Cassazione Civile, Ordinanza n. 04909/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva deciso la controversia con il fallimento della società costruttrice, proponendo due motivi di ricorso. Prima della camera di consiglio, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e agli atti ai sensi dell'art. 390 c.p.c., sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore, con adesione del fallimento controricorrente e richiesta concorde di compensazione integrale delle spese. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, ritenendola idonea a produrre l'estinzione del processo di cassazione anche senza accettazione delle parti intimate, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha escluso ogni statuizione sulle spese, in considerazione dell'adesione del controricorrente e dell'assenza di attività difensiva degli altri intimati. Ha inoltre precisato che non si applica l'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; se ritualmente depositata, produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
La condanna alle spese non è pronunciata quando alla rinuncia abbiano aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati autorizzati con mandato speciale.
art. 370 c.p.c.
La mancata attività difensiva degli altri intimati esclude la necessità di una loro partecipazione difensiva rilevante ai fini della statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma di introduzione della previsione sull'ulteriore contributo unificato, letta in senso strettamente letterale e non estensivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata con atto rituale e sottoscritta nei modi prescritti, determina l'estinzione del giudizio indipendentemente dall'accettazione della controparte.
- La notifica o comunicazione della rinuncia alle altre parti ha la funzione di sollecitarne l'adesione e di evitare la condanna del rinunciante alle spese, non quella di condizionare l'efficacia estintiva dell'atto.
- Se le altre parti aderiscono alla rinuncia, il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione del processo senza statuire sulle spese.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, perché la disciplina è di stretta interpretazione e vale solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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