Sentenza del 09/04/2018 n. 1558 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Comunicazione mensile - Dichiarazioni annuali - Mancata contestazione - Utilizzo dati delle dichiarazioni - Effettivo superamento soglia - Diritto all'esenzione - Sussiste - Prescrizioni di natura formale - Omissione - Decadenza da agevolazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la pretesa decadenza dal diritto all'esenzione dall'imposta sull'energia elettrica per la mancata comunicazione mensile, entro il giorno 20 del mese successivo, dei quantitativi di energia consumati. L'Ufficio riteneva rilevante l'omissione dell'adempimento formale, mentre la società sosteneva che i requisiti sostanziali per l'esenzione risultavano comunque comprovati dalle dichiarazioni annuali.
La decisione
La pretesa di decadenza è stata esclusa. L'Ufficio non aveva contestato i consumi indicati nelle dichiarazioni annuali e aveva anzi utilizzato quei dati, che dovevano quindi ritenersi acquisiti e non controversi. Da tali dati risultava il superamento della soglia di consumo prevista dalla legge per beneficiare dell'esenzione. Il termine mensile del giorno 20 è stato ritenuto non perentorio e la sua violazione, trattandosi di un adempimento formale, non comporta la perdita dell'agevolazione quando siano dimostrati i requisiti sostanziali e oggettivi.
Norme richiamate
Disciplina delle accise sull'energia elettrica
Il diritto all'esenzione dipende dalla sussistenza dei requisiti sostanziali, tra cui il superamento della soglia di consumo prevista dalla legge, e non può essere escluso automaticamente per la violazione di un mero adempimento formale.
Obbligo di comunicazione mensile dei quantitativi consumati
I quantitativi mensili devono essere comunicati entro il giorno 20 di ogni mese.
Il termine per la trasmissione dei dati del mese precedente è stato considerato non perentorio; la sua inosservanza non determina la decadenza dall'esenzione se i consumi effettivi e gli altri requisiti sostanziali risultano comprovati.
Giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione in materia di agevolazioni ed esenzioni dalle accise
Il mancato adempimento di prescrizioni formali non comporta la perdita del beneficio quando sussistono i requisiti sostanziali e oggettivi richiesti dalla normativa.
Massime di principio
- La violazione di un obbligo documentale o comunicativo non comporta automaticamente la decadenza da un'esenzione fiscale, se la legge collega il beneficio a requisiti sostanziali che risultano effettivamente dimostrati.
- Un termine può essere considerato non perentorio quando la normativa non prevede espressamente la decadenza come conseguenza della sua inosservanza.
- Se l'Amministrazione utilizza i dati dichiarati dal contribuente senza contestarli, tali dati possono essere valutati come elementi sostanzialmente riconosciuti o comunque non controversi.
- In materia di agevolazioni fiscali occorre distinguere tra requisiti sostanziali, necessari per ottenere il beneficio, e adempimenti formali, la cui omissione può eventualmente comportare sanzioni o richieste integrative ma non necessariamente la perdita dell'esenzione.
- La tutela dell'agevolazione richiede comunque che il contribuente possa provare in modo attendibile il possesso dei requisiti sostanziali e l'effettivo rispetto delle soglie previste dalla legge.
Testo integrale
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