Cassazione Penale, Sentenza n. 47110/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte di appello di Bologna che, in sede di prevenzione nei confronti di Francesco Falbo, confermava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e disponeva la confisca di beni ed imprese a lui riconducibili; la Corte, inoltre, aveva ordinato la confisca dell'impresa individuale intestata a Davide Nicola Falbo. Francesco eccepiva, nei primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione della sua condotta come di derivazione mafiosa e nella sproporzione tra redditi leciti e patrimonio (contestando l'uso di dichiarazioni di terzi, la retrodatazione della pericolosità e l'assimilazione tra impresa mafiosa e impresa a partecipazione mafiosa). Davide Nicola Falbo deduceva, con il terzo motivo, che la Corte d'appello aveva illegittimamente confermato la confisca della sua impresa nonostante il Tribunale avesse disposto nel dispositivo il dissequestro e la restituzione (problematico errore materiale poi annullato dalla Cassazione), rilevando una discrasia tra motivazione e dispositivo del decreto di primo grado e l'assenza di motivazione adeguata della Corte di appello circa la confisca adottata in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso (li ha ritenuti infondati), confermando la valutazione di merito circa l'appartenenza mafiosa e la pericolosità sociale qualificata di Francesco Falbo e la legittimità della confisca fondata sulla sproporzione tra redditi leciti e patrimonio e sulle prove dichiarative e documentali acquisite. Quanto al terzo motivo proposto da Davide Nicola Falbo, la Corte di Cassazione lo ha invece accolto parzialmente: ha rilevato una concreta discrasia tra motivazione e dispositivo del decreto di primo grado (confisca indicata in motivazione ma non compresa nel dispositivo, con diversa partita IVA richiamata), e ha disposto l'annullamento parziale del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Bologna perché chiarisca se le imprese citate coincidono, ricostruisca la volontà del giudice di primo grado e valuti la legittimità della confisca limitatamente ai beni per i quali la questione era stata regolarmente rimessa alla cognizione d'appello. In sintesi: confermato il giudizio di prevenzione nei confronti di Francesco (sorveglianza speciale e confische), ma annullata parzialmente la parte del decreto relativa alla confisca dell'impresa individuale intestata a Davide, con rinvio per chiarimenti e nuovo esame limitato.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 10, comma 3
limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola deduzione di violazione di legge; impone vincoli sulla disamina di motivazione in sede di legittimità
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 10, comma 8
esige un decreto motivato da parte del giudice d'appello; la Cassazione può censurare solo la motivazione inesistente o meramente apparente
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 27, comma 2
conferma limiti procedurali e di impugnazione nel rito di prevenzione richiamati dalla giurisprudenza, relativi al controllo di legittimità
codice di procedura penale, art. 173-bis, comma 1
art. 173-bis, comma 1 c.p.p.
norma citata come parametro procedurale riguardo all'esposizione e ai limiti informativi che la Cassazione osserva nell'esame dei motivi (uso procedurale per delimitare l'oggetto della censura)
codice di procedura penale, art. 606, lett. e
art. 606, lett. e) c.p.p.
riconosce la limitazione del sindacato in Cassazione: l'illogicità manifesta della motivazione è, nel procedimento di prevenzione, esclusa come motivo pieno di cassazione; la Cassazione può intervenire su motivazione inesistente o meramente apparente
codice penale, art. 416-bis
definisce la fattispecie di associazione di tipo mafioso cui si è fatto riferimento per qualificare le condotte e la contiguità dei proposti con la cosca
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione la Cassazione è limitata al sindacato per violazione di legge: le censure di merito sulla valutazione della prova e sulla logica argomentativa del giudice di merito sono, di regola, inammissibili salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
- La dimostrazione dell'appartenenza o della contiguità a organizzazioni mafiose può fondarsi anche su un quadro probatorio complessivo fatto di dichiarazioni, documentazione e intercettazioni, nonché sulla ricorrenza di condotte come false fatturazioni e reimpiego di capitali che evidenziano sproporzione tra redditi leciti e patrimonio.
- La distinzione tra "impresa mafiosa" e "impresa a partecipazione mafiosa" è rilevante in astratto, ma non impedisce la confisca quando risulti una pericolosità sociale qualificata e una significativa sproporzione patrimoniale giustificativa del provvedimento ablativo.
- Quando sussiste una discrepanza tra motivazione e dispositivo di un provvedimento (es. confisca indicata in motivazione ma non nel dispositivo, o con dati identificativi discordanti), la Corte d'appello deve chiarire la discrepanza; in mancanza la Cassazione può annullare la parte interessata e rinviare per un nuovo esame.
- Le questioni relative alla credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori o dei terzi informatori e la valutazione delle prove appartengono principalmente al giudice di merito e non sono suscettibili di sindacato esteso in Cassazione, salvo errori gravi e specifici che configurino violazione di legge.
- La confisca di beni intestati a prestanome è possibile se dal complesso probatorio emerge che i beni sono riconducibili al proposto e rientrano nella sproporzione patrimoniale giustificante il sequestro/ablazione.
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