Cassazione Penale, Sentenza n. 29081/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma di €157.140,00 disposta a carico di Azzarà e della Scirocco Sailing s.r.l.s.: il ricorrente deduceva nullità per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza degli elementi del reato ex art. 316-bis c.p. (malversazione/distrazione di beni finanziati) e relativi profili processuali, sostenendo che la Corte di cassazione, nel precedente annullamento, aveva tracciato direttive non rispettate dal giudice di rinvio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza impugnata: il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ha correttamente interpretato gli artt. 13 e 20 dell'Avviso Pubblico come fonte di vincoli immediati di destinazione e di obbligo di avvio dell'attività, considerando rilevante la distrazione temporanea e ripetuta dell'imbarcazione oggetto del finanziamento (utilizzo prevalente in porti siciliani e assenza di ormeggi a Reggio Calabria) quale elemento idoneo a configurare il fumus commissi delicti ex art. 316-bis. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le censure relative alla motivazione quando, dopo il riesame, sono ammesse impugnazioni solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 316-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la distrazione temporanea, reiterata e protratta dei beni finanziati possa integrare il fumus del reato se il vincolo di destinazione previsto dall'atto di concessione opera immediatamente e la violazione compromette apprezzabilmente la realizzazione del progetto.
art. 24, commi 1 e 3, d.lgs. n. 231/2001
Contestata la responsabilità amministrativa dell'ente (Scirocco Sailing) per gli illeciti commessi dall'organo apicale che hanno determinato la distrazione del bene finanziato.
artt. 13 e 20 Avviso Pubblico
Interpretati come prevedenti vincoli negoziali immediati sul beneficiario: obbligo di destinare i beni all'attività finanziata e di avviare tempestivamente l'attività, con sanzioni (anche revoca) per inosservanza; la loro violazione può rendere anticipatamente consumabile il reato.
art. 273 c.p.p.
Richiamato nelle censure difensive in ordine alla determinazione del momento consumativo del reato; la Corte ha però precisato che, a seconda delle condizioni contrattuali e della tipologia del finanziamento, il momento consumativo può collocarsi anteriormente alla scadenza formale del termine previsto per il completamento del progetto.
art. 325 cod. proc. pen.
Limita l'ambito di impugnazione delle ordinanze emesse a seguito di riesame del provvedimento che ha disposto il sequestro: sono consentite impugnazioni solo per violazione di legge, con conseguente inammissibilità delle censure meramente motivazionali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per irrogare al ricorrente la condanna al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione.
Massime di principio
- Quando l'atto di concessione del finanziamento o l'Avviso Pubblico prevedono obblighi immediati di destinazione e avvio dell'attività, anche una 'distrazione' temporanea e ripetuta dei beni acquisiti con il finanziamento può integrare il fumus del reato di malversazione/distrazione prima della scadenza formale del termine di realizzazione.
- La valutazione del momento consumativo del reato dipende dalle specifiche condizioni contrattuali e dalla tipologia del finanziamento: non è sempre vincolante la scadenza indicata nell'atto di concessione se le condizioni sono violate in modo tale da compromettere l'esecuzione del progetto.
- In sede di riesame e rinvio le impugnazioni sono ammesse in Cassazione limitatamente ai profili di violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; le censure di merito o di motivazione possono risultare inammissibili.
- La responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 può essere contestata quando la condotta dell'organo apicale abbia direttamente determinato la distrazione o l'inosservanza dei vincoli di destinazione del finanziamento.
- Per difendersi efficacemente in casi simili, è cruciale provare l'assenza di vincoli immediati o dimostrare che l'uso diverso dei beni sia stato autorizzato o temporaneo e non idoneo a compromettere l'obiettivo pubblico del finanziamento.
- La documentazione contrattuale, notifiche formali dell'atto di concessione e la prova di adempimenti (es. contratti di ormeggio, attività svolta nel territorio previsto) sono elementi chiave per dimostrare la conformità all'obbligo di destinazione.
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