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Sentenza

Sentenza n. 1107/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni sanitarie agli assistiti del Servizio sanitario regionale per garantire il rispetto dei tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, struttura privata accreditata che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale sulla base di un contratto con l'ATS competente, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare con sei motivi. Ha dedotto, in primo luogo, contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale impedisse la programmazione dell'attività secondo il budget e la continuità del servizio. Ha denunciato, inoltre, la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, poiché il meccanismo avrebbe imposto prestazioni gratuite una volta superata la disponibilità programmata, in contrasto con il limite dei volumi e del tetto di spesa contrattualmente assegnati. La ricorrente ha altresì dedotto la violazione della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU per il carattere sostanzialmente espropriativo dell'imposizione di prestazioni gratuite, la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e l'erroneità dei presupposti, sostenendo che il Piano nazionale di governo delle liste di attesa riguardasse soltanto gli erogatori pubblici. Infine, ha dedotto carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021, richiamato dalla deliberazione, avrebbe esaurito i propri effetti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. In applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente, informata della fissazione della camera di consiglio ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, ha dichiarato espressamente a verbale di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha ritenuto di non poter sostituire la propria valutazione a quella della parte in ordine alla permanenza dell'interesse ad agire. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento complessivo del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione Lombardia.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    "ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"

    Consente la definizione in forma semplificata del giudizio quando, verificata la permanenza dell'interesse, risulti sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Norma invocata dalla ricorrente a sostegno del limite dei volumi e del tetto di spesa contrattualmente assegnati; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009

    Norma regionale invocata dalla ricorrente; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 23 Cost.

    La ricorrente ha dedotto la violazione della riserva di legge per l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    La ricorrente ha dedotto la lesione del diritto patrimoniale derivante dall'imposizione di prestazioni gratuite; la censura non è stata esaminata.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito in l. n. 107/2024

    La normativa sopravvenuta è richiamata nel contesto processuale quale disciplina che prevede la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; ha contribuito alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse riferita al ricorso analogo, senza costituire oggetto di autonoma decisione nel presente giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Quando il giudizio è fissato ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse e la parte ricorrente dichiara in udienza il venir meno di tale interesse, il giudice definisce il processo in rito senza esaminare i motivi di legittimità dedotti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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