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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10857/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice per il pagamento di fatture relative a forniture nei confronti di una società poi sottoposta a sequestro preventivo/misura di prevenzione antimafia. L’opponente sosteneva, in sostanza, che la sottoposizione dell’azienda debitrice alla misura antimafia escludesse tutela per i creditori chirografari; in subordine contestava la competenza del giudice che aveva adottato la misura. Dopo il rigetto dell’opposizione, in appello l’amministratore giudiziario della società debitrice deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 194 e seguenti, L. n. 228/2012, assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente negato l’applicabilità della disciplina introdotta dal cosiddetto Codice antimafia, nonostante essa avrebbe disciplinato anche il caso in esame e riconosciuto tutela solo ai creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione prima della trascrizione del sequestro. Il ricorrente richiamava anche Corte cost. n. 94/2015 per sostenere che i creditori diversi da quelli indicati non avrebbero potuto essere soddisfatti durante la pendenza della misura di prevenzione e che, quindi, i creditori chirografari sarebbero privi di tutela.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che la disciplina di cui all’art. 1, commi 194 e ss., L. n. 228/2012 preclude soltanto le azioni esecutive sui beni confiscati, non anche le azioni di accertamento del credito. Ha inoltre precisato che la limitazione della procedura speciale di verifica dei crediti ai soli creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione, per i procedimenti pendenti, non impedisce ai creditori esclusi di agire in via ordinaria per l’accertamento del proprio credito, fermo restando che la successiva esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle norme speciali in materia antimafia. È stato quindi rigettato il ricorso; nulla è stato disposto per le spese per mancata difesa dell’intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 194 e seguenti, L. n. 228/2012

    "A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati ... non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive"

    La preclusione riguarda le sole azioni esecutive e non si estende alle azioni di mero accertamento del credito; la disciplina speciale non impedisce ai creditori esclusi dalla procedura di verifica di ottenere un titolo giudiziale ordinario, restando poi limitata l’eseguibilità secondo le regole antimafia.

  • D.Lgs. n. 159/2011

    La normativa antimafia speciale non era applicabile retroattivamente alla fattispecie secondo la Corte di merito, ma il giudice civile conserva il potere di accertare definitivamente il credito quando la misura sia stata adottata prima della sua entrata in vigore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata a fondamento del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • Corte cost. n. 94/2015

    La pronuncia è richiamata per chiarire che la procedura speciale di verifica dei crediti si applica ai procedimenti nuovi e, per quelli pendenti, ai soli creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti; ciò non esclude però le ordinarie azioni di accertamento per gli altri creditori.

  • Cass. Sez. 3, n. 5790/2017

    Conferma che spetta al giudice civile accertare in via definitiva sussistenza e ammontare del credito nei confronti di una società colpita da misure di prevenzione antimafia anteriori al D.Lgs. n. 159/2011.

  • Cass. Sez. 3, n. 18909/2013

    Richiamata come precedente conforme sul riparto di competenza tra giudice civile e autorità della prevenzione antimafia in tema di accertamento del credito.

Massime di principio

  • La disciplina antimafia speciale che vieta l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive sui beni confiscati non impedisce, di regola, l’esercizio dell’azione di cognizione per l’accertamento del credito.
  • La limitazione della procedura speciale di verifica dei crediti a determinate categorie di creditori nei procedimenti pendenti non comporta l’estinzione o l’inammissibilità delle ordinarie azioni di accertamento promosse dagli altri creditori.
  • Quando la misura di prevenzione antimafia sia stata adottata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2011, il giudice civile conserva il potere di accertare definitivamente esistenza e ammontare del credito; la fase esecutiva resta poi soggetta alle regole speciali applicabili.
  • Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale e antimafia deve essere letto in modo sistematico: la tutela speciale selettiva di alcuni creditori per la verifica in sede di procedura non elimina il diritto degli altri creditori ad ottenere un titolo giudiziale ordinario, ma ne condiziona la successiva realizzazione coattiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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