Cassazione Penale, Sentenza n. 31246/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/03/2023 del GIP che aveva disposto misura cautelare; il difensore di Aiello aveva proposto una prima istanza di riesame il 27/03/2023 alle 14:20 inviandola via PEC ad un indirizzo non specificamente abilitato per il Tribunale per il riesame, istanza che fu dichiarata inammissibile. Alle 16:42 dello stesso giorno il difensore ha presentato una nuova istanza inoltrandola all'indirizzo PEC corretto. Il Tribunale del riesame, richiamando il principio della "unicità dell'impugnazione", ha però dichiarato inammissibile anche la seconda istanza ritenendo il potere di impugnazione «consumato» dalla prima presentazione. Il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge (con riferimento, tra l'altro, all'art. 649 c.p.p.), richiamando giurisprudenza e dottrina che limitano l'effetto preclusivo del cosiddetto "giudicato cautelare" quando la decisione precedente sia stata solo procedurale e non abbia valutato il merito cautelare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la prima decisione di inammissibilità fosse fondata esclusivamente sul fatto che la prima istanza era stata inviata ad un indirizzo PEC non abilitato e che, perciò, non abbia comportato alcun apprezzamento sul materiale probatorio o sull'imputazione. Di conseguenza quella decisione non produce effetti preclusivi ("giudicato cautelare") rispetto a una successiva istanza di riesame tempestiva e rituale. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale del riesame di Caltanissetta perché provveda al riesame dell'ordinanza cautelare.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Riferimento normativo utilizzato dalla difesa per contestare la decisione di inammissibilità e per sostenere la possibilità di un riesame valido quando la prima esclusione sia meramente procedurale; la Corte ha comunque valutato che l'inammissibilità basata solo su un errore di indirizzo PEC non produce effetti di preclusione sostanziale.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen. (citato per gli adempimenti)
Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione (cancellazione e trasmissione atti alla cancelleria); non è stata oggetto di disamina sostanziale ma indicata per la fase esecutiva della pronuncia.
Corte costituzionale, sentenza n. 317/2009
Giurisprudenza citata dalla difesa per sostenere che il principio della "unicità dell'impugnazione" è stato ridimensionato e che la tutela della libertà personale prevale su esigenze meramente procedurali; la Corte ha ritenuto tali argomenti rilevanti nel giudizio.
Cassazione, Sez. 5, n. 90539/2019 (Giacoppo)
Giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno della tesi che il principio della "unicità dell'impugnazione" non può precludere automaticamente l'esercizio del diritto di difesa quando la prima impugnazione sia stata esclusa senza esame di merito.
Cassazione, Sez. 6, n. 43213/2010 (Riviezzi)
Precedente che afferma che il "giudicato cautelare" produce effetti preclusivi solo se vi è stato un effettivo apprezzamento in fatto o in diritto del materiale probatorio; decisione citata quale principio applicabile al caso di specie.
Cassazione, Sez. 6, n. 8900/2018 (Persano)
Richiamata per il principio che l'efficacia preclusiva del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle di stretta derivazione logica, ma dev'essere applicata solo quando la decisione abbia effettivamente valutato il merito cautelare.
Massime di principio
- L'invio di un atto ad un indirizzo PEC non abilitato, con conseguente dichiarazione di inammissibilità, è decisione di natura meramente procedurale e non impedisce il deposito successivo, entro termine, dell'atto al corretto indirizzo PEC.
- Il principio della "unicità dell'impugnazione" non opera in modo automatico per precludere successivi rimedi quando la pronuncia precedente non abbia pronunciato sul merito cautelare (cioè non abbia valutato le ragioni di fatto o di diritto alla base della misura).
- La preclusione processuale ("giudicato cautelare") rileva soltanto se la decisione precedente ha compiuto un effettivo apprezzamento del materiale probatorio o dell'imputazione provvisoria; decisioni meramente procedurali non producono tale effetto.
- In termini pratici, il difensore deve sempre correggere tempestivamente eventuali errori formali (es. indirizzo PEC) e, se necessario, proporre nuovamente il rimedio entro i termini; se la prima esclusione è procedurale, è possibile ottenere il riesame.
- Il tribunale del riesame non deve applicare meccanicamente la nozione di "impugnazione consumata": occorre verificare se la decisione precedente sia stata sostanziale o meramente formale prima di dichiarare inammissibile una nuova istanza.
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