Sentenza n. 3741/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei benefici economici ex art.6 bis d.l. n.387/1987 e per la condanna al relativo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini della rideterminazione del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri e collocati a riposo a domanda rispettivamente nel 2020, 2021 e 2022, hanno chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, pari ciascuno al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio. Hanno dedotto di avere tutti compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. L'INPS ha contestato la spettanza del beneficio, eccependo altresì la decadenza derivante dalla mancata presentazione della domanda di pensionamento entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti, la prescrizione del diritto e l'illegittimità costituzionale della disciplina applicata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l'orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, collocato a riposo a domanda, quando siano raggiunti entrambi i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Ha escluso che la mancata presentazione della domanda entro sessanta giorni determini la decadenza dal beneficio, poiché il termine rileva soltanto ai fini della decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. Ha inoltre ritenuto che la prescrizione decorra dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell'effetto interruttivo riconducibile al pagamento rateale; in ogni caso, nemmeno applicando il diverso dies a quo sostenuto dall'INPS il termine quinquennale risultava maturato. Ha respinto l'eccezione di incostituzionalità, ritenuta manifestamente infondata, poiché il beneficio trova fondamento in specifiche disposizioni legislative e la sua estensione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza irragionevoli disparità di trattamento. Ha quindi accertato l'obbligo dell'INPS di rideterminare il TFS includendo i sei scatti stipendiali e di corrispondere le somme dovute con interessi legali. Ha escluso la rivalutazione monetaria, in quanto il cumulo con gli interessi è vietato dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
attribuzione "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita" di "sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio"
Il beneficio dei sei scatti spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine di sessanta giorni previsto dal comma 3 non comporta decadenza dal beneficio, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sul credito riconosciuto, sicché sono dovuti gli interessi legali ma non la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di pensionamento previsto dall'art. 6-bis, comma 3, d.l. n. 387/1987 è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo e la sua inosservanza non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti.
- Il termine di prescrizione del credito relativo alla rideterminazione del trattamento di fine servizio decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale del dovuto può assumere efficacia interruttiva della prescrizione.
- L'estensione legislativa dei sei scatti a determinate categorie del comparto sicurezza non viola i principi costituzionali di ragionevolezza e uguaglianza quando trova fondamento in specifiche disposizioni legislative e rientra nella discrezionalità del legislatore.
- In materia di trattamento di fine servizio, agli interessi legali non può essere cumulata la rivalutazione monetaria quando tale cumulo sia escluso dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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