Cassazione Civile, Ordinanza n. 22696/2021 del 11/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione, già cancellata dal registro delle imprese. Il tribunale aveva ritenuto valida la notificazione del ricorso per fallimento eseguita telematicamente alla società cancellata; la corte d'appello aveva respinto il reclamo della socia e liquidatrice; la Cassazione aveva poi rigettato il ricorso avverso tale decisione. Con l’odierno ricorso per revocazione, proposto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la ricorrente ha dedotto che l’ordinanza della Cassazione sarebbe stata viziata da errore di fatto, poiché avrebbe supposto inesistente un dato processuale invece emergente dagli atti: l’inattività dei creditori istanti nel procedimento prefallimentare. Secondo la ricorrente, tale inattività risultava dall’omesso rinnovo della notificazione del ricorso, nonostante l’ordine del giudice delegato, e dalla mancata comparizione alle udienze successive; di conseguenza, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto ex art. 307, commi 3 e 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non ricorresse alcun errore revocatorio. Ha osservato che la precedente ordinanza impugnata aveva espressamente affrontato e deciso il tema della validità della notificazione del ricorso per fallimento, ritenendola corretta ai sensi della disciplina speciale fallimentare, e proprio per questo aveva escluso la configurabilità dell’estinzione del processo per inattività delle parti. Poiché il fatto dedotto a base della revocazione era stato oggetto di valutazione e di giudizio, non vi era un errore di percezione, ma al più una critica alla valutazione giuridica o fattuale già compiuta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con ulteriore attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo nei ristretti limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva o in un errore di percezione, decisivo e risultante in modo incontestabile dagli atti, non in un errore di giudizio o di interpretazione.
art. 307, commi 3 e 4, c.p.c.
L'estinzione per inattività processuale è esclusa quando il fatto posto a fondamento della pretesa inattività non sussiste o è stato comunque oggetto di espresso esame da parte del giudice.
art. 15, comma 3, l. fall.
Nel procedimento prefallimentare la notificazione del ricorso può eseguirsi, secondo la disciplina speciale, all'indirizzo PEC del debitore risultante dai registri e dagli indici previsti dalla legge fallimentare.
art. 10 legge fall.
Anche la società cancellata è considerata, ai fini fallimentari, come ancora esistente nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La pronuncia di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro le decisioni della Cassazione è esperibile solo quando la decisione sia fondata su un errore di fatto inteso come falsa percezione di un dato processuale, non quando si contesti l'interpretazione o la valutazione delle risultanze di causa.
- Non sussiste errore revocatorio se il fatto dedotto dal ricorrente è stato espressamente considerato e deciso nella pronuncia impugnata, poiché in tal caso la doglianza investe un punto di giudizio e non una mera svista materiale.
- L'errore di fatto revocatorio deve essere decisivo e immediatamente riscontrabile dal raffronto tra decisione e atti, senza bisogno di argomentazioni induttive o ricostruzioni interpretative.
- Nel procedimento prefallimentare, la validità della notificazione del ricorso eseguita secondo la disciplina speciale esclude che possa dichiararsi l'estinzione del processo per asserita inattività dei creditori istanti basata sul mancato rinnovo della notifica.
- La mera mancata comparizione alle udienze o l'omessa rinnovazione della notificazione non bastano, di per sé, a integrare un errore di fatto revocatorio se il giudice ha già verificato la ritualità della notifica originaria e tratto da ciò le conseguenze sul piano processuale.
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