Ordinanza del 17/10/2019 n. 26290 - Corte di Cassazione
Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) - Ambito di applicazione e presupposti - Occupazione di spazi e aree pubbliche - Presupposti - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rigetta il ricorso di un condominio contro l’avviso COSAP relativo al 2011. Il canone è dovuto per l’uso particolare di beni pubblici anche in assenza di una concessione formale, quando sussista un’occupazione di fatto; il condominio non ha dimostrato che griglie e intercapedini fossero state inglobate nell’edificio privato, perdendo definitivamente la natura di parte del suolo pubblico. Il ricorso è dichiarato inammissibile quanto al giudicato esterno e infondato nel merito; il condominio è condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
COSAP per griglie e intercapedini condominiali situate sul marciapiede pubblico
COSAP per griglie e intercapedini condominiali
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto da un condominio contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva respinto l’opposizione a un avviso di pagamento emesso da Roma Capitale per omesso versamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo all’anno 2011. La decisione chiarisce i presupposti applicativi del COSAP in caso di griglie e intercapedini collocate sul marciapiede di una strada aperta al pubblico.
Vicenda processuale
Il condominio aveva impugnato l’avviso sostenendo che mancasse il presupposto impositivo. A suo avviso, le griglie e le intercapedini erano state realizzate lungo il perimetro dell’edificio su area privata, contestualmente alla costruzione del fabbricato e in conformità alla licenza edilizia, costituendo componenti essenziali dell’immobile.
Il Giudice di pace di Roma aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Roma. Quest’ultimo aveva accolto l’opposizione, mentre la Corte di appello di Roma, su gravame di Roma Capitale, aveva riformato la decisione e respinto l’opposizione del condominio.
Motivi del ricorso per cassazione
Il condominio ha formulato due motivi:
- con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che sulla mancanza del titolo concessorio si fosse formato un giudicato in precedenti controversie relative ad altre annualità del COSAP;
- con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 63 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 446 e dell’art. 1 del regolamento del Comune di Roma, contestando che il COSAP potesse essere richiesto in assenza di una concessione formale e senza la prova di un’effettiva sottrazione dell’area all’uso pubblico.
Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, rilevando, tra l’altro, la violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità, il difetto di autosufficienza dei motivi e l’assenza di adeguata prova del giudicato invocato.
Giudicato esterno: motivo inammissibile
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Nel giudizio di legittimità, chi deduce l’esistenza di un giudicato esterno deve rispettare l’onere di autosufficienza e riprodurre nel ricorso il testo della sentenza che si assume passata in giudicato. Non è sufficiente un riassunto sintetico, il richiamo a stralci della motivazione o una serie di citazioni di precedenti.
Nel caso concreto, il condominio aveva allegato soltanto due sentenze del Tribunale di Roma, nn. 24280/14 e 20335/16, riprodotte anch’esse per stralci. Da tali estratti non risultava con certezza:
- se le pronunce riguardassero proprio il condominio ricorrente;
- quali annualità del COSAP fossero interessate;
- se ricorressero gli elementi necessari per estendere l’autorità del giudicato alla controversia in esame.
La Corte ribadisce inoltre che il giudicato sostanziale opera soltanto entro i limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone l’identità di parti, petitum e causa petendi tra la precedente controversia e quella attuale.
Natura e presupposti del COSAP
Il secondo motivo è ritenuto infondato. La Corte richiama l’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.
Il COSAP è concepito come istituto ontologicamente diverso dal tributo costituito dalla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, disciplinata dal capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dall’art. 5 della L. 16 maggio 1970, n. 281. Il canone può essere applicato in luogo di tale tassa ed è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici.
Il presupposto del canone non consiste necessariamente nella limitazione o sottrazione del bene all’uso normale o collettivo. È sufficiente l’utilizzazione particolare o eccezionale che il singolo trae dal bene pubblico o asservito all’uso pubblico.
Occupazione di fatto e assenza di concessione formale
La mancanza di un atto formale di concessione non esclude l’obbligo di pagamento. Il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall’uso particolare del bene pubblico o gravato da uso pubblico; pertanto, un’occupazione di fatto è sufficiente a giustificare la pretesa dell’ente locale.
Ne consegue che il Comune non deve necessariamente dimostrare l’esistenza di una concessione espressa quando risulti un’utilizzazione particolare del suolo pubblico. La concessione può essere reale oppure presunta, come nel caso di occupazione abusiva o comunque priva di titolo formale.
Applicazione al caso di griglie e intercapedini
Il condominio sosteneva che griglie e intercapedini fossero state realizzate su area privata, in occasione della costruzione dell’edificio e in conformità alla licenza edilizia. Secondo la Corte, tale circostanza non è decisiva, poiché non è stata fornita la prova che lo spazio utilizzato fosse stato inglobato nell’opera edilizia privata in modo tale da perdere irreversibilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico.
Dalla sentenza impugnata risultava, al contrario, che le griglie e le intercapedini insistevano sul marciapiede di una strada aperta al pubblico. Esse avevano quindi conservato la natura di parti integranti del tessuto viario pubblico.
La Corte sottolinea inoltre che il marciapiede costituisce pertinenza della strada pubblica, richiamando:
- Cass. civ., Sez. III, sent. 21 luglio 2006, n. 16770;
- Cass. civ., Sez. III, ord. 31 gennaio 2018, n. 2328.
La particolare utilizzazione del marciapiede mediante griglie e intercapedini integra pertanto il presupposto del COSAP, anche se le opere siano state realizzate in concomitanza con la costruzione dell’edificio e sulla base di un titolo edilizio.
Esito della controversia
La Corte rigetta integralmente il ricorso del condominio:
- il primo motivo è dichiarato inammissibile per mancata dimostrazione, secondo il principio di autosufficienza, del giudicato esterno invocato;
- il secondo motivo è dichiarato infondato, poiché l’occupazione particolare del marciapiede pubblico giustifica il COSAP anche senza concessione formale;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Il condominio è condannato a rifondere a Roma Capitale le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte accerta inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Decisione
La decisione è stata assunta dalla Terza Sezione Civile della Corte di cassazione il 22 marzo 2019 e depositata in cancelleria il 17 ottobre 2019.
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