Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29081/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma di €157.140,00 disposta a carico di Azzarà e della Scirocco Sailing s.r.l.s.: il ricorrente deduceva nullità per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza degli elementi del reato ex art. 316-bis c.p. (malversazione/distrazione di beni finanziati) e relativi profili processuali, sostenendo che la Corte di cassazione, nel precedente annullamento, aveva tracciato direttive non rispettate dal giudice di rinvio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza impugnata: il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ha correttamente interpretato gli artt. 13 e 20 dell'Avviso Pubblico come fonte di vincoli immediati di destinazione e di obbligo di avvio dell'attività, considerando rilevante la distrazione temporanea e ripetuta dell'imbarcazione oggetto del finanziamento (utilizzo prevalente in porti siciliani e assenza di ormeggi a Reggio Calabria) quale elemento idoneo a configurare il fumus commissi delicti ex art. 316-bis. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le censure relative alla motivazione quando, dopo il riesame, sono ammesse impugnazioni solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 316-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la distrazione temporanea, reiterata e protratta dei beni finanziati possa integrare il fumus del reato se il vincolo di destinazione previsto dall'atto di concessione opera immediatamente e la violazione compromette apprezzabilmente la realizzazione del progetto.

  • art. 24, commi 1 e 3, d.lgs. n. 231/2001

    Contestata la responsabilità amministrativa dell'ente (Scirocco Sailing) per gli illeciti commessi dall'organo apicale che hanno determinato la distrazione del bene finanziato.

  • artt. 13 e 20 Avviso Pubblico

    Interpretati come prevedenti vincoli negoziali immediati sul beneficiario: obbligo di destinare i beni all'attività finanziata e di avviare tempestivamente l'attività, con sanzioni (anche revoca) per inosservanza; la loro violazione può rendere anticipatamente consumabile il reato.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato nelle censure difensive in ordine alla determinazione del momento consumativo del reato; la Corte ha però precisato che, a seconda delle condizioni contrattuali e della tipologia del finanziamento, il momento consumativo può collocarsi anteriormente alla scadenza formale del termine previsto per il completamento del progetto.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita l'ambito di impugnazione delle ordinanze emesse a seguito di riesame del provvedimento che ha disposto il sequestro: sono consentite impugnazioni solo per violazione di legge, con conseguente inammissibilità delle censure meramente motivazionali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per irrogare al ricorrente la condanna al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione.

Massime di principio

  • Quando l'atto di concessione del finanziamento o l'Avviso Pubblico prevedono obblighi immediati di destinazione e avvio dell'attività, anche una 'distrazione' temporanea e ripetuta dei beni acquisiti con il finanziamento può integrare il fumus del reato di malversazione/distrazione prima della scadenza formale del termine di realizzazione.
  • La valutazione del momento consumativo del reato dipende dalle specifiche condizioni contrattuali e dalla tipologia del finanziamento: non è sempre vincolante la scadenza indicata nell'atto di concessione se le condizioni sono violate in modo tale da compromettere l'esecuzione del progetto.
  • In sede di riesame e rinvio le impugnazioni sono ammesse in Cassazione limitatamente ai profili di violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; le censure di merito o di motivazione possono risultare inammissibili.
  • La responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 può essere contestata quando la condotta dell'organo apicale abbia direttamente determinato la distrazione o l'inosservanza dei vincoli di destinazione del finanziamento.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili, è cruciale provare l'assenza di vincoli immediati o dimostrare che l'uso diverso dei beni sia stato autorizzato o temporaneo e non idoneo a compromettere l'obiettivo pubblico del finanziamento.
  • La documentazione contrattuale, notifiche formali dell'atto di concessione e la prova di adempimenti (es. contratti di ormeggio, attività svolta nel territorio previsto) sono elementi chiave per dimostrare la conformità all'obbligo di destinazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.