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Ordinanza

Ordinanza n. 252/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza n. 136 del 12.02.2026, emessa dal Comune di Scandicci Settore 4 – Governo del Territorio – UO 4.1. Edilizia privata, recante “SCIA 1076/2025 / divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa, per quanto possa occorrere, la nota prot. n. 43472 del 24.10.2025 recante “Richiesta di conformazione della SCIA n.1076 del 24/09/2025 prot. n.38750”.

Giustizia amministrativa202600761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti relativa a una SCIA edilizia, nonché richiesta di conformazione e integrazione documentale della SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale con cui il Comune di Scandicci ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti della SCIA, chiedendone anche la sospensione cautelare. Erano inoltre contestati gli atti presupposti, inclusa la nota con cui il Comune aveva richiesto la conformazione della SCIA e l'integrazione della documentazione. Dal provvedimento emerge che la posizione del ricorrente si fondava sull'assunto che la SCIA avesse prodotto effetti e potesse concorrere a determinare lo stato legittimo dell'immobile. Il Comune ha sostenuto, invece, che la richiesta di integrazione documentale non era stata adempiuta.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto che la SCIA non avesse acquisito effetti, poiché la richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune non era mai stata adempiuta. Secondo il giudice, l'avvenuto pagamento degli oneri non è idoneo a modificare tale conclusione e non attribuisce efficacia alla SCIA. La valutazione è stata limitata alla fase cautelare e non definisce il merito dell'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, ove dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Una SCIA non può essere utilmente invocata come titolo produttivo di effetti quando il segnalante non abbia adempiuto una richiesta comunale di integrazione documentale rilevante ai fini della verifica dell'attività segnalata.
  • Il pagamento degli oneri connessi all'intervento non attribuisce, da solo, efficacia a una SCIA che non abbia acquisito effetti per il mancato adempimento della richiesta di integrazione documentale.
  • In sede cautelare, la mancata acquisizione di efficacia della SCIA può escludere il fumus boni iuris dell'impugnazione proposta contro il successivo divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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