Ordinanza n. 56/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento - del silenzio rifiuto formatosi in relazione all’istanza con la quale l’odierno ricorrente, in data 15.10.2019, ha invitato “Il Comune di Palermo e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo in persona dei rispettivi rappresentati legali pro tempore, nell’ambito delle rispettive competenze: A) a predisporre un progetto individuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 l. 328/00 e dell’ articolo 91 della l.r. n.11 del 12 maggio 2010 per il minore, da concordare con la famiglia e con gli operatori coinvolti in interventi già in atto; B) a specificare nel summenzionato progetto individuale tutte le esigenze di vita del minore, con particolare riferimento alle esigenze connesse alla tutela della salute ed all’integrazione sociale e scolastica nonché alle esigenze di cura e riabilitazione; C) ad indicare le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché i servizi alla persona a cui dovrà provvedere il comune in forma diretta o accreditata”. NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del piccolo -OMISSIS- al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la mancata tempestiva conclusione del procedimento volto all’adozione del summenzionato progetto (o piano) individuale ex art. 14 l. 328/00; ED ALTRESI’ PER LA CONDANNA del Comune di Palermo e dell’ASP di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal piccolo -OMISSIS- per la mancata tempestiva conclusione del procedimento volto all’adozione del summenzionato progetto (o piano) individuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio rifiuto sull'istanza volta alla predisposizione di un progetto individuale per il minore ai sensi dell'art. 14 l. 328/2000 e della normativa regionale
Esito
La controversia
Il genitore ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza del 15 ottobre 2019, con la quale aveva chiesto al Comune di Palermo e all'ASP di Palermo, nell'ambito delle rispettive competenze, di predisporre un progetto individuale per il minore, concordato con la famiglia e con gli operatori coinvolti; di specificare nel progetto le esigenze di vita del minore, comprese quelle sanitarie, di integrazione sociale e scolastica, di cura e riabilitazione; e di individuare le prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale e i servizi alla persona spettanti al Comune. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente derivato dalla mancata tempestiva conclusione del procedimento. Il TAR aveva già dichiarato, con sentenza non definitiva, cessata la materia del contendere limitatamente all'azione avverso il silenzio, rimettendo sul ruolo la domanda risarcitoria. Successivamente è emerso che l'unica difensora del Comune costituito in giudizio era cessata dal servizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato interrotto il giudizio, richiamando gli articoli 79 e 80 c.p.a., in ragione della cessazione dal servizio dell'unica difensora del Comune di Palermo costituita in giudizio. Non è stata assunta alcuna decisione sulla domanda risarcitoria residua né sono stati ulteriormente esaminati i presupposti della responsabilità delle amministrazioni. È stata disposta la comunicazione dell'ordinanza alle parti interessate, alle quali incombe l'onere di riassumere il giudizio nei termini e con le modalità previste dalla legge. È stato inoltre ordinato l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
La norma è richiamata quale base della richiesta di predisposizione di un progetto individuale per il minore, comprensivo delle esigenze di vita, cura, riabilitazione, integrazione sociale e scolastica e della ripartizione degli interventi tra servizio sanitario e Comune.
art. 91 l.r. Sicilia n. 11/2010
La norma regionale è richiamata quale ulteriore fondamento della richiesta di elaborazione del progetto individuale.
art. 117 c.p.a.
domanda, ex art. 117 c.p.a., di annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione
La precedente sentenza non definitiva aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda avverso il silenzio.
art. 79 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di interruzione del giudizio.
art. 80 c.p.a.
Richiamato per i tempi e le modalità di riassunzione del giudizio interrotto.
art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato tra i presupposti per l'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, parr. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La cessazione dal servizio dell'unico difensore costituito per una parte determina l'interruzione del giudizio, con applicazione delle regole del processo amministrativo e conseguente onere di riassunzione nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.
- Quando una domanda avverso il silenzio sia già stata definita con sentenza non definitiva per cessazione della materia del contendere, la successiva trattazione può riguardare esclusivamente la domanda risarcitoria residua, senza riaprire la questione relativa al silenzio.
- In caso di diffusione di un provvedimento contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati sanitari delle parti o di persone citate, in applicazione della disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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