Ordinanza n. 1751/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Trapani con cui è stata disposta la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada. Nel provvedimento in esame il TAR non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro la revoca, poiché l’ordinanza riguarda esclusivamente la verifica dei requisiti per l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e la conseguente liquidazione del compenso al difensore.
La decisione
Il TAR ha rilevato che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone la sussistenza e la permanenza dei requisiti reddituali per tutta la durata del processo, con obbligo dell’interessato di comunicare eventuali variazioni rilevanti. Ha inoltre precisato che le dichiarazioni possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, ferma la responsabilità penale per dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 76 dello stesso decreto. Poiché dagli atti non risultava documentata la permanenza dei requisiti reddituali fino alla data di decisione del ricorso, fissata al 22 dicembre 2025, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio: il ricorrente, anche tramite il difensore, deve depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza un’autodichiarazione aggiornata attestante la permanenza dei requisiti reddituali fino a tale data. Ogni ulteriore statuizione sulla domanda di liquidazione del compenso è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
artt. 79 e 136 d.P.R. n. 115/2002
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone la sussistenza e la permanenza dei requisiti reddituali per tutta la durata del processo, con obbligo per l’interessato di comunicare le eventuali variazioni rilevanti
La verifica dei requisiti reddituali deve riguardare anche la loro permanenza durante l’intero processo e, ai fini dell’ammissione definitiva e della liquidazione del compenso, deve essere adeguatamente documentata.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
le relative dichiarazioni possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà
La permanenza dei requisiti reddituali può essere attestata mediante autodichiarazione sostitutiva.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
responsabilità penale prevista ... in caso di dichiarazioni mendaci
Le dichiarazioni sostitutive sono rese sotto la responsabilità penale prevista per le dichiarazioni non veritiere.
art. 120 Codice della strada
È richiamato quale base normativa del decreto prefettizio di revoca della patente, senza che l’ordinanza ne esamini la legittimità.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, i requisiti reddituali devono sussistere e permanere per tutta la durata del processo, fino alla data di decisione della causa.
- La permanenza dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
- La mancata produzione della documentazione attestante la permanenza dei requisiti reddituali giustifica la disposizione di un incombente istruttorio prima della decisione sulla liquidazione del compenso al difensore.
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