Sentenza n. 4988/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alla durata dell'incarico del Presidente dell'ente e agli obblighi di adeguamento statutario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente ricorrente aveva impugnato alcune note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone l'annullamento, nonché l'accertamento del proprio diritto ad avere un Presidente in carica per quattro anni e dell'assenza dell'obbligo di adeguare lo statuto al d.lgs. n. 242/1999. Era stata inoltre chiesta la condanna delle amministrazioni all'adozione di un nuovo decreto di nomina del Presidente per l'intero periodo quadriennale, con esclusione della necessità di adeguamento statutario e dell'applicazione di una specifica disposizione del d.lgs. n. 242/1999. Nel corso del giudizio, tuttavia, la parte ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 24 ottobre 2025, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Il giudice ha rilevato che, in applicazione del principio dispositivo, la parte conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tale situazione il giudice deve conformarsi alla dichiarazione, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire. Il processo amministrativo non è infatti una giurisdizione oggettiva diretta all'accertamento dell'illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino a quando la causa non è trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
- Quando il ricorrente dichiara ritualmente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso e non può proseguire d'ufficio il processo per accertare l'illegittimità degli atti impugnati.
- Il processo amministrativo non configura una giurisdizione oggettiva: in assenza di un interesse concreto alla decisione, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire.
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