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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/269

Regolamento delegato (UE) 2026/269 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda le riserve tecniche, le misure di garanzia a lungo termine, i fondi propri, il rischio di capitale proprio, il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione, altri requisiti patrimoniali secondo la formula standard, la segnalazione e l'informativa, la proporzionalità e la solvibilità di gruppo

Normativa europea32026R0269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato 2026/269 aggiorna in modo esteso il regolamento delegato 2015/35 per allinearlo alla riforma Solvibilità II introdotta dalla direttiva (UE) 2025/2. Interviene su riserve tecniche, tasso del costo del capitale, estrapolazione dei tassi privi di rischio, aggiustamento per la volatilità, fondi propri, trattamento di investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, cartolarizzazioni, rischio di controparte, rischio di tasso, catastrofi naturali, proporzionalità e solvibilità di gruppo. Riforma inoltre in profondità il contenuto, la struttura, le lingue e le modalità di pubblicazione e trasmissione della relazione sulla solvibilità e della relazione periodica alle autorità di vigilanza, anche a livello di gruppo.

Modifica il regime di Solvibilità II aggiornando, per imprese e gruppi assicurativi e riassicurativi, le regole tecniche su riserve, fondi propri, requisiti patrimoniali, misure di garanzia a lungo termine, cartolarizzazioni, proporzionalità, vigilanza di gruppo e informativa.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), nonché ai gruppi assicurativi/riassicurativi assoggettati alla vigilanza di gruppo ai sensi della medesima direttiva, con effetti anche sulle società di partecipazione assicurativa e sulle società di partecipazione finanziaria mista quando rilevanti ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo. Le modifiche incidono sia sulla formula standard sia, per i profili espressamente previsti, sui modelli interni, sulla segnalazione prudenziale e sulla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria; sono previste disposizioni specifiche per le imprese piccole e non complesse e per le imprese non classificate come tali che ottengono misure di proporzionalità previa approvazione dell’autorità di vigilanza. Il regolamento è rilevante ai fini SEE, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 30 gennaio 2027; alcune regole transitorie o riferite alla data di applicazione della direttiva (UE) 2025/2 operano dal 29 gennaio 2027 o da altre date specifiche indicate nel testo. Restano ferme le esclusioni e i rinvii espressamente previsti per singole categorie di esposizioni, fondi separati, organismi di investimento collettivo, cartolarizzazioni STS e non STS, controparti centrali qualificate e soggetti/elementi indicati nelle singole disposizioni.

Regolamento delegato (UE) 2026/269: aggiornamento del quadro Solvibilità II

Il regolamento delegato (UE) 2026/269 modifica in modo molto ampio il regolamento delegato (UE) 2015/35 per dare attuazione tecnica alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 in materia di Solvibilità II. L’intervento persegue, secondo i considerando, l’obiettivo di liberare capacità di investimento del settore assicurativo senza indebolire la protezione dei contraenti e la stabilità finanziaria.

Finalità e contesto sistematico

Il testo mira a rendere pienamente operativi i nuovi presidi prudenziali previsti dalla riforma Solvibilità II, intervenendo sui parametri quantitativi che la direttiva ha lasciato agli atti delegati. Il legislatore delegato punta, in particolare, a ridurre elementi di eccessiva prudenza nei calcoli, a rafforzare la proporzionalità, a migliorare l’allineamento con le evoluzioni dei mercati finanziari e ad aggiornare la vigilanza di gruppo e l’informativa al mercato.

Ambito soggettivo e applicativo

Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE e ai relativi gruppi, inclusi i casi in cui intervengano società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista, imprese partecipate di paesi terzi e imprese strumentali. Molte disposizioni sono differenziate per imprese piccole e non complesse, per imprese non classificate tali ma ammesse a misure di proporzionalità e per gruppi non piccoli e non complessi. L’applicazione generale decorre dal 30 gennaio 2027, pur con riferimenti puntuali a date di transizione e alla data di applicazione della direttiva (UE) 2025/2.

Riserve tecniche, margine di rischio e fondi propri

Il regolamento aggiorna numerosi elementi del calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri. Introduce una nuova definizione di utili attesi nelle commissioni future per la gestione e amministrazione di fondi e impone un criterio di competenza per la deduzione dei dividendi e delle distribuzioni prevedibili. Rivede anche il trattamento dei riacquisti di azioni proprie e delle operazioni con effetto economico equivalente a rimborso/riscatto.

Sul margine di rischio, il regolamento recepisce la riduzione del tasso del costo del capitale e introduce un fattore temporale che riconosce la diminuzione naturale di alcuni rischi nel tempo, con una riduzione annua minima del 3,5 % ma con limite al 50 % della quantificazione dei rischi futuri. Inoltre aggiorna l’estrapolazione dei tassi privi di rischio, sia nella determinazione del primo punto di lisciatura sia nella convergenza al tasso a termine finale (UFR), con regole diverse per euro, corona svedese e altre valute.

Aggiustamento per la volatilità e struttura per scadenza

La disciplina dell’aggiustamento per la volatilità viene riscritta in modo sostanziale. Il testo introduce una nuova formula per lo spread sottostante, distinguendo tra titoli di Stato SEE e altre obbligazioni/prestiti/cartolarizzazioni, e definisce una correzione per il rischio che diminuisce con l’aumentare degli spread ma resta ancorata a limiti massimi. Viene inoltre introdotto il rapporto di sensibilità agli spread di credito, utile per il calcolo dell’aggiustamento nozionale e per il trattamento delle valute ancorate all’euro.

Tecniche di attenuazione del rischio

Il regolamento rafforza il principio per cui la riduzione del requisito patrimoniale deve essere commisurata al rischio effettivamente trasferito. Per la formula standard, le imprese devono dimostrare che la tecnica non genera un rischio di base rilevante e che il trasferimento di rischio è effettivo, anche tramite scenari completi e coerenti. Viene introdotto un calcolo semplificato per alcune tecniche di attenuazione del rischio, tra cui derivati, riassicurazione e cartolarizzazioni, e si chiarisce il trattamento di coperture contro eventi sfavorevoli sia nel ramo danni sia nel ramo malattia NSLT.

Sono inoltre esclusi dal novero delle tecniche di attenuazione del rischio, e quindi da qualsiasi riduzione del requisito patrimoniale, gli accordi di capitale contingente e gli strumenti obbligazionari convertibili previsti dall’articolo 212 bis.

Rischio di tasso di interesse, azioni e altri moduli della formula standard

Una parte centrale del regolamento riguarda la ricalibrazione della formula standard per il rischio di tasso di interesse. Viene aumentata la sensibilità ai tassi bassi o negativi, introdotto un livello minimo dipendente dalla scadenza e ridefinita la matrice di correlazione tra rischio di tasso, azioni, immobili, spread, concentrazione e valuta. Per le valute ancorate all’euro è consentito un calcolo congiunto del requisito di rischio di tasso.

Il sottomodulo del rischio azionario viene modificato con il riconoscimento di una riduzione del 22 % per gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, in tutte le categorie contemplate, e con regole specifiche per il trattamento di valori negativi degli investimenti. L’aggiustamento simmetrico è reso più ampio, con limiti compresi tra -13 % e +13 %.

Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale e programmi legislativi

Il regolamento dettaglia in modo molto più articolato il trattamento prudenziale favorevole agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Le imprese devono dimostrare la capacità di evitare vendite forzate scegliendo tra due metodi: criteri basati su passività illiquide di lungo termine oppure una prova di vendita forzata in un orizzonte quinquennale. La disciplina stabilisce le tipologie di attività ammissibili, le esclusioni, i coefficienti di scarto e i limiti quantitativi per attività detenute tramite OICVM o altri veicoli confezionati come fondi.

Per gli organismi di investimento collettivo con profilo di rischio inferiore, il regolamento individua espressamente i fondi europei per l’imprenditoria sociale, i fondi europei di venture capital, i fondi di investimento europei a lungo termine e i fondi di investimento alternativi chiusi non levereggiati. In questi casi, se le condizioni di cui all’articolo 105 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE sono soddisfatte a livello del fondo, il fattore preferenziale del 22 % opera sulle esposizioni in strumenti di capitale detenute nel fondo.

Il regolamento introduce anche un trattamento prudenziale favorevole per gli investimenti effettuati nell’ambito di programmi legislativi che presentino caratteristiche analoghe a quelle già previste nel settore bancario dall’articolo 133, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, previa approvazione dell’autorità di vigilanza.

Cartolarizzazioni e mercati dei capitali

Le cartolarizzazioni sono oggetto di un intervento esteso. Per le cartolarizzazioni diverse dalle STS viene eliminato l’uso di una sola valutazione del merito di credito quando non vi siano due rating disponibili; per le STS senior si allinea il trattamento prudenziale a quello di obbligazioni societarie o garantite comparabili, mentre per le non STS senior vengono introdotti fattori meno penalizzanti rispetto al regime precedente. Il regolamento rafforza così il ruolo delle assicurazioni come investitori istituzionali nel mercato europeo delle cartolarizzazioni.

Rischi di credito, esposizioni verso banche, CCP e prestiti in default

Il testo aggiorna la disciplina del rischio di inadempimento della controparte e del rischio di spread per numerose esposizioni. Sono rivisti i fattori applicabili a prestiti ipotecari, prestiti oggetto di misure di concessione, prestiti in stato di default, depositi bancari, obbligazioni garantite, operazioni di finanziamento tramite titoli e contributi ai fondi di garanzia di CCP qualificate. Il regolamento distingue inoltre tra esposizioni dirette e indirette verso CCP qualificate, riducendo gli oneri prudenziali per incentivare la partecipazione diretta.

Per i prestiti ipotecari viene introdotta una soglia minima di perdita per inadempimento; per i prestiti in default o oggetto di misure di concessione si applica una formula specifica basata su una perdita minima del 36 % del loan. Le operazioni di pronti contro termine, vendite con patto di riacquisto e securities lending sono riclassificate come esposizioni di tipo 1, con un trattamento meno penalizzante rispetto al passato.

Catastrofi naturali e rischio di sottoscrizione

La calibrazione del rischio catastrofale è aggiornata in funzione di nuovi dati e modelli. Il regolamento ridefinisce in modo analitico i pericoli di tempesta, terremoto, alluvione, grandine e cedimento, stabilisce nuovi fattori di rischio regionali e aggiorna i coefficienti di correlazione tra zone. Vengono anche modificate le formule di calcolo per il rischio di terremoto, alluvione, tempesta, grandine e cedimento, con un corredo di allegati interamente rivisti.

Proporzionalità e imprese piccole e non complesse

Una delle innovazioni più rilevanti è il nuovo capo dedicato alle misure di proporzionalità. Per le imprese non classificate come piccole e non complesse, l’autorità di vigilanza può approvare la riduzione della frequenza di segnalazione, del riesame delle politiche scritte, della valutazione interna del rischio e della solvibilità, nonché la combinazione di funzioni fondamentali, se sono rispettate condizioni stringenti sul profilo di rischio, sulla semplicità del modello di business, sul rispetto di soglie quantitative e sulla qualità della governance.

Tra le soglie principali figurano: riserve tecniche vita non superiori a 12 miliardi di EUR, premi lordi annui non vita non superiori a 2 miliardi di EUR, e quota di mercato non superiore al 5 % nel mercato vita o non vita dello Stato membro di origine. Il regolamento prevede inoltre un trattamento proporzionale specifico per il calcolo del requisito patrimoniale sugli investimenti in attività immateriali e per l’uso della valutazione deterministica prudente delle obbligazioni vita con opzioni e garanzie non significative.

Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria

Il regolamento riscrive integralmente la disciplina dell’informativa pubblica Solvency II. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria deve seguire una struttura standardizzata e si divide in due parti: una destinata a contraenti e beneficiari, che deve essere concisa, comprensibile e limitata a cinque pagine, e una destinata ai professionisti del mercato, molto più tecnica. Il regolamento specifica in dettaglio i contenuti richiesti per ciascuna sezione: attività, risultati di sottoscrizione e investimento, governance, valutazione a fini di solvibilità, gestione del capitale, profilo di rischio, informazioni sulla sostenibilità e impatti di eventuali misure transitorie o di aggiustamento.

Sono previste regole sulla lingua: la parte destinata ai contraenti deve essere resa disponibile nella lingua ufficiale dello Stato membro del contraente su richiesta, anche tramite traduzione automatica, e senza obbligo di traduzione certificata. Le imprese possono utilizzare collegamenti Internet ad altre relazioni pubbliche equivalenti, ma devono garantirne la funzionalità per almeno cinque anni.

Relazione periodica alle autorità di vigilanza

Anche la relazione periodica alle autorità di vigilanza viene ridisegnata in profondità. Il testo ne definisce struttura, carattere sostanziale e contenuto, includendo informazioni su attività e risultati, governance, valutazione a fini di solvibilità, gestione del capitale, rischio di liquidità, concentrazioni, esposizioni fuori bilancio, tecniche di attenuazione del rischio, sensibilità al rischio e possibili inosservanze del requisito patrimoniale minimo o di solvibilità.

La relazione deve essere trasmessa in formato elettronico leggibile meccanicamente e, quando l’impresa è esonerata da alcuni obblighi annuali o trimestrali, gli obblighi di segnalazione sono ridotti di conseguenza. Sono previsti inoltre obblighi specifici di informativa sugli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, sull’applicazione delle misure di proporzionalità e sugli elementi dedotti o limitati dei fondi propri.

Vigilanza di gruppo e relazione unica di gruppo

Il regolamento aggiorna in modo coerente anche la disciplina di gruppo. Le imprese partecipanti, le holding assicurative e le holding finanziarie miste devono pubblicare una relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo con contenuti analoghi a quelli delle imprese individuali, integrati da informazioni di gruppo, tra cui le esternalizzazioni infragruppo, la fungibilità e trasferibilità dei fondi propri, le strutture partecipative, le società veicolo e i rischi specifici di gruppo.

È inoltre disciplinata la relazione periodica unica alle autorità di vigilanza, che unifica gli obblighi di gruppo e di impresa figlia. Il regolamento prevede anche nuove informazioni statistiche aggregate che le autorità nazionali devono comunicare, comprese quelle relative alle imprese e ai gruppi ai quali si applicano le nuove misure di proporzionalità o in cui la vigilanza di gruppo sia stata esclusa o limitata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La data generale di applicazione è fissata al 30 gennaio 2027, in coerenza con l’operatività della riforma Solvibilità II introdotta dalla direttiva (UE) 2025/2.

Disposizioni principali

Aggiornamento definizioni e calcoli di base

Inserisce nuove definizioni, tra cui "futura misura di gestione", "utili attesi inclusi nelle commissioni future per la gestione e amministrazione di fondi", "prestito in stato di default", "prestito oggetto di misure di concessione", "distribuzioni" e "oneri prevedibili". Riformula la disciplina dei dividendi/distruzioni prevedibili secondo la contabilità per competenza e chiarisce il trattamento dei riacquisti di azioni proprie come rimborso/riscatto salvo il caso di utilizzo entro un mese per opzioni su azioni.

Tasso del costo del capitale e margine di rischio

Stabilisce che il tasso del costo del capitale di cui all’articolo 77, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE è pari al 4,75 %. Modifica inoltre la logica del margine di rischio introducendo un fattore esponenziale dipendente dal tempo, con riduzione annua dei rischi almeno del 3,5 % e limite massimo di riduzione della quantificazione dei rischi futuri pari al 50 %.

Estrapolazione dei tassi privi di rischio e primo punto di lisciatura

Riforma l’articolazione dell’estrapolazione dei tassi privi di rischio: definisce il primo punto di lisciatura in funzione della valuta, prevede una soglia per l’euro calcolata con un margine di sicurezza dell’1,5 % e introduce l’obbligo di trasparenza sui dati utilizzati dall’EIOPA prima di modificarne la fonte. Per il parametro di convergenza α stabilisce l’11 % per le altre valute e il 40 % per la corona svedese; in regime transitorio (se applicabile il meccanismo di introduzione graduale) α scende progressivamente dal 20 % all’11 % per le valute diverse dalla corona svedese e dal 70 % al 40 % per la corona svedese tra il 1° gennaio 2027 e il 1° gennaio 2032.

Aggiustamento per la volatilità

Rivede la formula del portafoglio di riferimento e dello spread sottostante l’aggiustamento per la volatilità, introducendo una nuova correzione per il rischio calcolata in funzione degli spread medi di mercato e di lungo termine. Fissa soglie di correzione: per i titoli di Stato SEE il livello non può superare il 65 % dello spread medio a lungo termine, mentre per obbligazioni, prestiti e cartolarizzazioni diverse dai titoli di Stato SEE il limite massimo è il 125 %. Introduce inoltre il rapporto di sensibilità agli spread di credito e disciplina specificamente le valute ancorate all’euro.

Fondi propri e dividendi prevedibili

Impone un approccio per competenza per il calcolo dei dividendi e delle distribuzioni prevedibili da dedurre dai fondi propri disponibili. Chiarisce inoltre che alcune operazioni con effetti economici equivalenti a rimborso o riscatto vanno trattate come tali ai fini della classificazione degli strumenti nei fondi propri.

Cartolarizzazioni STS e non STS

Elimina per le cartolarizzazioni diverse dalle STS l’utilizzo della singola valutazione del merito di credito quando manca il doppio rating. Allinea i fattori di rischio delle cartolarizzazioni STS senior a quelli delle obbligazioni societarie/garantite comparabili e introduce fattori più bassi per i segmenti senior delle cartolarizzazioni non STS; distingue inoltre in modo più netto tra segmenti senior e non senior.

Tecniche di attenuazione del rischio e riassicurazione

Rafforza la richiesta che le tecniche di attenuazione del rischio producano un trasferimento effettivo e commisurato del rischio, con prova del rischio di base limitata. Introduce un calcolo semplificato dell’effetto di attenuazione per derivati, riassicurazione e cartolarizzazione e riconosce in modo più puntuale talune forme di riassicurazione non proporzionale (coperture contro eventi sfavorevoli). Esclude in via espressa i meccanismi di capitale contingente e strumenti obbligazionari convertibili dal novero delle tecniche di attenuazione del rischio.

Rischio di tasso di interesse

Ricalibra il rischio di tasso di interesse della formula standard: riduce la correlazione con il rischio di spread nello scenario di ribasso al 25 %, consente per valute ancorate all’euro il calcolo congiunto con l’euro, introduce uno scenario di tassi negativi con soglie minime dipendenti dalla scadenza e aggiorna le matrici di shock per l’incremento e la diminuzione dei tassi per le diverse durate. Il requisito è calcolato distinguendo tra scadenze fino al primo punto di lisciatura e scadenze oltre tale punto, per le quali viene applicata l’estrapolazione in stress.

Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale

Specifica come dimostrare la capacità di evitare vendite forzate e introduce metodi alternativi: criteri basati su passività illiquide di durata lunga o, per il ramo danni, su una riserva di liquidità; disciplina in dettaglio le attività liquide ammissibili e i relativi coefficienti di scarto. Allinea inoltre il fattore di rischio preferenziale del 22 % agli investimenti di lungo termine in strumenti di capitale, anche in organismi di investimento collettivo qualificati, e riconosce come fondi con profilo di rischio inferiore i fondi europei per l’imprenditoria sociale, i fondi europei di venture capital, i fondi di investimento europei a lungo termine e gli AIF chiusi non levereggiati.

Programmi legislativi e investimenti in capitale

Introduce un trattamento prudenziale favorevole per gli investimenti in strumenti di capitale effettuati nell’ambito di programmi legislativi che soddisfano condizioni analoghe a quelle dell’articolo 133, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, previa approvazione dell’autorità di vigilanza. Se la Commissione istituisce un registro pubblico di tali programmi, l’iscrizione nel registro fa presumere l’ammissibilità anche nel quadro assicurativo.

Fondi separati, look-through e gruppi

Modifica la disciplina dei fondi separati chiarendo che si considerano gli elementi dei fondi propri limitati nel fondo separato e il requisito patrimoniale nozionale del fondo, con calcolo autonomo come se il fondo fosse un’impresa separata. Estende l’applicazione del metodo look-through alle imprese partecipate che gestiscono attività per conto di più imprese del gruppo e introduce regole specifiche sulla disponibilità dei fondi propri a livello di gruppo, sul calcolo delle quote di minoranza e sulla classificazione degli strumenti di fondi propri emessi prima dell’ingresso nel gruppo.

Calcolo di gruppo e solvenza di gruppo

Ridefinisce i dati consolidati e il calcolo della solvibilità di gruppo per includere pienamente imprese figlie, società veicolo, partecipazioni rilevanti e investimenti collettivi, nonché per trattare società di partecipazione assicurativa e finanziaria mista come imprese assicurative ai soli fini del calcolo di gruppo. Introduce altresì regole specifiche per l’allocazione a livello di gruppo degli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale e per il trattamento semplificato delle partecipazioni irrilevanti.

Informativa al mercato e alle autorità

Riscrive in modo esteso gli articoli sulla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria e sulla relazione periodica alle autorità di vigilanza. La relazione è suddivisa in due parti: una per contraenti e beneficiari, concisa e non superiore a cinque pagine, e una per i professionisti del mercato, molto più dettagliata; sono previste regole sulle lingue, sui collegamenti Internet a relazioni pubbliche equivalenti, sulla disponibilità per almeno cinque anni e sulla trasmissione elettronica. La parte destinata ai professionisti del mercato include informazioni su attività, risultati, governance, valutazione a fini di solvibilità, gestione del capitale, profilo di rischio e sostenibilità, mentre la relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene informazioni analoghe ma più orientate alla vigilanza e ai modelli quantitativi.

Misure di proporzionalità

Introduce un nuovo capo sulle misure di proporzionalità, sia a livello individuale sia a livello di gruppo. Per le imprese non piccole e non complesse fissa condizioni, soglie e presupposti per ottenere riduzioni della frequenza di segnalazione, del riesame delle politiche scritte, della combinazione di funzioni fondamentali, della valutazione interna del rischio e della solvibilità, nonché per l’uso della valutazione deterministica prudente per talune obbligazioni vita con opzioni e garanzie non significative e per la deroga al piano di gestione del rischio di liquidità. Le soglie chiave includono 12 miliardi di EUR di riserve tecniche vita, 2 miliardi di EUR di premi lordi danni e 5 % di quota di mercato; per gli investimenti in attività immateriali si rinvia all’articolo 203 del regolamento.

Rischio di sottoscrizione non vita e salute NSLT

Modifica i fattori di rischio per tariffazione e riservazione nei segmenti non vita e salute NSLT, tenendo conto della riassicurazione non proporzionale e delle coperture contro eventi sfavorevoli. Per la tariffazione e la riservazione vengono rivisti gli scostamenti standard e i fattori di aggiustamento, con formule dedicate e condizioni specifiche per la riconoscibilità della copertura.

Rischi catastrofali naturali

Aggiorna i parametri geografici e i coefficienti di rischio per tempesta, terremoto, alluvione, grandine e cedimento, con nuove definizioni dei pericoli e nuove matrici/regole regionali e zonali. Vengono modificate anche le soglie di somma assicurata e i fattori per il rischio moto-veicolo, nave, aeromobile e incendio, oltre ai coefficienti di correlazione per varie regioni, compresa l’introduzione di un nuovo allegato sui rischi di cedimento.

Rischio di spread, obbligazioni garantite, prestiti e CCP

Rafforza e aggiorna il rischio di spread per obbligazioni e prestiti, per esposizioni in depositi bancari, prestiti ipotecari e prestiti in stato di default o oggetto di misure di concessione, nonché per operazioni di riporto, pronti contro termine e securities lending, riclassificandole in generale come esposizioni di tipo 1. Rivede il trattamento delle obbligazioni garantite, introduce riconoscimenti più favorevoli per garanzie parziali di prima perdita almeno al 5 %, disciplina le esposizioni verso CCP qualificate e riduce i requisiti per la partecipazione diretta. Stabilisce inoltre una probabilità di inadempimento dello 0,002 % per alcune esposizioni specifiche e ridefinisce le perdite in caso di default per derivati, riacquisti, prestiti ipotecari e contributi ai fondi di garanzia di CCP qualificate.

Gruppi: informativa consolidata, controllo congiunto e lingue

Aggiorna la disciplina delle relazioni di gruppo, comprese la relazione unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria del gruppo e la relazione periodica unica alle autorità di vigilanza, con struttura, contenuto, lingue e modalità di pubblicazione analoghe a quelle previste per le imprese singole. Introduce anche nuove informazioni statistiche aggregate che le autorità nazionali di vigilanza devono trasmettere, inclusi i dati sulle imprese e i gruppi ai quali sono state applicate misure di proporzionalità o esclusioni dalla vigilanza di gruppo.

Come è indicizzato

Materieassicurazioni e riassicurazionisolvibilità e vigilanza prudenzialeinformativa societaria e regolamentaremercati finanziari e investimenticartolarizzazione

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