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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02537/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. In sostanza, contestava la mancata riconduzione della condotta all'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti. La Corte di legittimità ha però rilevato che la decisione di merito aveva valorizzato sia il quantitativo oggetto di transazione, indicato come almeno inizialmente pari a 250/500 grammi, sia l'affermazione dell'imputato di poter fornire al destinatario quanta sostanza questi volesse, desumendone una ampia disponibilità di droga e quindi l'insussistenza dei presupposti per il comma 5.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la lieve entità sulla base di elementi concreti relativi al quantitativo e alle modalità della condotta, in conformità ai principi delle Sezioni Unite che impongono una valutazione complessiva di tutti i parametri normativi e impediscono automatismi astratti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    L'ipotesi lieve è configurabile solo quando la condotta presenti minima offensività, da valutare complessivamente in base al dato qualitativo e quantitativo della sostanza, nonché ai mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la sua applicazione non può essere affermata in astratto né mediante automatismi.

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990

    È la disposizione incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata con riferimento alla possibile qualificazione del fatto nel comma 5.

Massime di principio

  • L'attenuazione prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una verifica concreta e complessiva della minima offensività della condotta, non essendo sufficiente la sola astratta riconducibilità del fatto a una ipotesi di minor disvalore.
  • Ai fini della lieve entità in materia di stupefacenti rilevano congiuntamente il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, oltre a mezzi, modalità e circostanze dell'azione; un quantitativo significativo e la disponibilità ampia di droga possono escludere il comma 5.
  • La qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, non può essere risolta con automatismi, ma implica una valutazione di merito delle concrete circostanze del caso.
  • Quando il motivo di ricorso si risolve in una critica manifestamente infondata alla valutazione di merito sulla lieve entità, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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