L.R. Toscana 43/2022
Disposizioni per la riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura. Modifiche alla l.r. 3/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Toscana limita per il 2023-2025 la rivalutazione ISTAT degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura, fissando tetti massimi del 3%, 2% o 1% in base all’importo del vitalizio. Prevede la copertura finanziaria per il 2023-2024 e dispone l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2023.
Riduzione temporanea della perequazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali
Riduzione temporanea della perequazione degli assegni vitalizi
La legge regionale interviene sul testo unico toscano relativo ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale per limitare, in via temporanea, la rivalutazione degli assegni vitalizi spettanti ai consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura. La disciplina opera esclusivamente nella Regione Toscana e introduce un tetto massimo alla perequazione ISTAT per un periodo determinato.
Ambito di applicazione e contenuto della misura
La modifica riguarda il meccanismo di perequazione degli assegni vitalizi già previsto dalla normativa regionale. Per le annualità 2023, 2024 e 2025, la rivalutazione calcolata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo non può superare, anche se la variazione ISTAT risultasse maggiore, i seguenti limiti:
- 3% per vitalizi di importo complessivo fino a 1.500 euro mensili;
- 2% per vitalizi di importo complessivamente superiore a 1.500 euro e fino a 3.000 euro mensili;
- 1% per vitalizi di importo complessivamente superiore a 3.000 euro mensili.
La norma è quindi una riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione, riferita solo alle annualità indicate.
Regime temporale
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2023. La limitazione alla rivalutazione si applica esclusivamente alle annualità 2023, 2024 e 2025.
Aspetti finanziari
Per la copertura degli oneri finanziari relativi alle annualità 2023 e 2024, quantificati in 91.000 euro annui, la legge fa rinvio alle risorse già stanziate nel bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024, nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”. Per l’annualità successiva, la copertura è demandata alla deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione, con quantificazione del relativo onere.
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