Ordinanza n. 957/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione - dell’avviso del 12.11.2025 pubblicato dal Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento con cui sono state rese note le graduatorie finali di merito del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024”, approvate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 321715 datata 22.10.2025; - della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 321715 datata 22.10.2025 e pubblicata in data 12.11.2025 sul portale concorsi della Guardia di Finanza, con la quale sono state approvate le graduatorie finali di merito relative al “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024” e sono stati dichiarati vincitori per “contingente ordinario cittadini italiani non specializzati” (art. 1, comma 1, lettera a), punto (2) sub. (b) del bando di concorso)” i candidati collocatisi nelle posizioni dalla n. 1 alla n. 360 inclusa; - della graduatoria finale di merito del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024”, per la categoria “contingente ordinario cittadini italiani non specializzati” approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 321715 datata 22.10.2025 e pubblicata in data 12.11.2025 sul portale concorsi della Guardia di Finanza; - della comunicazione di non idoneità alla visita medica di incorporamento, datata 25.09.2025 e rilasciata per ricevuta in pari data, dall’Ufficio Sanitario della Guardia di Finanza Legione Allievi di Bari, con la quale la ricorrente è stata giudicata “Non idonea” alla visita medica di incorporamento del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024” con la seguente motivazione «“allergie alimentari” così come previsto dal titolo V lettera b) del decreto nr. 61772 del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza»; - della scheda di incorporamento datata 25.09.2025 redatta dall’Ufficio Sanitario della Guardia di Finanza Legione Allievi di Bari, recante esito “non idoneo” della ricorrente all’incorporamento; - del referto di visita specialistica e prick test redatto dall’Ufficio Sanitario del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, datato 24.09.2025; - degli ulteriori atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l’eventuale certificato di visita medica propedeutico e l’allegata cartella sanitaria; - del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale la ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione della medesima dal concorso de quo; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 14, comma 2, lettera b) del bando di concorso nella parte in cui dispone che “Sono causa di esclusione dal concorso (…) b) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 13, comma 2, del bando di concorso nella parte in cui dispone che “Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it.”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del punto 5, lettera b), dell’allegato 1 al Decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, del Ministero delle Finanze, contenente il “Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”, nella parte in cui prevede che siano causa di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza, relativamente alla “immuno allergologia” b) Le intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti anche in fase asintomatica”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del Titolo V lettera b) dell’allegato 1 al decreto n. 611772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, recante le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermità di cui all’articolo 2, comma 3, del citato regolamento, nonché i criteri per determinare il profilo sanitario, nella parte in cui prevede che sia causa di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza, relativamente alla “immuno-allergologia” alla lettera b) “ Le intolleranze ed idiosincrasie a farmaci, alimenti o veleno di imenotteri anche in fase asintomatica. Sulla base della certificazione del medico curante, della dichiarazione anamnestica e della documentazione clinica”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata vincitrice ai fini del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024”, per il contingente ordinario cittadini italiani non specializzati, con ogni statuizione consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica alla visita medica di incorporamento e atti conseguenti di approvazione della graduatoria e di esclusione dal concorso
Esito
La controversia
La ricorrente, collocata nella procedura concorsuale per il reclutamento di allievi finanzieri, è stata giudicata non idonea alla visita medica di incorporamento per la riscontrata presenza di allergie alimentari, sulla base delle disposizioni del bando, del decreto ministeriale n. 155/2000 e delle direttive tecniche della Guardia di Finanza. Ha impugnato il giudizio sanitario, la graduatoria finale, l’atto di approvazione delle graduatorie, l’avviso di pubblicazione e gli eventuali atti di esclusione, chiedendone l’annullamento previa sospensione e l’accertamento del diritto a essere dichiarata vincitrice. La ricorrente ha contestato la correttezza della valutazione medica, producendo documentazione sanitaria di parte asseritamente comprovante l’assenza della condizione invalidante. Sono stati inoltre contestati, ove interpretati in senso sfavorevole, il bando e le disposizioni regolamentari e tecniche che considerano causa di non idoneità le intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti, anche in fase asintomatica.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito, ma ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare, con metodo standardizzato e in contraddittorio, se sussista effettivamente la condizione sanitaria posta a fondamento del giudizio di non idoneità e, in particolare, se la candidata sia affetta da allergia o da mera sensibilizzazione. La verificazione sarà svolta da una commissione di tre ufficiali medici presso il Collegio Medico Legale della Difesa, comprendente uno specialista allergologo. Sono stati disciplinati gli adempimenti documentali, la nomina della commissione, i termini per lo svolgimento delle operazioni, l’avviso alle parti e il deposito della relazione. È stata riconosciuta alle parti la facoltà di assistere alle eventuali nuove operazioni sanitarie mediante propri sanitari. Le spese iniziali della verificazione sono poste a carico della ricorrente, mentre la liquidazione definitiva dei compensi è riservata alla decisione finale. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della verificazione disposta dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della verificazione, da svolgersi mediante un organismo tecnico individuato dal giudice e in contraddittorio tra le parti.
art. 14, comma 2, lettera b), del bando di concorso
Sono causa di esclusione dal concorso (…) b) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti
Disposizione indicata quale base del giudizio di non idoneità, la cui interpretazione sfavorevole è contestata dalla ricorrente.
art. 13, comma 2, del bando di concorso
Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
Individua il rinvio del bando alla disciplina regolamentare e alle direttive tecniche in materia di idoneità psico-fisica.
d.m. 17 maggio 2000, n. 155, allegato 1, punto 5, lettera b)
Le intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti anche in fase asintomatica
Prevede, secondo quanto riportato nell’ordinanza, una causa di non idoneità relativa all’immuno-allergologia.
decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 611772 del 25 febbraio 2016, allegato 1, titolo V, lettera b)
Le intolleranze ed idiosincrasie a farmaci, alimenti o veleno di imenotteri anche in fase asintomatica. Sulla base della certificazione del medico curante, della dichiarazione anamnestica e della documentazione clinica
Disposizione tecnica richiamata nel giudizio sanitario impugnato e oggetto di contestazione nella parte in cui può essere interpretata come automaticamente ostativa all’idoneità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione e dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando il giudizio di non idoneità psico-fisica espresso in una procedura concorsuale è contestato mediante documentazione sanitaria di parte idonea a porre in dubbio l’accertamento amministrativo, il giudice può disporre una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., senza definire anticipatamente la controversia cautelare o di merito.
- La verificazione su un requisito sanitario deve essere svolta con metodo standardizzato, in contraddittorio tra le parti e da un organismo dotato di specifica competenza tecnica, potendo il giudice disporre la costituzione di una commissione medica comprendente uno specialista della patologia rilevante.
- Quando la causa di esclusione concorsuale dipende dalla distinzione clinica tra una patologia effettiva e una mera sensibilizzazione, l’accertamento tecnico deve verificare specificamente tale distinzione, anziché limitarsi a recepire automaticamente la precedente valutazione della commissione amministrativa.
- Nell’espletamento della verificazione, le parti devono essere previamente avvisate delle operazioni e possono assistervi mediante propri sanitari, secondo modalità idonee a garantire il contraddittorio tecnico.
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