/07/2021 con cui il Magistrato di sorveglianza ha disposto la scarcerazione e l'applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47 ter. Denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostenendo che il potere di disporre la detenzione domiciliare spetti esclusivamente al Tribunale di sorveglianza, in udienza camerale e in contraddittorio tra le parti, e non al Magistrato di sorveglianza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza abbia agito correttamente ai sensi dell'art. 47 ter (commi 1, 1-ter e 1-quater) e abbia potuto disporre l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare nei casi di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva. Il provvedimento del Magistrato ha natura interinale e non è impugnabile in cassazione; l'impugnazione è consentita solo avverso il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 ter Ord. pen. (legge 16 luglio 1975, n. 354)

    Disciplina la possibilità di disporre la detenzione domiciliare come misura alternativa; il comma 1-ter attribuisce al Tribunale di sorveglianza la possibilità di disporla anche oltre certi limiti, mentre il comma 1-quater consente al Magistrato di sorveglianza, in presenza di grave pregiudizio derivante dalla detenzione, di disporre l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare e di trasmettere gli atti al Tribunale.

  • art. 146 c.p.

    Riguarda il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena; menzionato come normativa che può dare origine all'ipotesi prevista dall'art. 47 ter per l'applicazione della detenzione domiciliare.

  • art. 147 c.p.

    Riferimento alla disciplina del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, collegata al regime di cui all'art. 47 ter.

  • art. 47, comma 4 Ord. pen.

    Richiamato quale norma applicabile, in quanto compatibile, alle disposizioni che regolano l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare disposta dal Magistrato.

  • art. 684, comma 2 c.p.p.

    Usata in analogia per chiarire la natura interinale del provvedimento del Magistrato di sorveglianza e l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti interlocutori di tale natura.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il Magistrato di sorveglianza può, in presenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione della detenzione, disporre l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1-quater, e deve trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva.
  • Il provvedimento del Magistrato che dispone l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ha natura interinale: non è impugnabile in cassazione; il ricorso per cassazione è proponibile solo contro il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza.
  • La competenza a decidere definitivamente sull'applicazione della misura alternativa spetta al Tribunale di sorveglianza, che può pronunciarsi anche oltre i limiti ordinari se previsto dall'art. 47 ter comma 1-ter.
  • In caso di impugnazione, occorre valutare se il provvedimento impugnato sia interlocutorio o definitivo: i rimedi straordinari come la cassazione non sono consentiti contro provvedimenti meramente provvisori o interinali.
  • Chi propone ricorso inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante preliminarmente accertare la proponibilità del rimedio giurisdizionale scelto.
  • Se si ritiene che il Tribunale abbia ecceduto nella valutazione dei presupposti della detenzione domiciliare, il rimedio corretto è impugnare il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza, non il provvedimento provvisorio del Magistrato.

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