Sentenza n. 2607/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Interno del-OMISSIS- notificato il -OMISSIS-, mediante il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana n. -OMISSIS- presentata in data -OMISSIS- dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza del requisito reddituale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, da un lato, la tardività del provvedimento, adottato oltre il termine massimo di conclusione del procedimento, protrattosi per oltre quattro anni e quattro mesi; dall'altro, l'erroneità del presupposto reddituale, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe considerato i redditi della moglie convivente né la situazione economica più recente, caratterizzata anche dall'esercizio di un'impresa e dall'acquisto di un immobile. Il Ministero ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, evidenziando che i redditi del ricorrente e, cumulativamente, quelli della moglie non raggiungevano le soglie richieste per le annualità rilevanti. Dalla documentazione acquisita tramite il sistema Punto Fisco è risultato che il ricorrente aveva percepito euro 3.755 nel 2017 ed euro 0 nel 2018, mentre la moglie aveva percepito euro 5.844,76 nel 2017 ed euro 7.870,31 nel 2018. Tali importi, anche cumulati, non superavano le soglie di euro 11.878,05 per il 2017 e di euro 11.362,05 dal 2018. Il ricorrente non aveva inoltre presentato osservazioni al preavviso di rigetto e aveva riconosciuto che il requisito sarebbe stato raggiunto soltanto negli anni successivi alla domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al requisito reddituale, ha ritenuto legittima la valutazione ministeriale secondo cui la capacità reddituale costituisce elemento necessario nel procedimento di concessione della cittadinanza, sia per esigenze di sicurezza pubblica sia per verificare l'effettivo inserimento dello straniero nella collettività nazionale e la capacità di concorrere al finanziamento della spesa pubblica. La verifica deve riguardare il reddito maturato al momento della domanda, il triennio precedente e la situazione successiva fino al giuramento, in quanto il requisito deve essere stabile e continuativo. La carenza reddituale riferita agli anni precedenti la domanda non può essere compensata dal miglioramento economico intervenuto successivamente. Il Collegio ha inoltre considerato che, anche includendo i redditi della moglie convivente, le soglie non risultavano raggiunte e che tale circostanza non era stata specificamente contestata. Ha respinto anche la censura relativa alla durata del procedimento, affermando che, per le domande di cittadinanza riconducibili all'art. 9 della legge n. 91/1992, il termine di conclusione è ordinatorio: il suo superamento non determina l'invalidità del diniego né consuma il potere amministrativo. Ha infine osservato che l'interessato può presentare una nuova domanda, affinché l'Amministrazione rivaluti la situazione alla luce del successivo miglioramento dei redditi. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza comporta una valutazione amministrativa nella quale rientra anche la verifica dell'adeguata capacità reddituale del richiedente.
art. 8, comma 2, l. 91/1992
Il termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza è ordinatorio; la sua violazione non determina l'illegittimità del provvedimento tardivo né la consumazione del potere amministrativo.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente al richiedente di rappresentare elementi idonei a superare i motivi ostativi; nel caso esaminato non sono state presentate osservazioni utili.
DM 22 novembre 1994
Richiede che la domanda di cittadinanza sia corredata dalla dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio, rilevante per la verifica della capacità reddituale.
art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Costituisce la base normativa del decreto ministeriale concernente la documentazione reddituale da produrre nella domanda di cittadinanza.
art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
Impone il mantenimento del requisito reddituale fino al momento del giuramento, confermando la necessità di una capacità economica stabile e continuativa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'adeguata capacità reddituale del richiedente costituisce un elemento rilevante della valutazione amministrativa, in quanto funzionale sia alla sicurezza pubblica sia alla verifica dell'inserimento nella collettività nazionale e dell'assolvimento dei doveri di solidarietà sociale.
- La verifica del requisito reddituale deve considerare il reddito maturato nel triennio precedente la domanda, quello posseduto al momento della valutazione e la sua successiva permanenza fino al giuramento; il requisito deve quindi presentare carattere di stabilità e continuità.
- Il miglioramento della situazione economica intervenuto dopo la presentazione della domanda non sana la carenza del requisito reddituale esistente negli anni rilevanti anteriori o coevi alla domanda, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza per una nuova valutazione amministrativa.
- Nelle domande di cittadinanza riconducibili all'art. 9 della legge n. 91/1992, il termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria: il suo superamento non invalida il provvedimento tardivo e non determina la consumazione del potere dell'Amministrazione.
- Ai fini della verifica reddituale, possono essere considerati anche i redditi del coniuge convivente quando rilevanti per la composizione del nucleo familiare; tuttavia, il cumulo non è sufficiente se non consente di superare le soglie reddituali applicabili alle annualità esaminate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 378/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 41/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 45/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 47/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 48/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 49/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →