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Ordinanza

Ordinanza del 22/10/2019 n. 26987 - Corte di Cassazione

Accertamento delle imposte - Accertamento induttivo -Accertamento d'ufficio con metodo induttivo su dati e notizie raccolti dall'ufficio nei modi di legge (nella specie, tramite pvc della gdf) - Presunzioni supersemplici - Ammissibilità - Effetti - Inversione dell'onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che, in caso di omessa dichiarazione fiscale, l’Amministrazione finanziaria può determinare induttivamente il reddito anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, fondate su dati raccolti legalmente, inclusi quelli risultanti da un PVC della Guardia di finanza. Tali presunzioni spostano sul contribuente l’onere di dimostrare l’inesistenza o il minor ammontare dei ricavi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio, mentre è stato rigettato il motivo relativo alla motivazione apparente.

Accertamento induttivo fondato su dati e presunzioni supersemplici relativi a vendite online

Accertamento induttivo su vendite effettuate tramite eBay

La pronuncia riguarda un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2006, emesso nei confronti di un contribuente che aveva effettuato transazioni tramite il canale online eBay. L’accertamento era stato elaborato dall’Ufficio sulla base delle informazioni acquisite dalla Guardia di finanza presso EBAY EUROPE SARL, relative alle aste online cui il contribuente aveva partecipato e alle vendite concluse negli anni dal 2004 al 2009.

La Corte di cassazione ha esaminato due motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR del Lazio, che aveva accolto l’appello del contribuente e annullato la decisione sfavorevole della CTP di Roma.

Motivo relativo alla motivazione della sentenza

L’Agenzia delle Entrate aveva denunciato la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata a trascrivere le argomentazioni del contribuente senza illustrare adeguatamente le ragioni della decisione. Il motivo è stato ritenuto infondato.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile in cassazione il semplice difetto di sufficienza o adeguatezza della motivazione. Resta tuttavia necessario che la decisione giudiziaria sia motivata, in applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

La nullità processuale è configurabile soltanto quando la motivazione sia totalmente mancante oppure assolutamente inidonea a esplicitare le ragioni della decisione. Nel caso concreto, la CTR aveva indicato una ragione, ritenendo non provato che tutte le transazioni effettuate tramite eBay fossero andate a buon fine e avessero prodotto redditi imponibili. Pertanto, la motivazione non poteva considerarsi inesistente o meramente apparente.

Fondamento dell’accertamento e presunzioni supersemplici

Il secondo motivo è stato invece accolto. La controversia concerneva un accertamento induttivo fondato sulle comunicazioni di EBAY EUROPE SARL relative alla chiusura delle aste online e alle vendite effettuate dal contribuente tra il 2004 e il 2009.

La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, tra cui Cass. n. 6086 del 2009, Cass. n. 9203 del 2008, Cass. n. 18787 del 2016 e Cass. n. 14930 del 2017, secondo cui, in caso di omessa dichiarazione fiscale, l’Ufficio può procedere alla determinazione induttiva del reddito imponibile anche utilizzando presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Si tratta delle cosiddette presunzioni “supersemplici”, ammesse nell’ambito dell’accertamento d’ufficio previsto dall’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973. In tale contesto, l’Amministrazione può determinare il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti nei modi di legge, anche ricorrendo a elementi presuntivi non dotati dei requisiti ordinariamente richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.

Dati acquisiti tramite il PVC della Guardia di finanza

La Corte ha ritenuto legittimo che il metodo induttivo fosse fondato su dati e informazioni acquisiti dall’Ufficio attraverso un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza.

Nel caso concreto, il PVC riportava le informazioni ottenute da EBAY EUROPE SARL riguardo:

  • alle aste cui il contribuente aveva partecipato;
  • alle vendite risultate concluse negli anni dal 2004 al 2009;
  • alle operazioni per le quali i beni erano stati consegnati.

L’Agenzia delle Entrate aveva inoltre evidenziato che, nelle vendite online, il pagamento del prezzo può precedere la consegna della merce. Tali elementi erano stati ritenuti idonei a fondare, in via presuntiva, la ricostruzione dei ricavi, anche considerando l’omessa tenuta delle scritture contabili da parte del contribuente.

Inversione dell’onere della prova

Le presunzioni supersemplici utilizzate nell’accertamento induttivo hanno, secondo la Corte, valore autonomo di prova della pretesa fiscale e determinano lo spostamento dell’onere della prova sul contribuente.

Una volta che l’Ufficio abbia raccolto legalmente dati e notizie idonei a fondare la ricostruzione presuntiva del reddito, non è necessario che dimostri analiticamente, per ciascuna transazione, l’effettiva realizzazione della vendita e la conseguente percezione di ricavi tassabili. Spetta invece al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che:

  • le transazioni non si sono concluse;
  • i beni non sono stati venduti o consegnati;
  • il prezzo non è stato incassato;
  • il reddito non è stato prodotto;
  • oppure il reddito è stato prodotto in misura inferiore a quella determinata dall’Ufficio.

La CTR aveva erroneamente ritenuto che fosse l’Amministrazione a dover provare che tutte le transazioni tramite eBay si fossero concretizzate in vendite generatrici di ricavi imponibili. Tale impostazione non è conforme ai principi applicabili all’accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione.

Esito del giudizio

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta motivazione apparente, e ha accolto il secondo motivo, concernente la violazione delle regole sull’accertamento induttivo e sull’onere della prova.

La sentenza della CTR del Lazio è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta l’11 luglio 2019 e depositata in cancelleria il 22 ottobre 2019.

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