Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2047 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Dedotta omessa pronuncia relativa a domanda proposta da controparte - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1996. L'Agenzia aveva recuperato a tassazione costi dedotti ritenuti non documentati o non inerenti, ammortamenti di impianti, nonché interessi attivi non dichiarati, contestando anche la fittizietà di alcune operazioni durante il periodo in cui l'azienda era sottoposta a sequestro. I cinque motivi riguardavano: l'asserita genericità dell'appello dell'Agenzia; l'omessa pronuncia della CTR su alcuni motivi di appello; la violazione delle regole sull'onere della prova; l'errata valutazione della deducibilità dei costi; e il mancato riconoscimento del valore probatorio di un documento relativo a un finanziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché nel processo tributario la riproposizione delle ragioni già sostenute può soddisfare l'onere di specificità dell'appello, che ha carattere devolutivo pieno. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: chi denuncia l'omessa pronuncia su una domanda della controparte non subisce, per ciò solo, una soccombenza o un concreto pregiudizio. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché grava sul contribuente provare esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi, mentre l'Amministrazione può contestarne l'attendibilità anche mediante presunzioni. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti e delle prove e non indicava adeguatamente la violazione normativa o il fatto decisivo omesso. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: la scrittura privata prodotta dalla società era stata esaminata dalla CTR, ma considerata priva di adeguato valore probatorio poiché non autenticata, non registrata e priva di data certa. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 6.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Onere di impugnazione specifica dell'appello nel processo tributario.

    L'appello tributario ha carattere devolutivo pieno e l'onere di specificità può essere assolto anche mediante la riproposizione delle argomentazioni già poste a fondamento della domanda respinta, purché siano dirette a ottenere il riesame della decisione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Divieto di omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte.

    La denuncia di omessa pronuncia su una domanda della controparte è inammissibile per difetto di interesse quando il ricorrente non abbia subito una soccombenza né un concreto pregiudizio dalla mancata decisione.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola generale sull'onere della prova.

    In materia di costi deducibili, il contribuente deve provare l'esistenza, l'inerenza e, se contestata, la coerenza economica dei costi. Anche dopo la produzione di fatture o documenti, l'Amministrazione può contestarne l'attendibilità tramite presunzioni.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 75

    Norme richiamate in tema di deducibilità dei costi.

    La deducibilità richiede che i costi siano effettivi, documentati e inerenti all'attività d'impresa; la Corte ha ritenuto che la censura non individuasse una concreta errata interpretazione delle norme, ma contestasse soltanto la ricostruzione fattuale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 75

    Norme richiamate dalla contribuente in relazione alla produzione documentale e alla deducibilità.

    La decisione non ha escluso il documento soltanto perché prodotto in giudizio, ma lo ha ritenuto comunque inidoneo a dimostrare il finanziamento poiché si trattava di una scrittura privata non autenticata, non registrata e priva di data certa.

Massime di principio

  • Non è utile impugnare una sentenza lamentando l'omessa pronuncia su una domanda della controparte se la mancata decisione non ha prodotto una concreta soccombenza o un pregiudizio attuale per chi ricorre.
  • Nel processo tributario l'appello può essere specifico anche quando ripropone le argomentazioni già formulate in precedenza, se manifesta il dissenso dalla decisione e chiede il riesame della controversia.
  • Il contribuente che deduce costi deve dimostrarne effettività, inerenza, documentazione e, quando contestata, coerenza economica; la mera fattura o scrittura privata non impedisce all'Amministrazione di formulare contestazioni presuntive.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove o dei fatti, salvo che siano indicati con precisione una concreta violazione di legge o l'omissione di un fatto decisivo nei limiti consentiti.
  • La produzione tardiva di un documento non comporta necessariamente la sua inutilizzabilità, ma il documento deve comunque possedere adeguata efficacia probatoria; una scrittura privata non autenticata, non registrata e priva di data certa può essere ritenuta insufficiente.
  • La presenza di più elementi presuntivi e diretti a sostegno dell'accertamento impone al contribuente di contestare specificamente la rilevanza di ciascun elemento, non limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.