Cassazione Civile, Ordinanza n. 11226/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale proposto da una società debitrice, contro cui una creditrice chirografaria aveva proposto opposizione e poi reclamo. La creditrice contestava, da un lato, la correttezza dell'attestazione e della stima degli immobili della debitrice, sostenendo che il valore di mercato fosse stato arbitrariamente e ingiustificatamente ridotto dall'attestatore, con conseguente inidoneità della relazione a sorreggere il giudizio di miglior soddisfacimento dei creditori richiesto per il concordato in continuità. Dall'altro lato, deduceva che la base informativa del piano fosse inattendibile per gravi omissioni e alterazioni emerse dalle verifiche del commissario, tali da integrare atti in frode ai creditori, illiceità della causa del concordato e necessità di applicazione della disciplina di cui all'art. 173 l. fall. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo ritenendo corretta la valorizzazione degli immobili in funzione della prosecuzione dell'impresa e comunque insussistente l'interesse della reclamante a insistere su una diversa stima; inoltre aveva escluso reticenze rilevanti della proponente e qualificato le contestazioni come mera rilettura di valutazioni prudenziali e opinabili degli organi della procedura. In cassazione la ricorrente ha riproposto i due motivi, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 161, 162, 173, 185, 186-bis l. fall. e agli artt. 1343 e 1418 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la decisione impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi autonoma: la congruità della stima degli immobili e l'assenza di interesse della creditrice a contestarla, essendo quest'ultima ratio rimasta non censurata; ciò rendeva inammissibile la doglianza per difetto di interesse. Ha inoltre osservato che il giudizio sulla congruità della valorizzazione del compendio immobiliare era un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Sul secondo motivo ha ritenuto che la ricorrente non si confrontasse con la motivazione della Corte d'appello e si limitasse a riproporre le stesse contestazioni di merito, senza evidenziare un vero errore di diritto; esclusa la sussistenza di reticenze incidenti sul patrimonio informativo dei creditori, le censure si traducevano in un dissenso non scrutinabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 161 l. fall.
Richiamato insieme alle altre norme sulla procedura di concordato per censurare la base normativa della proposta e dell'attestazione.
art. 162 l. fall.
Invocato dalla ricorrente nel denunciare l'inidoneità dell'attestazione e della proposta concordataria.
art. 173 l. fall.
Richiamato per sostenere che le omissioni e le rettifiche emerse nel corso della procedura integrassero atti in frode ai creditori.
art. 185 l. fall.
Richiamato nel complesso delle norme sulla fase esecutiva del concordato e sul controllo della regolarità della procedura.
art. 186-bis, comma 2, lett. a), l. fall.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre la mancanza dei presupposti informativi e di fattibilità del concordato in continuità.
art. 186-bis, comma 2, lett. b), l. fall.
Norma evocata sul requisito del miglior soddisfacimento dei creditori e sulla necessità di una corretta valorizzazione dei beni non destinati alla liquidazione.
art. 1343 c.c.
Richiamato per sostenere l'illiceità della causa del concordato in presenza di presunte omissioni e alterazioni informative.
art. 1418 c.c.
Richiamato in combinato con l'art. 1343 c.c. per prospettare la nullità/illiceità del piano concordatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Cass. 9752/2017
Richiamata per il principio secondo cui, se una decisione si fonda su una ratio autonoma e non censurata, il motivo che attacca solo l'altra ratio è inammissibile per difetto di interesse.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a sorreggerla, è necessario censurarle tutte: la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile il motivo per difetto di interesse.
- La valutazione sulla congruità economica di una stima o sulla attendibilità di una relazione attestativa, se compiuta dal giudice di merito con argomenti concreti, integra un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legge o di motivazione nei termini oggi consentiti.
- Nel concordato preventivo in continuità, la contestazione del piano non può risolversi in una mera rilettura alternativa delle verifiche compiute dagli organi della procedura: occorre individuare specifiche omissioni o falsità rilevanti, e la doglianza deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito.
- L'assenza di reticenze informativamente significative esclude che le differenze tra stime o le valutazioni prudenziali degli organi della procedura possano, di per sé, integrare atti in frode ai creditori o illiceità della causa del concordato.
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