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Sentenza

Sentenza n. 8342/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del D.D.G. del Ministero dell'Istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 808 dell'08.04.2025; 2) dell'Avviso dell'U.S.R. Puglia - Direzione Generale - Ufficio II n. 26719 del 09.04.2025; 3) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 87883 del 10.04.2025; 4) dell'Avviso dell'U.S.R. Puglia - Direzione Generale - Ufficio II n. 27122 dell'11.04.25; 5) del provvedimento di mancato superamento della prova scritta suppletiva del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M 205/2023 - D.D.G. 3059/2024 della classe di concorso A-30 (Musica nella scuola secondaria di I° e II° grado) comunicato attraverso il portale unico del reclutamento dopo la prova stessa del 05.05.2025; 6) dell'Avviso dell'U.S.R. Puglia n. 31042 del 07.05.2025. 7) della graduatoria o elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M 205/2023 - D.D.G. 3059/2024 della classe di concorso AM30 (Musica nella scuola secondaria di I° grado) ad oggi non pubblicata, nella parte in cui non è incluso il ricorrente. 8) dell'Avviso dell'U.S.R. Puglia - Direzione Generale - Ufficio II n. 32010 DEL 14.05.2025. 9) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati in via principale e diretta compresi eventualmente gli atti con cui è stato approvato il calendario delle prove orali (ad oggi non pubblicato) nella parte in cui non è incluso il ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30\7\2025 : 1) del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio II n. 0040647 del 26.06.2025 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso AM30 - MUSICA NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO per la Regione Puglia per n. 11 posti, nella parte in cui non è incluso il ricorrente, compresi la citata graduatoria, allegata al predetto decreto, nella parte in cui non è incluso il ricorrente, nonché l’elenco dei candidati idonei nella misura del 30% dei posti messi a concorso, allegato al predetto decreto, nella parte in cui non è incluso il ricorrente; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati in via principale e diretta.

Giustizia amministrativa202507637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica mediante annullamento di un quesito della prova scritta, esito della prova suppletiva e graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AM30, nella parte in cui il candidato non è stato ammesso alla prova orale e non è stato inserito in graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante al concorso per docente della classe AM30 in Puglia, aveva conseguito 86/100 nella prova scritta. Dopo la prova, l'Amministrazione ha annullato un quesito perché riportava il nominativo errato dell'autore della teoria psicologica, disponendo l'attribuzione di zero punti per qualunque risposta e la convocazione di una prova suppletiva. Il ricorrente, nella prova suppletiva, ha risposto erroneamente, conseguendo 84/100 e non superando la soglia di ammissione alla prova orale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle disposizioni del bando, degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento e violazione della proporzionalità, sostenendo che il quesito fosse solo parzialmente errato e che la propria risposta dovesse essere considerata corretta. Con il secondo motivo ha dedotto che l'annullamento del quesito avrebbe leso il merito e l'imparzialità, favorendo i candidati che avevano risposto in modo errato e penalizzando chi aveva individuato l'opzione ritenuta corretta. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva, deducendone l'illegittimità derivata. In via preliminare, il Collegio ha rilevato anche la possibile tardività del deposito del ricorso, effettuato oltre il termine dimezzato di quindici giorni previsto per il rito accelerato PNRR, ma ha ritenuto di poter prescindere da tale profilo, decidendo la controversia nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha esaminato congiuntamente le censure relative all'annullamento del quesito. Ha distinto l'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990 dalla rettifica di un mero errore materiale: l'annullamento presuppone l'illegittimità originaria del provvedimento, un interesse pubblico concreto e attuale e la ponderazione degli interessi dei destinatari; la rettifica, invece, riguarda la correzione di errori materiali e non è soggetta alla disciplina dell'art. 21-nonies. Il quesito recava un nominativo non corretto, "Milton Erikson" invece di "Erik Erikson", in contrasto con la lex specialis, che richiedeva una sola risposta esatta. La predisposizione e la rettifica dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile solo in presenza di inattendibilità obiettiva, manifesta incongruenza, travisamento o evidente illogicità. L'annullamento del quesito per tutti i candidati del turno, seguito dalla prova suppletiva, è stato ritenuto soluzione idonea a ripristinare la parità di trattamento e a consentire una valutazione effettiva del merito. La risposta apparentemente corretta fornita dal ricorrente non gli attribuiva un diritto alla conservazione del punteggio, poiché il quesito errato non era idoneo a valutare la preparazione né sua né degli altri candidati. La rettifica è stata inoltre adottata poco più di un mese dopo la prova, prima dell'approvazione della graduatoria, entro un termine congruo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 4, DDG n. 3059/2024

    Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta

    La lex specialis impone che il quesito contenga una sola risposta esatta; la presenza di un nominativo errato rende il quesito non conforme e giustifica la sua rettifica.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Disciplina l'annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi e richiede l'illegittimità originaria, un interesse pubblico effettivo e attuale, la ponderazione delle posizioni soggettive coinvolte e l'esercizio entro un termine ragionevole; non si applica alla mera rettifica di un errore materiale.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    È richiamato quale parametro dei vizi di legittimità che consentono l'annullamento d'ufficio; il quesito oggetto di mera rettifica non è qualificato come provvedimento illegittimo ai sensi di tale disposizione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità dell'atto di rettifica e alla motivazione dell'intervento amministrativo.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento, applicati alla procedura concorsuale, impongono una soluzione idonea a garantire la parità di trattamento e la selezione dei candidati sulla base del merito.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022

    Concorre a individuare, insieme all'art. 119, comma 2, c.p.a., il termine dimezzato di quindici giorni per il deposito del ricorso nel rito accelerato PNRR.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali applicabile al rito accelerato richiamato dal Collegio.

Massime di principio

  • La correzione di un mero errore materiale contenuto in un quesito concorsuale costituisce rettifica e non annullamento d'ufficio, sicché non è soggetta ai presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990, ferma la necessità di un esercizio entro un termine congruo.
  • Quando un quesito concorsuale contiene un errore che impedisce di individuare una sola risposta formalmente esatta, l'Amministrazione può annullarlo per tutti i candidati interessati e disporre una prova suppletiva, se ciò è funzionale a garantire la parità di trattamento e una valutazione effettiva del merito.
  • La predisposizione e la rettifica dei quesiti di una prova concorsuale costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di inattendibilità obiettiva, manifesta incongruenza, travisamento dei fatti o evidente illogicità.
  • Il candidato non può pretendere la conservazione del punteggio attribuito in relazione a un quesito oggettivamente errato, anche se ha selezionato l'opzione corrispondente all'intenzione valutativa dell'Amministrazione, perché il quesito inidoneo non consente una comparazione attendibile del merito tra i partecipanti.
  • Nel rito accelerato PNRR, il termine per il deposito del ricorso è dimezzato a quindici giorni secondo il combinato disposto delle norme processuali richiamate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutelaTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezza

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